Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Martedì e Giovedì. On. le Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

Firmato Da: DELL'UTRI ALFREDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 677ae

PROVVEDIMENTO Procedimento n. parti PETITUM 1 sent. 3480/2016 TRIB. MONZA opposizione a d.i ,55 2 sent. 373/2017 TRIB.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

ha pronunciato la presente

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115) (L. 24 febbraio 2005, n. 25)

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

ATTO DI TRANSAZIONE. Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in PREMESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

CONVEGNO PROMOSSO DAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

AVVERTENZA PER IL LETTORE

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

ha pronunciato la presente

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO

Tabelle Contributo Unificato 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

TRIBUNALE CIVILE DI. RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c. PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

SPORTELLO GRATUITO PATROCINIO DAL LUNEDI A VENERDI DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,00 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Risoluzione N.107/E QUESITO

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

(Istituzione del patrocinio)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO

contro nei confronti di per l'annullamento

ATTO DI PRECETTO PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

contro MINISTERO DELL INTERNO, C.F., con l Avv. AVVOCATURA DELLO STATO TORINO

ha pronunciato la presente

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Tabella Contributo Unificato Indice Tabella

!"#!$%&!%$'!%##('"#&&! (#")&$!**+("!)$ $,#($+#((#*!(!+&$+!$"$ ' -.-./ $,,#$0 1 ' (2 %"#($+(!3%#4$(&$+#$",!+&&!)!

ha pronunciato la presente

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

Capitolo I Normativa tariffa forense

Tabella Contributo Unificato 2016

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

CAMERA MINORILE DEL PIEMONTE E COMMISSIONE FAMIGLIA DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Valore medio di liquidazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Transcript:

R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato e difeso dall'avv. Martino Benzoni - opponente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE, in persona del Direttore Provinciale - opposti contumaci - letto il ricorso con il quale Rehman Habib Ur (cittadino pakistano) ha proposto opposizione, disciplinata dall art. 15 D.Lgs. 150/2011, ai sensi dell art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento del 8.11.2016 (sub n. 811/16 R.G.) con cui il giudice monocratico del Tribunale di Trieste, nel rigettare la domanda di protezione internazionale, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trieste in data 22.03.2016; disposta la comparizione delle parti nei termini e con le modalità previste dall art. 702 bis c.p.c.; 1

verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e dichiarata la contumacia del Ministero resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica del ricorso; sentito il ricorrente ed esaminati i documenti depositati in giudizio; pronuncia la seguente O R D I N A N Z A I) Rileva il giudicante come la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste, sia avvenuta da parte del giudice impugnato per aver il ricorrente agito con colpa grave, così come meglio evidenziato nella parte motiva dell'ordinanza di rigetto nel merito. In effetti, l art. 136, II comma, D.P.R. 115/2002 prevede che Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio, provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. II) Premesso un tanto va rilevato che, nel caso di specie, Rehman Habib Ur ha dedotto, a fondamento della domanda, di appartenere al gruppo etnico Punjab e, in considerazione delle condizioni di violenza generalizzata esistenti in Pakistan, ha chiesto la concessione della protezione internazionale. Si osserva come nella domanda giudiziale il ricorrente abbia dedotto circostanze, quali il timore di persecuzione per motivi etnici e la minaccia alla propria incolumità personale proveniente anche dall autorità, che risultano astrattamente 2

