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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 03/08/2016 Il Segretario comunale SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ADRIANO SPOTTI L'anno, addì del mese di tra: Il Comune di MALAGNINO con sede in MALAGNINO, via S.Ambrogio n. 24, Codice Fiscale e P.IVA 00307050195, di seguito indicato come Comune, nella persona della dott.ssa Caporale Mariateresa, nata a Frattamaggiore il 19.10.1955, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n.. ad impegnare legalmente e formalmente l amministrazione che rappresenta e La società con sede in, via, C.F., P.IVA, tel., e-mail di seguito indicato come Concessionario, nella persona di nato a il, in qualità di SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione Il Comune di Malagnino concede in uso alla Società le strutture sportive site in Malagnino in Via Monteverdi n. 3 (denominato Impianto Sportivo Adriano Spotti) evidenziate nella planimetria allegata al presente atto e consistenti in:

- N. 1 campo da calcio regolamentare, con annesso impianto automatico di irrigazione, edificio spogliatoi, tribunetta con sottostante magazzino e relativi arredi nei vari locali come risulterà da apposito allegato al verbale di consegna - N. 1 campo da tennis con relativo impianto di illuminazione - N. 1 campo in sintetico con relativo impianto di illuminazione Art.2 Durata della convenzione La presente convenzione avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e scadrà a pieno diritto senza bisogno di preavviso o disdetta. Art. 3 - Oneri a carico del Comune A carico del Comune risultano tutte le manutenzioni straordinarie, purché non conseguenti ad incuria del gestore, e quelle inerenti e conseguenti all utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento di tutti gli impianti, nonché gli eventuali ed ulteriori interventi di recupero, ristrutturazione e modifica della struttura. Il Comune, per tutta la durata della convenzione, si accollerà gli oneri derivanti dai consumi di acqua, gas ed energia elettrica, fino al limite massimo di Euro 3.000,00 annui comprensivi di IVA; la parte eccedente verrà posta a carico della società a conclusione dell anno solare di riferimento o a fine convenzione. Art. 4 - Obblighi della Società gestore dell impianto (concessionario) Il Concessionario provvederà, secondo la regola della normale e

corretta diligenza, alla gestione dell impianto e delle attrezzature ed in particolare agli interventi di ordinaria manutenzione, che non comportano il rilascio di certificazioni richieste da normative vigenti. Il Concessionario si farà carico a propria cura e spese degli oneri relativi alla manutenzione degli impianti sportivi e consistenti: a) nel taglio dell erba da effettuarsi con tempestività nel campo da calcio e nelle aree verdi adiacenti, come da planimetria allegata; b) nell acquisto, posa ed eventuale sostituzione delle reti di calcio e di tennis; c) nell acquisto, posa e pulizia degli ugelli dell impianto di irrigazione presente nel campo regolamentare di calcio e sostituzione di quelli danneggiati o deteriorati dall uso; d) nella semina delle zone da rinnovare, nella concimazione periodica e nell eventuale diserbo, arieggiatura, irrigazione, rullaggi del terreno, posa della sabbia e della torba per sistemare eventuali buche nel campo da calcio, nonché tagli e controlli delle erbe infestanti anche nelle zone esterne ai campi da gioco, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comune e mediante esibizione di adeguati rapporti in merito all esecuzione delle operazioni di volta in volta effettuate. L acquisto del diserbo sarà a carico del Comune, mentre l acquisto del concime sarà effettuato dal Concessionario; e) nella pulizia e nella regolare tenuta del campo da calcio in

sintetico secondo manuale d uso fornito dalla Amministrazione comunale; f) nei controlli delle reti di cinta. secondo manuale di consegna redatto dall Ufficio tecnico. Sono inoltre a carico del Concessionario: g) le segnalazioni per iscritto di eventuali danni, rotture, anomalie di funzionamento alle strutture la cui manutenzione compete al Comune; h) l apertura e chiusura del campo regolamentare da calcio (comprensivo dei cancelli esterni), della tribunetta, del campo di allenamento in sintetico e loro pertinenze, nonché del campo da tennis; i) la pulizia interna dei locali chiusi concessi in uso, attenendosi, nello svolgimento dei lavori, al criterio del buon padre di famiglia. Tutti gli interventi sopraccitati dovranno essere comunicati preventivamente e successivamente ad interventi avvenuti a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: serviziotecnico@comune.malagnino.cr.it (referente per il comune-concedente) al fine da permetterne il controllo. Una chiave di accesso al campo ed ai locali annessi allo stesso dovrà essere depositata presso gli uffici comunali anche in caso di eventuale sostituzione della stessa. Art. 5 Modalità di utilizzo degli impianti Il Concessionario si impegna, al fine di favorire e diffondere la

