REGOLAMENTO del 11/02/2011, n. 1

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REGOLAMENTO del 11/02/2011, n. 1 Modifica ed integrazione del Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n 626/2003. LA GIUNTA REGIONALE ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE visto l'articolo 121, 4 comma della Costituzione; visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6; visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; vista la Delibera della Giunta Regionale n. 820 del 26/11/2010; visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 26 gennaio 2011 EMANA il seguente Regolamento : Art. 1 (Modifiche all articolo 9) 1. All articolo 9 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A. T. C.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: al comma 5 la lettera f) è sostituita come segue: f) in base all anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l iscrizione al comma 7 la lettera g) è sostituita come segue: g) in base all anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l iscrizione dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: 17. In ogni A. T. C. è riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere; la quota di partecipazione economica per l ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera d) della L. R. 10 aprile 1996 n. 8.

Art. 2 (Dichiarazione d urgenza) 1. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. Caldoro

Note Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale ). Nota all art. 1 Comma 1. Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 22 settembre 2003, n. 626: Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) (legge regionale 10 aprile 1996, n. 8). Art. 9: Procedure per l'ammissione negli A.T.C.. 1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell anno precedente l annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza. 2. La Provincia trasmette all A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all A.T.C. competente, secondo l ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all interessato. 3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all interessato l ammissione. 5. L ammissione dei cacciatori, nel numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità: a) cacciatori residenti nell area dell A.T.C.; b) cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell area dell A.T.C.; c) cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell area dell A.T.C.; d) cacciatori residenti in provincia di Napoli; e) cacciatori residenti nelle altre province della Campania; f) in base alla data e l ora di presentazione dell istanza. 6. L istanza per l ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione (CO.GE.) dell A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell ambito dell indice di densità determinato in precedenza per ciascun Ambito. 7. Per la concessione del secondo ambito, nel numero massimo consentito dal rispetto dell indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: a) - cacciatori con residenza anagrafica nell area dell A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante; b) - cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell area dell A.T.C.; c) - cacciatori nati nell area dell A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti; d) - cacciatori nati nell area dell A.T.C. e residenti in provincia di Napoli; e) - cacciatori residenti in provincia di Napoli; f) - cacciatori residenti nelle altre province della Campania; g) - base alla data di presentazione della domanda. 8. L istanza per l ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione Provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo Ambito (art. 14, comma 5, L. 157/92 e art.36, comma 2, L.R.8/96) va prodotta al CO.GE. dell A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2). 9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria. 10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d ufficio senza obbligo di dame comunicazione all interessato.

11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. 12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell ìter delle istanze per l assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell indice di densità venatoria. 13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno. 14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l interessato versa la quota di ammissione e ne informa la provincia entro il mese di gennaio. 15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania. 16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi. Regolamento regionale 25 marzo 2005, n. 3: Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 21 ottobre 2003, n. 313 - Convalida dei regolamenti regionali. Comma 1, lettera c). Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania. Art. 38: Funzione delle Province nella gestione degli A.T.C.. Comma 1, lettera d): 1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province: d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di gestione in misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi ridotta del quaranta per cento per i cacciatori residenti in Campania.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 9 del regolamento regionale Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.), così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato. La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura. Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi. Testo coordinato dell'articolo 9 del regolamento regionale Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.). Art. 9 (Procedure per l ammissione negli A.T.C.) 1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell anno precedente l annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza. 2. La Provincia trasmette all A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all A.T.C. competente, secondo l ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all interessato. 3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all interessato l ammissione. 5. L ammissione dei cacciatori, nel numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità: a) cacciatori residenti nell area dell A.T.C.; b) cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell area dell A.T.C.; c) cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell area dell A.T.C.; d) cacciatori residenti in provincia di Napoli; e) cacciatori residenti nelle altre province della Campania; f) in base all anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l iscrizione. 6. L istanza per l ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione (CO.GE.) dell A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell ambito dell indice di densità determinato in precedenza per ciascun Ambito. 7. Per la concessione del secondo ambito, nel numero massimo consentito dal rispetto dell indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: a) - cacciatori con residenza anagrafica nell area dell A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante; b) - cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell area dell A.T.C.; c) - cacciatori nati nell area dell A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti; d) - cacciatori nati nell area dell A.T.C. e residenti in provincia di Napoli; e) - cacciatori residenti in provincia di Napoli; f) - cacciatori residenti nelle altre province della Campania; g) in base all anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l iscrizione.

8. L istanza per l ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione Provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo Ambito (art. 14, comma 5, L. 157/92 e art. 36, comma 2, L.R.8/96) va prodotta al CO.GE. dell A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2). 9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria. 10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d ufficio senza obbligo di dame comunicazione all interessato. 11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. 12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell ìter delle istanze per l assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell indice di densità venatoria. 13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno. 14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l interessato versa la quota di ammissione e ne informa la provincia entro il mese di gennaio. 15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania. 16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi. 17. In ogni A.T.C. è riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere; la quota di partecipazione economica per l ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera d) della L. R. 10 aprile 1996 n. 8.