STATUTO Associazione Culturale STARTUP CLUB



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STATUTO Associazione Culturale STARTUP CLUB Art. 1 Costituzione, sede e durata Viene costituita in Fasano (BR), alla via Ciaia n. 12, presso lo Studio Commerciale Cofano, l Associazione non riconosciuta denominata Associazione Culturale STARTUP CLUB, indicata in via sintetica con la sigla STARTUP CLUB. L Associazione potrà avere sedi secondarie ed è a tempo indeterminato. Art. 2 Finalità L Associazione non ha fine di lucro. Essa, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o soggetti pubblici, persegue i seguenti scopi: 1. Favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati - e tra gli stessi e soggetti esterni all Associazione al fine dello scambio di esperienze e conoscenze nel settore economico e imprenditoriale; 2. Favorire l interazione e il networking fra startuppers, imprenditori, investitori, business angels, professionisti e ogni altro soggetto interessato al mondo imprenditoriale, al suo sviluppo e alla sua crescita, al fine di attuare in concreto lo scopo primario dell Associazione, che è quello di coltivare e supportare la nascita e lo sviluppo delle Startup in Italia e all estero, per l innovazione e il progresso economico. A tal fine verrà altresì sviluppata e implementata una apposita piattaforma web; 3. Favorire le relazioni e avviare collaborazioni con gli Enti Accademici, Scolastici, nonché con qualsivoglia Ente pubblico e privato che abbia interesse allo sviluppo economico e imprenditoriale; 4. Diffondere le conoscenze, promuovere la cultura d impresa e mettere a disposizione - anche dei non associati - strumenti atti a consentire lo sviluppo dell attività imprenditoriale mediante seminari, convegni e ogni altro supporto ritenuto idoneo a tal fine; 5. Istituire un laboratorio di ricerca per l approfondimento dei temi di interesse dell Associazione, anche in collaborazione con partner esterni; 6. Fornire consulenze, assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione e la realizzazione di ricerche nel mondo imprenditoriale o altre attività inerenti al medesimo settore; 7. Organizzare corsi di formazione, di aggiornamento e di divulgazione, nonché offrire informazioni, notizie e ogni documentazione in grado di supportare gli associati in attività di interesse dell Associazione; 8. Pubblicare, sia gratis che a pagamento, bollettini, riviste scientifiche, e-book e qualsivoglia altro contenuto, anche multimediale, inerente alle problematiche e finalità proprie dell Associazione; 9. Promuovere e organizzare ogni altro evento ritenuto idoneo alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare, realizzare un contest periodico, riservato agli associati, per la presentazione di nuove idee d impresa, prevedendo la valutazione delle stesse secondo i criteri individuati da uno specifico regolamento e un riconoscimento, in denaro e/o servizi di consulenza professionale, per le migliori. 10. Promuovere e sostenere iniziative benefiche che siano inerenti - in senso lato - alle finalità associative. Art. 3 Associati Possono iscriversi all Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi associativi. I soci ordinari e i soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Per i membri del Consiglio Direttivo, e per i soci ordinari iscritti tramite la piattaforma web, possono essere previste particolari agevolazioni. 1