pratica dell'attività sportiva soprattutto fra i giovani, a promuovere attività sportive. Il concessionario potrà anche ricorrere alla collaborazione di altre Società Sportive (vedi paragrafo precedente), fermo restando che ne dovrà essere preventivamente informata l'amministrazione Comunale, la quale potrà escludere tale collaborazione qualora ciò dovesse comportare, a suo giudizio, un eccessivo utilizzo degli impianti con rischio di danneggiamento degli stessi. Il Concessionario potrà riservarsi l uso esclusivo della pista polivalente per l organizzazione di iniziative o tornei, nel qual caso dovrà darne comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni. E assolutamente proibito da parte del Concessionario ogni tipo di affitto degli impianti sportivi e l utilizzo da parte di amatori in particolare per quanto riguarda il campo sintetico. Il Concessionario dovrà comunicare, entro il mese di settembre di ogni anno, il programma di massima delle attività di promozione sportiva che intende intraprendere. Il Concessionario ha l obbligo, compatibilmente con i propri impegni sportivi di accettare sotto la propria responsabilità gruppi organizzati residenti che facciano richiesta di utilizzo del campo sportivo. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune, all atto della sottoscrizione della presente convenzione, copia dello statuto e

dell atto costitutivo vigenti, copia dell ultimo bilancio economico e del conto consuntivo approvato, il calendario degli impegni gravanti sugli impianti sportivi qualora, all'interno delle strutture convenzionate, si preveda lo svolgimento di attività agonistica continuativa, regolata da calendari stagionali, nonché il nominativo del Referente, con recapito telefonico e indirizzo e-mail, al quale il Comune sarà tenuto a fornire le comunicazioni di competenza. Il Comune si riserva la facoltà, compatibilmente con le esigenze derivanti dai regolari impegni per gare di campionato e per attività sportive, di permettere il temporaneo uso degli impianti sportivi e dei relativi spogliatoi alle Scuole, Enti, Associazioni per manifestazioni autorizzate dalla stessa Amministrazione di carattere istituzionale. Art. 6 Inagibilità dell impianto conseguente a lavori In qualunque momento il Comune, con adeguato e motivato preavviso, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) al Referente del concessionario, potrà apportare all impianto modifiche, ampliamenti o migliorie che riterrà necessari. Qualora per l esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune. Art. 7 Orario utilizzo impianti

Il termine di utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione è fissato alle ore 23.00. Per esigenze straordinarie che richiedono l utilizzo oltre tale orario è necessario richiedere apposita autorizzazione al Comune. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni secondo i termini di legge. Art. 8 - Responsabilità La concessione in uso al Concessionario delle strutture sportive esonera, per tutta la durata della convenzione, il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione a danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, o ad infortuni che si verificassero durante gli orari di utilizzo degli impianti sportivi in relazione allo svolgimento di attività organizzate dalla Società stessa. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente di ogni danno che venisse arrecato a persone o cose all'interno delle aree utilizzate nel corso di gare o manifestazioni promosse od organizzate dalla Società stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il concessionario dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di tali rischi. Il Concessionario è tenuto altresì a regolare direttamente, sotto la propria responsabilità, i rapporti di lavoro ed economici col personale addetto alla custodia ed alla manutenzione dei campi e degli immobili, trattandosi di personale che non ha alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

Art. 9 Revoca e recessione Qualora il Concessionario contravvenisse ad uno dei propri obblighi contrattuali, il Comune ha pieno diritto di risolvere il contratto dopo due richiami scritti, senza che il Concessionario possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di danni. E inoltre facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla convenzione dandone comunicazione all altra parte con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 6 (sei) mesi prima. L Amministrazione potrà inoltre recedere dalla convenzione con minor preavviso non minore di due mesi comunicato con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o in attuazione di normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Art. 10 - Controversie Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona, ferma la facoltà del Comune di adirne ogni altro competente ai sensi di legge. Art. 11 - Spese contrattuali Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula del presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto. Il Comune di Malagnino IL CONCESSIONARIO