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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA P r o v i n c i a d i M o d e n a Inserimento N. 240 del 27/09/2017 Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio Ordinanza n. 236 del 27/09/2017 Servizio Ambiente OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS N. 155 DEL 13/08/2010. IL SINDACO Premesso che: la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell aria ambiente pone in capo agli Stati membri l obbligo di valutare la qualità dell aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi; il D.Lgs. n 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto; i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l ozono (O3); gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria; Visto: il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n 115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi; il Nuovo Accordo di programma per l adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell aria nel Bacino Padano sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministro dell ambiente e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte; Visti in particolare: l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato finalizzate alla tutela della qualità dell aria; l art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alla regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento civile;

l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza; Considerato che: la popolazione residente nel Comune di Castelfranco Emilia al 01/01/2017 è di 32607 abitanti e che l intero territorio comunale è posto a quota altimetrica inferiore a 300 m e pertanto il Comune di Castelfranco Emilia è tenuto all attuazione dei provvedimenti individuati dagli articoli 14, 26 e 30 delle Norme Tecniche di attuazione del PAIR; in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, rileva il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale; nel corso del 2016 e 2017 sul territorio provinciale di Modena sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n 155 del 13 agosto 2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m 3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e al biossido di azoto (NO2) (40 microgrammi/m 3 di concentrazione media annuale); Preso atto: della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NOX); degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO2) e del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 sul territorio provinciale di Modena; che l Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone; Ritenuto opportuno, nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l attività di bruciatura all aperto dei materiali vegetali (di cui all art. 185, c. 1, lett. F dello stesso Decreto), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10); Vista la necessità di attuare, oltre alle misure previste dal Piano aria integrato regionale (Pair2020) relative alla limitazione della circolazione a partire dal 1 ottobre 2017 e fino al 31 Marzo 2018, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche dalle ore 8,30 alle 18,30 per le auto e i veicoli commerciali diesel fino all euro 3 e benzina fino all euro 1, anche le misure aggiuntive, integrative al PAIR, derivanti dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, sottoscritto in data 25/07/2017, da applicare in modo omogeneo nelle quattro Regioni; Considerato che le nuove misure antismog di cui sopra, oltre alle limitazioni alla circolazione (Livello 0), prevedono due livelli di allerta a cui corrispondono interventi emergenziali diversi: il

primo (Livello 1) scatta dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 microgrammi/m 3 di PM10, il secondo (Livello 2) dopo 10 giorni; Richiamati: l art. 13 della Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; l art. 7 del D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada e successive modifiche e integrazioni; l art. 50 del D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche e integrazioni; la Legge del 24.11.1981 n 689; l art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 Testo unico in materia Ambientale ; il D.P.R. n. 74/2013; ORDINA 1. nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2017 31/03/2018, nella fascia oraria 8.30 18.30, il divieto di circolazione nell area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito: tutte le vie del centro storico comprese all interno delle vie Circondarie Nord e Sud; la via Circondaria Nord tra via Verdi e via Alighieri; via Circondaria Sud e via Turati tra via Loda e via Prampolini; dei seguenti veicoli: - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive; - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi: mercoledì 01/11, venerdì 08/12, lunedì 25/12, martedì 26/12, lunedì 01/01/18. 2. Nelle giornate di domenica 01/10/17, 05/11/17, 07/01/2018, 04/02/2018 e 04/03/2018, nella fascia oraria 8.30 18.30, il divieto di circolazione nell area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito: tutte le vie del centro storico comprese all interno delle vie Circondarie Nord e Sud; la via Circondaria Nord tra via Verdi e via Alighieri; via Circondaria Sud e via Turati tra via Loda e via Prampolini; dei seguenti veicoli: - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive; - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. 3. Dal 01/10/2017 al 31/03/2018 in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, è vietato utilizzare biomasse (come legna, pellet,