I soci sostenitori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche pubbliche o private come - ad esempio - Enti, Università, imprese, organizzazioni e altre associazioni interessati agli ambiti associativi. I soci onorari sono coloro che si sono contraddistinti nei settori di competenza dell Associazione per particolari meriti accademici, professionali, riconoscimenti nazionali o internazionali rilasciati da enti di prestigio, o che hanno comunque promosso o realizzato attività rilevanti in ambito associativo. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa, a meno che non vogliano contribuire volontariamente. I soci fondatori, invece, sono le persone fisiche che hanno partecipato all Atto di Costituzione dell Associazione. La perdita della qualità di socio ha luogo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) dimissioni volontarie; b) mancato versamento della quota annuale stabilita dall Assemblea; c) svolgimento di attività in contrasto con il presente Statuto e con gli scopi associativi; d) violazione del diritto al nome o all immagine dell Associazione. Art. 4 Struttura e organizzazione territoriale L Associazione è articolata in circoli territoriali, singolarmente denominati S.C. City Team, non dotati di propria autonomia e organizzati a livello locale. Essi fungono esclusivamente da aggregatori di soci in ambito locale, al fine di facilitare lo svolgimento delle attività associative e il perseguimento delle finalità statutarie. La loro costituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, cui va indirizzata apposita istanza. Per poter attivare un S.C. City Team è necessario che l istanza sia sottoscritta da non meno di 10 (dieci) soci che rappresentino almeno 2 (due) delle categorie previste dallo Statuto fra startuppers, professionisti, imprenditori, investitori, business angels ed enti pubblici o privati. Con l istanza di costituzione, i soci designano un Team Manager, scelto fra gli stessi, che li rappresenterà nei rapporti con la sede centrale e con gli organi associativi, al quale potrà essere conferita delega ai fini della rappresentanza dei soci che compongono lo S.C. City Team in Assemblea. Il Team Manager dura in carica 2 (due) anni e può essere confermato senza limiti di mandato. Al fine di favorire lo sviluppo dell Associazione e il perseguimento degli scopi sociali sarà possibile costituire, all interno di Università e Scuole Secondarie di Secondo Grado (Scuole Superiori), rispettivamente i circoli S.C. University Team e S.C. School Team, con organizzazione e requisiti identici a quelli previsti per i City Team. Ogni Team Universitario e Scolastico dovrà essere composto da non meno di 10 (dieci) membri fra studenti e docenti e dovrà essere rappresentativo di entrambe le categorie. Ognuno dei predetti circoli designerà un Team Manager, che svolgerà le stesse funzioni del referente locale (City Team Manager). Nel caso degli S.C. School Team, di cui possono essere membri anche soci minorenni, il Team Manager dovrà essere necessariamente un socio maggiorenne. I referenti dei City Teams, degli University Teams e degli School Teams andranno a comporre il District Team (coordinamento regionale), che verrà attivato dal Consiglio Direttivo in ogni regione in cui risultino costituiti più teams periferici di qualsiasi natura, con esclusiva finalità di coordinamento di questi ultimi. Il Consiglio Direttivo può in ogni tempo, anche d ufficio, sciogliere gli S.C. City, University e School Teams che non siano in linea con le finalità associative, nonché provvedere alla sostituzione dei Team Managers che abbiano violato lo Statuto ovvero si siano comunque resi protagonisti di condotte contrastanti con le finalità statutarie. Le strutture, le organizzazioni e le attività indicate nel presente articolo, ove ritenuto necessario, possono essere disciplinate in modo puntuale con apposito regolamento del Consiglio Direttivo. Art. 5 Diritti ed obblighi degli associati Gli associati hanno l obbligo di procedere al versamento delle quote annuali e di garantire le prestazioni richieste dall Associazione, secondo le modalità che saranno di volta in volta concordate. Agli associati spettano i seguenti diritti: 2

partecipare alle Assemblee, anche in modalità videoconferenza o conference call; essere informati delle attività delle assemblee e delle decisioni da esse adottate in caso di loro assenza; accedere a specifiche iniziative previo benestare del Consiglio Direttivo; votare direttamente o per delega, anche online, secondo modalità specificamente regolamentate; collaborare con l Associazione. Art. 6 Organi dell associazione Sono organi dell Associazione: a - l Assemblea degli associati; b - il Consiglio Direttivo; c - il Presidente; d - il Consiglio dei soci fondatori, composto dai soci che hanno costituito la presente Associazione, che elegge 3 (tre) dei componenti del Consiglio Direttivo e si riunisce per il rinnovo della cariche sociali o per esprimere i pareri richiesti dal Consiglio Direttivo. Art. 7 Assemblea degli associati Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all assemblea, che è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, cui spetta la convocazione almeno annuale, in via ordinaria, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne faccia richiesta. In questo secondo caso l assemblea va convocata nei successivi 30 giorni e tenuta nei successivi 20 giorni. La convocazione dell assemblea è effettuata a mezzo e-mail, mediante invio dell avviso all ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio, almeno 7 (sette) giorni prima della seduta. L avviso di convocazione è altresì pubblicato sul sito web dell Associazione. L assemblea si costituisce validamente se in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno dei soci mentre in seconda convocazione è in ogni caso regolarmente costituita. Essa può essere tenuta anche in modalità videoconferenza o conference call. L assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni: a) definisce gli obiettivi generali dell Associazione in occasione della seduta di approvazione dei bilanci; b) esprime - ove richiesto - parere preventivo, ma non vincolante, in ordine al Programma annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno; c) approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo; e) elegge 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo (da questa attività sono esclusi i membri del Consiglio dei soci fondatori); f) approva i bilanci preventivi e consuntivi. L assemblea deve essere convocata in via straordinaria al fine di assumere le seguenti decisioni: a) modifica e/o integrazione dello Statuto; b) trasformazione o scioglimento dell Associazione. I verbali vanno tenuti in uno specifico registro e redatti dal segretario, che sarà nominato dal Presidente, di volta in volta, in ciascuna assemblea. Art. 8 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri e viene eletto per 3/6 dal Consiglio dei soci fondatori e per 3/6 dall Assemblea ordinaria. È possibile esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze e nelle schede devono essere riportati tutti i nominativi di coloro che si sono candidati al Consiglio Direttivo. Sono eletti i 3 (tre) più votati dal Consiglio dei soci fondatori e i 3 più votati dall Assemblea ordinaria. In caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti al primo turno. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla sua elezione, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta per trimestre dal Presidente, nonché in caso di 3