riconducibili alle fattispecie considerate ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. III) Nel caso di specie, pur non potendosi in questa sede analizzare a fondo il merito della vicenda (attualmente sottoposta al vaglio della Corte d'appello), alla luce delle argomentazioni esposte nell'atto di opposizione si può concludere che il ricorrente non abbia agito con colpa grave, poiché l orientamento espresso in talune pronunce di merito (alcune delle quali dimesse dal ricorrente) e la difficoltà di fornire la prova nei procedimenti di protezione internazionale non consentivano alla parte di prevedere con sufficiente certezza l esito del ricorso giurisdizionale. In particolare, nella specifica materia della protezione internazionale, ai fini della configurazione della colpa grave potrà venire in rilievo l evidente estraneità delle ragioni poste alla base della domanda a fattispecie astrattamente riconducibili all ambito delle misure dello status di rifugiato di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. IV) Poste tali premesse, non sembra possa ritenersi che il ricorrente abbia agito con colpa grave, pur essendosi il giudizio di prime cure concluso con l'accertamento negativo dei presupposti per l'accoglimento della domanda: si osserva, infatti, che il giudizio in materia di protezione internazionale deve riguardare l effettiva sussistenza e prova degli elementi dedotti dal richiedente protezione, da condursi sulla base non solo degli elementi di prova eventualmente offerti dal ricorrente, ma anche del vaglio della credibilità, alla luce dei parametri elencati dall art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007, dei fatti allegati dal medesimo, e tenuto conto del potere del giudice di procedere anche 3

d ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia (art. 19, comma 8, D.Lgs. 150/2011) e dell obbligo della Commissione territoriale di esaminare la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (art. 8, comma 3 D.Lgs. 25/2008). V) Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento della spiegata opposizione, il provvedimento del Tribunale di Trieste del 08.11.2016, con cui è stato revocato il decreto del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Trieste del 22.03.2016 di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, va quindi annullato. Quanto alla concreta liquidazione degli onorari del difensore, va considerato che il compenso e le spese spettanti al difensore che ha prestato la propria opera a favore della parte ammessa al beneficio sono liquidati dall autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002 e sulla base della tabella allegata al Decreto Ministeriale 10/03/14 n. 55, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi di tali importi; un tanto, tenuto conto, oltre che della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, dei criteri generali costituiti dalla natura e complessità della lite, nonché dalla complessità e importanza delle questioni trattate. Pertanto, seguendo i parametri usualmente utilizzati da questo Tribunale nella materia della protezione internazionale, va riconosciuto l'importo di 1.800,00 per compensi di difensore, con riferimento allo scaglione indeterminato o indeterminabile, prendendo in considerazione la particolare linearità del procedimento (ex artt. 702 bis cpc e ss.), l esito del giudizio (rigetto) e la assai 4

ridotta attività istruttoria; ai sensi dell art. 130 d.p.r. n. 115/2002 è previsto che i compensi spettanti al difensore siano ridotti della metà. Quanto alle spese di lite del presente procedimento di opposizione, si ritiene che esse possano essere compensate, in considerazione della mancata resistenza da parte dei convenuti e dell assenza di significativi precedenti giurisprudenziali nella specifica materia. In ogni caso, poiché l art. 15, co. 3, D. Lgs. 150/2011, dispone che nelle controversie previste dall art. 170 DPR 115/2002 le parti possono stare in giudizio personalmente (e perciò non è necessaria la difesa tecnica), va disposta la revoca del (secondo) provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste in data 28/11/2016, per insussistenza dei presupposti per l'ammissione. P. Q. M. visto l art. 702 ter c.p.c. 1) in accoglimento della proposta opposizione, annulla il provvedimento di data 8.11.2016 del Tribunale di Trieste con cui è stato revocato il provvedimento del Consiglio dell Ordine degli avvocati di Trieste del 22.03.2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Rehman Habib Ur nel procedimento sub R.G. n. 811/16, e, per l effetto, 2) liquida per il procedimento sub R.G. n. 811/16, in favore dall avv. Martino Benzoni, la somma di 900,00 per compensi di difensore, oltre spese generali del 15%, Iva e CNAP come per legge; 3) revoca, per insussistenza dei presupposti, il provvedimento del Consiglio dell Ordine degli avvocati di Trieste del 28.11.2016 di ammissione al patrocinio 5

a spese dello Stato di Rehman Habib Ur per il presente giudizio; 4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento. Così deciso in Trieste, 06.07.2017 Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi 6