cippato) per il riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica, indicata nell attestato di prestazione energetica, inferiore al 75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. 4. LIVELLO DI ALLERTA 1 - nel caso che il bollettino emesso da ARPAE nei giorni lunedì e giovedì (giorni di controllo) dovesse evidenziare il superamento del limite giornaliero di PM10 nei 4 giorni consecutivi precedenti nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, l'adozione delle seguenti misure emergenziali di Livello 1, a partire dal giorno successivo al controllo e valide fino al giorno di controllo successivo incluso: ampliamento della limitazione della circolazione di cui al punto 1 con il divieto per tutti i veicoli Diesel Euro 4; a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19 C (+2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per la attività ricreative o di culto, nelle attività commerciali, nelle attività sportive e fino a 17 C (+2 di tolleranza) nelle sedi di attività industriali e artigianali. Sono esclusi ospedali, cliniche, case di cura ed edifici scolastici; a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all aperto (falò, barbecue, fuochi d artificio, ecc ) e le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006; a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, è vietato utilizzare generatori di calore a biomassa (legno, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 3 stelle; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani; divieto di spandimenti di liquami zootecnici; Dell'attivazione delle misure emergenziali di Livello 1 sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi. 5. LIVELLO DI ALLERTA 2 - nel caso che il bollettino emesso da ARPAE nei giorni lunedì e giovedì (giorni di controllo) dovesse evidenziare il superamento del limite giornaliero di PM10 nei 10 giorni consecutivi precedenti nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, l'adozione delle seguenti misure emergenziali di livello 2, a partire dal giorno successivo al controllo e valide fino al giorno di controllo successivo incluso: il mantenimento di tutte le misure emergenziali di Livello 1; a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, è vietato utilizzare generatori di calore a biomassa (legno, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle.

Dell'attivazione delle misure emergenziali di Livello 2 sarà data notizia alla cittadinanza mediante gli organi di informazione e pubblici avvisi. 6. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli: autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling); autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, di seguito elencati: Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il - trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; - f) telai con selle per il trasporto di coils; - g) betoniere; - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare - attrezzatura idonea a tale scopo; - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi - dell'adr o di normative comunitarie in proposito; - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; - l) furgoni blindati per il trasporto valori; - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: - a) trattrici stradali; - b) autospazzatrici; - c) autospazzaneve; - d) autopompe; - e) autoinnaffiatrici; - f) autoveicoli attrezzi; - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; - h) autoveicoli gru;

- i) autoveicoli per il soccorso stradale; - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; - k) autosgranatrici; - l) autotrebbiatrici; - m) autoambulanze; - n) auto funebri; - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; - p) autoveicoli per disinfezioni; - q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non - consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; - u) autocappella; - v) auto attrezzate per irrorare i campi; - w) autosaldatrici; - x) auto con installazioni telegrafiche; - y) autoscavatrici; - z) autoperforatrici; - aa) autosega; - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; - cc) autopompe per calcestruzzo; - dd) autoveicoli per uso abitazione; - ee) autoveicoli per uso ufficio; - ff) autoveicoli per uso officina; - gg) autoveicoli per uso negozio; - hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; - ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 7. Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione: I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro; III. IV. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili; VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;

VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciate dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo; XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione; XV. carri funebri e veicoli al seguito; XVI. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione; XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall Amministrazione comunale; XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura; XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa; XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. XXI. autoveicoli dei cortei matrimoniali e autoveicoli per il trasporto dei bambini che devono ricevere i Sacramenti del Battesimo Comunione Cresima verso la parrocchia di riferimento e ritorno, e veicoli degli invitati alla celebrazione del sacramento muniti di certificato rilasciato dalla parrocchia nel quale sia indicato il nome del bambino e l orario di svolgimento del rito;

XXII. veicoli per il trasporto di atleti diretti a gare sportive muniti di attestazione rilasciata dalla Federazione/Associazione sportiva. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: a) ai sensi dell art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada, l inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 164,00 a 663,00; b) ai sensi dell art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada, l inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 85,00 a 338,00; c) l uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 38,00 a 228,00; Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione. Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle precedenti lettere b) e c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell Ordinanza di ingiunzione di pagamento. Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria. INFORMA che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. Castelfranco Emilia, 27/09/2017 il Sindaco Stefano Reggianini Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999;D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.infocamere.it)