Provincia Autonoma di Trento

Documenti analoghi
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria

Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013, n. 6

LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL REGIONE TRENTO (Prov.)

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI I principi generali

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Principi e finalità

Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche. Art. 1 Finalità.

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 15 BUR Puglia n. 108 del Istituzione degli ecomusei della Puglia IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Principi e finalità

Disegno di legge TUTELA DEL PATRIMONIO CARSICO TRENTINO

LEGGE REGIONALE N 8 DEL 13 FEBBRAIO 2014

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 69

LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

PROPOSTA Di legge n. 290/9^Di Iniziativa del consigliere REGIONALe alfonsino grillo, recante: interventi per la riscoperta della dieta mediterranea.

L.R. SICILIA, 14 APRILE 2006, N. 15 ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA. DISPOSIZIONI VARIE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL REGIONE LAZIO. Disciplina delle università popolari

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Capo I Disposizioni generali. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Patrimonio fotografico d interesse regionale)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

Legge 19 ottobre 1998, n Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5

SCHEDA DI SINTESI E TESTO DELLA LEGGE - TRENTINO ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore)

Relatore: nazzareno salerno

LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2007, n. 15

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE

Codice dei beni culturali e del paesaggio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. Testo coordinato con osservazioni e proposte nella seduta del 16 settembre 2010

Regolamento del Museo degli Strumenti Astronomici. dell'inaf-osservatorio Astronomico di Capodimonte

REGIONE TOSCANA. Capo I. Principi generali

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 34 del 18 agosto 2004

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

Pag. 1 di 15 All. RIFERIMENTO:

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.»

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

Bur n. 77 del 11/08/2017

n. 78 del 23 Dicembre 2015

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 26

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE PIEMONTE "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FINANZIAMENTI AL SISTEMA UNIVERSITARIO REGIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Il contributo è finanziato annualmente e le domande devono essere trasmesse entro la data del 31/01 di ogni anno.

Delibera di Giunta Regionale 03 aprile 2009, n. 223 (1)

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 18 DICEMBRE 2012 NORME URGENTI SUL COMMERCIO IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 40 (ATTIVITA ESTRATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA),

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

Decreto 24 settembre 2004

Articolo 1 Finalità. Articolo 2 Interventi regionali

LEGGE PROVINCIALE, n.

LEGGE REGIONALE N. 24

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

comparazione leggi ecomusei

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI URGENTI PER L ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE FUNZIONI A SEGUITO DELLA LEGGE

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga. Art. 1 (Oggetto e finalità)

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

Legge regionale 6 maggio 1985 n. 52 (B.U.R. 19/1985) Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" ISTITUITO CON LEGGE

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE UMBRIA

a) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36 1) Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia 1

Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AUSILI ECONOMICI E CONTRIBUTI DA PARTE DELL ENTE PARCO REGIONALE APPIA ANTICA

Il Presidente. Vista la Delib.G.R. 12 maggio 2010, n. 903 con la quale è stato approvato in via preliminare lo Schema del regolamento sopra indicato;

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

L.R. 17 febbraio 2010, n. 5 ( 1 ) Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli- Venezia Giulia.

Transcript:

18 Leggi - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE n. 14 del 13/11/2009 Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali INDICE Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Finalità Definizioni Realizzazione degli interventi Finanziamento degli interventi Disposizione finanziaria IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio paesaggistico-ambientale e culturale attua interventi per il recupero degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri. 2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di: a) promuovere forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale; b) conservare, riqualificare e valorizzare l'ambiente naturale, le formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico; c) promuovere e realizzare programmi di studio, di ricerca degli ecosistemi originari, di educazione ambientale, di percorsi didattici storici e naturalistici, rivolti alle istituzioni scolastiche provinciali; d) valorizzare gli elementi naturalistici, gli immobili ed i manufatti collegati agli itinerari previsti dal comma 1 realizzando le infrastrutture ad essi correlate; e) recuperare, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, gli argini dei fiumi e dei torrenti; f) valorizzare i mestieri tradizionali. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di questa legge si intendono per: a) "itinerari naturalistici", i percorsi di preminente interesse paesaggistico-culturale idonei a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura, dei laghi e dei valori ambientali del territorio, idonei alla realizzazione di collegamenti con località di interesse naturalistico, alternativi sia in termini di tracciato che di percorrenza, riservati a pedoni, cavalieri e ciclisti, fatto salvo quanto 1