richiesta da parte della metà dei componenti il Consiglio. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Può deliberare con la presenza di almeno 3 (tre) membri. Per le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le sedute possono svolgersi anche in videoconferenza o conference call. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti: a) redigere e proporre i Regolamenti per il miglior funzionamento dell Associazione; b) sottoporre il Programma di lavoro annuale all Assemblea per ottenere l eventuale parere; c) richiedere pareri al Consiglio dei soci fondatori ove ritenuto opportuno; d) approvare la costituzione degli S.C. City, University e School Teams; e) redigere e presentare all Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi per l approvazione; f) presentare una relazione annuale sulle iniziative realizzate e sui risultati conseguiti; g) accogliere o respingere, in quest ultimo caso con parere motivato, le domande di adesione; h) stabilire l ammontare delle quote associative annuali; i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di necessità ed urgenza; l) svolgere ogni altra attività diretta alla realizzazione degli scopi sociali. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall Assemblea senza limiti di mandati consecutivi ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l Associazione, salvo rinuncia espressa. Art. 9 Presidente Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È sostituito, in caso di assenza e impossibilità, dal Vicepresidente, al quale può altresì delegare lo svolgimento di specifici affari. Il Presidente: convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; assume i poteri del Consiglio Direttivo in caso di necessità e urgenza, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile; si occupa, congiuntamente e/o disgiuntamente con il Segretario-tesoriere, dell apertura e della gestione di conti correnti/depositi sia bancari che postali. Il Presidente e il Segretario-tesoriere hanno all uopo entrambi potere di firma; cessa dalla sua carica per dimissioni volontarie oppure a seguito di mozione di sfiducia votata all unanimità dal Consiglio Direttivo. Il Presidente non può esprimere il voto in caso di mozione di sfiducia proposta nei suoi confronti, per cui essa è accolta se ottiene il voto favorevole di tutti gli altri cinque membri del Consiglio Direttivo. Art. 10 Durata delle cariche sociali Fatto salvo quanto già previsto negli altri articoli del presente Statuto, tutte le cariche sociali hanno durata triennale, con possibilità di riconferma senza limiti di mandati consecutivi. Art. 11 Bilancio L esercizio sociale coincide con l anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all Assemblea ordinaria, che lo discute e lo approva entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. È fatto divieto assoluto di procedere in qualsiasi forma, anche indiretta, alla distribuzione tra gli associati di utili, fondi, riserve o capitale dell associazione, anche in caso di suo scioglimento, salvo obblighi di legge e quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasformazione degli enti non commerciali in enti commerciali. Art. 12 Quote associative L ammontare delle quote associative, da versare entro il 31 marzo di ogni anno, è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo nel Programma di lavoro. 4

I soci morosi perdono il diritto all elettorato attivo e passivo e non ricevono le informazioni ed i servizi offerti dall associazione. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento della quota superi di sei mesi la scadenza, l associato moroso sarà automaticamente escluso dall Associazione con provvedimento del Presidente. La quota non può essere ceduta né costituisce oggetto di rivalutazione, ma potrà essere trasferita mortis causa ad un erede dell associato che ne faccia richiesta, il quale subentrerà nella medesima posizione associativa ricoperta dal de cuius, esclusa quella eventualmente ricoperta in seno al Consiglio Direttivo. Art. 13 Risorse economiche Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: a) quote associative e contributi degli aderenti; b) contributi ed erogazioni provenienti da soggetti privati, Stato, Enti Locali, Enti privati, Istituzioni pubbliche ed Organismi internazionali; c) donazioni e rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo all Associazione; d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; e) qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti. Art. 14 Modifiche allo Statuto, trasformazione e scioglimento dell associazione Il presente Statuto può essere modificato o integrato da parte dell Assemblea, che si riunisce all uopo in seduta straordinaria, laddove la richiesta di modifica pervenga dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno due terzi degli associati. Le modifiche dello Statuto, la trasformazione e lo scioglimento devono essere approvati alla presenza di almeno metà più uno dei soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, che vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall Assemblea, potranno essere devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ovvero ad Enti che svolgono attività di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In caso di trasformazione in ente commerciale, i fondi residui disponibili andranno a coprire le spese di trasformazione e comporranno il capitale sociale del nuovo ente costituito. Art. 15 Collegio dei Probiviri e clausola compromissoria In caso di controversia fra associati e fra questi e l Associazione, le parti interessate, prima di adire l Autorità Giudiziaria, dovranno investire della stessa il Collegio dei Probiviri, formato all uopo e composto da 3 (tre) membri, scelti dal Consiglio Direttivo fra associati di comprovata esperienza e probità. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti, avanza una proposta di conciliazione. Nel caso in cui la proposta di conciliazione non sia accettata dalle parti in contesa, la controversia potrà essere devoluta all Autorità Giudiziaria, la cui competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Brindisi. Art. 16 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e agli statuti e regolamenti dell eventuale Ente di affiliazione. Fasano, lì 11 luglio 2014 5

I soci fondatori Stefano NARDUCCI Alessandro COFANO Stefano NANNAVECCHIA Michele MARTUCCI Lucia DEL CORE Antonio TRITTO Enrico SCIANARO Antonio COFANO 6