PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

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Servizio giuridico istituzionale Area assistenza tecnico legislativa PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE L.R. 7 MARZO 2016, N. 1 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE SANITARIE E IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI L.R. 24 MARZO 2016, n. 2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO L.R. 21 APRILE 2016, N. 3 DISCIPLINA IN MATERIA DI PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO

L.R. 7 MARZO 2016, N. 1 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE SANITARIE E IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.19 dell 8 marzo 2016, è entrata in vigore il 23 marzo 2016 LR 1/2016 Art. 1, comma 4 inserire nelle carte dei servizi la clausola conciliativa prevista all articolo 2 1 nonché partecipare al procedimento di conciliazione attivato dal cittadino la Regione gli enti pubblici regionali le società regionali le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) di diritto pubblico della Regione i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione 1 Si tratta della clausola che informa gli utenti del servizio circa la possibilità di rivolgersi alla Camera regionale di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale di controversie nascenti da disservizi o irregolarità nello svolgimento del servizio, nell erogazione di prestazioni e in caso di violazione degli standard di qualità

LR 1/2016 Art. 3, comma 2 nominare i 3 membri del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione 2 --------------------------------------------------------- Art. 3, comma 3 disciplinare: - l organizzazione della Camera regionale di conciliazione, individuando anche le risorse e il personale da assegnare alla stessa per l espletamento delle sue funzioni tra quelle assegnate dalla Regione all Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo ; Presidente della Regione sentiti l Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio + il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori ------------------------------------------- sentita la commissione consiliare competente decreto ------------------------------------ regolamento -------------------------------------- entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge (21 giugno 2016) determinare: - le sanzioni per l inadempimento degli obblighi di cui all articolo 1, commi 4 e 6, e all articolo 4, comma 1; - il limite massimo di valore delle controversie che possono essere poste all esame della 2 La Camera è istituita, presso l Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, dall art. 1 della presente legge con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medicoprofessionale, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui all articolo 3, comma 3, e comunque di valore superiore a cinquantamila euro.

LR 1/2016 Camera; - il procedimento davanti alla Camera; - i criteri e le modalità di presentazione delle domande, prevedendo anche la possibilità di presentare la richiesta attraverso l accesso al portale web della Camera; - le spese del procedimento, le cui entrate confluiscono, anche su base territoriale, in apposito fondo costituito all interno del bilancio dell Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo ; - l indennità, i casi di astensione e ricusazione e i requisiti dei conciliatori, che non acquistano alcuna ulteriore qualificazione professionale; - le modalità e i tempi per la costituzione della Camera e la progressiva attivazione delle relative competenze

LR 1/2016 Art. 3, comma 4 redigere un rapporto sull attività svolta, indicando in particolare: a) il numero e l esito dei procedimenti conciliativi conclusi; b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati; c) i soggetti, tra quelli di cui all articolo 1, commi 4 e 6, coinvolti nei procedimenti conciliativi il Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione in collaborazione con l Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio rapporto entro il 30 giugno di ogni anno LR 1/2016 Art. 3, comma 5 inviare il rapporto sull attività svolta il Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione alla trasmettere il rapporto sull attività svolta dal Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione corredato di una relazione che evidenzi le eventuali azioni intraprese o da intraprendersi, anche nei confronti dei soggetti di cui all articolo 1, comma 4, al fine della riduzione del contenzioso alla competente commissione consiliare entro 60 giorni dalla ricezione del rapporto

L.R. 24 MARZO 2016, N. 2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.2 del 29 marzo 2016, è entrata in vigore il 13 aprile 2016 LR 2/2016 Art. 4 comma 2 costituire la Consulta regionale sul bullismo 3 Presidente della Regione decreto (comunque successivamente al regolamento del comma 3) comma 3 stabilire la composizione e le funzioni della Consulta regionale sul bullismo + le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio sentita la commissione consiliare competente regolamento di attuazione e integrazione 3 Si tratta della Consulta istituita dal comma 1 dell articolo 4 presso la Presidenza della Regione, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che sul territorio possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico

LR 2/2016 Art. 5, comma 1 determinare i criteri e le modalità relativi alla: a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all articolo 2 b) presentazione delle domande per l ammissione ai finanziamenti c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento d) erogazione dei finanziamenti e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute previo parere della commissione consiliare competente deliberazione entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge (11 giugno 2016) LR 2/2016 Art. 6 comma 1 clausola valutativa informare sull attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti e, a tal fine, trasmettere una relazione contenente: a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente alla commissione consiliare competente entro 1 anno dall entrata in vigore della presente legge (13 aprile 2017)

LR 2/2016 emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto b) il numero, l elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell attuazione della presente legge e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell attuazione della presente legge comma 2 trasmettere una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti al Consiglio con cadenza biennale, successivamente alla prima relazione trasmessa ai sensi del comma 1 comma 3 rendere accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge pubblicare sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto Consiglio regionale

LR 2/2016 Art. 7, comma 3 provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università di concerto con Assessore competente in materia di bilancio anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale trasmettere apposita relazione nella quale riferire in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università sentito Assessore competente in materia di bilancio nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa al Consiglio regionale provvedere alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo su proposta Assessore competente in materia di bilancio di concerto con Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università deliberazione qualora ne ricorrano le condizioni e successivamente alla relazione trasmessa al Consiglio sentita la commissione consiliare competente

L.R. 21 APRILE 2016, N. 3 DISCIPLINA IN MATERIA DI PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI DI CALORE GEOTERMICO La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n.32 del 21 aprile 2016, supplemento n. 1, è entrata in vigore il 22 aprile 2016 LR 3/2016 Art. 5, comma 3 provvedere alla redazione della Carta idrogeo-termica regionale 4 la Regione entro 60 giorni dall entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9 LR 3/2016 Art. 9 definire: - i criteri e le modalità relativi ai procedimenti di autorizzazione delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, di cui all'articolo 4; - i criteri per l'adozione delle procedure semplificate, nonché le modalità tecnico sentita la commissione consiliare competente uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione emanazione entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge (19 agosto 2016) 4 La redazione della Carta è finalizzata a consentire, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per la definizione delle indagini sito-specifiche per un corretto dimensionamento progettuale degli impianti e per la valorizzazione della risorsa ambientale

LR 3/2016 operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti relativi all installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche, di cui all'articolo 4, comma 3; - le caratteristiche del registro regionale degli impianti geotermici-rig e le modalità di registrazione e gestione dello stesso, di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 4, ivi comprese quelle di registrazione da parte dei proprietari degli impianti già esistenti, di cui all'articolo 10; - i criteri per la redazione della Carta idrogeo-termica regionale di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi; - i criteri per la valutazione del grado di interferenza tra sistemi di sfruttamento; - le modalità per lo svolgimento del potere di vigilanza da parte della Regione e delle operazioni di collaudo e di certificazione di fine lavori, di cui all'articolo 7