19 previsto dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini); b) "itinerari storico-archeologici", i percorsi che si sviluppano in ambito comunale e provinciale, collegati ad avvenimenti storici, a consuetudini secolari, a ricerche archeologiche, al ritrovamento di reperti paleontologici e paletnologici, nonché alla raccolta di minerali e fossili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico); c) "itinerari religiosi", i percorsi caratterizzati dalla presenza di chiese, eremi, abbazie, santuari, immagini, manufatti religiosi o destinati al raggiungimento di luoghi di culto religioso; d) "siti celebri", i luoghi legati alla memoria di personaggi od episodi storici di grande rilevanza. Art. 3 Realizzazione degli interventi 1. Gli interventi previsti da questa legge sono realizzati, anche sulla base di progetti di massima proposti da soggetti pubblici o privati, da: a) gli ecomusei previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali); b) per i territori in cui non sia stato istituito alcun ecomuseo, dai musei appartenenti al sistema museale trentino previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali. 2. Nella predisposizione dei progetti riguardanti gli interventi per la valorizzazione degli itinerari e dei siti celebri i proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi: a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore naturalistico, storico e archeologico comprovato; b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti; c) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni su cui insiste l'intervento; d) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle cartografie e alle descrizioni storiche e letterarie. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti gli indirizzi per la predisposizione dei progetti e le modalità di conservazione del materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativi agli interventi previsti da questa legge. La Giunta provinciale individua inoltre la tipologia e le caratteristiche tecniche cui devono uniformarsi la cartografia e la segnaletica per un sistema informativo utile all'individuazione dei percorsi e dei siti celebri. Art. 4 Finanziamento degli interventi 1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Provincia concede agli ecomusei e a musei appartenenti al sistema museale trentino contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari e per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri, come definiti dall'articolo 2, nonché per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i rispettivi percorsi e luoghi. 2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo. Gli interventi realizzati dai musei provinciali sono finanziati secondo le modalità previste per ciascun museo dal relativo ordinamento. Art. 5 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, con riferimento agli ecomusei, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 35.5.210 (Investimenti per le attività culturali). 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, con riferimento ai musei, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 35.10.210 (Assegnazioni agli enti culturali per investimenti). 2

20 3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 13 novembre 2009 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI 3

21 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota all'articolo 3 - Gli articoli 20 e 23 della legge provinciale sulle attività culturali - e cioè della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) -, dispongono: "Art. 20 Ecomusei 1. La Provincia riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei istituiti dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione, mediante: a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali; b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, nonché dei beni mobili e degli strumenti di lavoro; c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali; d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati; e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali; f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale. 2. Gli ecomusei sono istituiti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo e con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio. 3. La Provincia, in considerazione dell'importanza storica e culturale di particolari siti significativi presenti sul territorio provinciale, in particolare di quelli rilevanti per la cultura dell'impresa e del lavoro trentino, può promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche attraverso la programmazione e la qualificazione di percorsi tematici, coinvolgendo gli ecomusei, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 4. La Provincia può fornire i supporti tecnici e scientifici eventualmente richiesti dagli enti locali per l'istituzione degli ecomusei e per la definizione della loro attività, nonché per la promozione degli stessi, e promuovere dinamiche d'integrazione in ambito internazionale. 5. In prima applicazione di questo articolo sono riconosciuti gli ecomusei istituiti ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali); la Provincia revoca il riconoscimento ai predetti ecomusei se gli stessi non si adeguano ai requisiti e agli standard qualitativi previsti dal comma 2, entro un anno dalla loro approvazione. Art. 23 Sistema museale trentino 1. Il sistema museale trentino è costituito da: a) i musei della Provincia individuati dall'articolo 24; b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'articolo 35 ter della legge provinciale n. 3 del 2006; c) i seguenti musei a carattere provinciale: 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto; 2) il Museo diocesano tridentino; 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda; 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'istituto mocheno e dell'istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'istituto culturale ladino). 4

22 2. I musei del sistema museale realizzano in particolare servizi culturali volti a: a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici; b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica; c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini; d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. 3. La Provincia favorisce l'integrazione dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei direttori dei musei, nonché dei presidenti dei consigli di amministrazione, qualora previsti, convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede. 4. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali." - L'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali, citato nell'articolo 23, dispone: "Art. 24 Musei della Provincia 1. Sono musei della Provincia: a) il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume, con lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo, la denominazione di Museo delle scienze; b) il Museo degli usi e costumi della gente trentina, istituito con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi in senso lato della gente trentina, nonché di promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico; c) il Museo d'arte moderna e contemporanea, istituito con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea; d) il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, istituito con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare, documentare e valorizzare i beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico o territoriale. 2. I musei della Provincia sono riordinati sulla base di specifici regolamenti previsti dall'articolo 25. 3. Nel nuovo ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali sono disciplinati anche i compiti e le attività concernenti l'organizzazione e l'esposizione dei beni archeologici, fatte salve le competenze della soprintendenza per i beni archeologici." Nota all'articolo 5 - Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) -, dispone: "Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 12 febbraio 2009, n. 17, d'iniziativa dei consiglieri Caterina Dominici, Michele Dallapiccola e Mauro Ottobre (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storicoarcheologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali". - Assegnato alla terza commissione permanente il 12 marzo 2009. - Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 15 settembre 2009. - Approvato dal consiglio provinciale il 3 novembre 2009. 5