L ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE , N.

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L ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 31.12.2012, N. 52 Luigi Masia Direzione Tutela Ambiente Padova -Venerdì 22 marzo 2013 PadovaFiere,, Via Niccolò Tommaseo,, 59 Pad. 8 1 Piano SALA 8A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D. Lgs.. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i. Norme in materia ambientale LEGGE REG.. 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i. Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti LEGGE REG.. 31 dicembre 2012, n. 52 Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVATO CON D. C.R. n. 59 del 22.11.2004 (pubbl. sul BUR n. 6/2005) Elaborato ato B Normativa generale Delibera G. R. n. 2985 del 28 dicembre 2012 Nomina Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui al PRSRU, approvato con c DCR n. 785 del 1988 e per le Autorità d ambito territoriale ottimale di cui alla L. R. n. 3 del 2000 1

LA STORIA: GLI ENTI DI BACINO Gli Enti di Bacino si sono costituiti ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti urbani dell 88. Raggruppano più realtà comunali e nella maggioranza dei casi sono organizzati nella forma del consorzio; presentano, nel complesso, una dotazione impiantistica adeguata al fabbisogno di trattamento Alcuni dei previsti Enti di Bacino non sono mai divenuti operativi, mentre altri, spesso grazie ad una struttura tecnica già consolidata hanno raggiunto un livello di competenze ed autonomia molto elevate. 2

VECCHIA ORGANIZZAZIONE IN BACINI D UTENZA PRSU DELL 88 BL1 VR1 VR4 VI4 VR5 VR3 VR2 VI 2 VI 4 VI 1 TV3 VI 5 PD3 RO1 PD1 PD2 TV1 TV2 VE2 VE4 PD4 VE5 VE3 VE1 3

IL NUOVO PIANO GESTIONE RU: GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI Ridisegna il territorio regionale individuando ATO Unici coincidenti con le Province (tranne Verona ove se ne prevedono 3) Il fabbisogno impiantistico, ad esclusione dei termovalorizzatori, è individuato in recepimento ai contenuti dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti Prevede la realizzazione di tre nuovi Termovalorizzatori Individua un obiettivo di RD media regionale pari al 50% Individua per il 2010 un uso della discarica limitato ai soli residui da processi di recupero (Uso Discarica = 0) 4

NUOVA ORGANIZZAZIONE IN ATO PRGRU approvato con D C R n. 59 in data 22.11.2004 A.T.O UNICO BELLUNO A.T.O UNICO MAI FORMALMENTE VICENZA ISTITUITO TREVISO A.T.O UNICO 5 A.T.O. FORMALMENTE ISTITUITI VERONA N. 3 A.T.O OVEST SUD ZONA N-W MAI FORMALMENTE EST ISTITUITI ZONA S-E COG 2 COG 4 COG 5 COG 3 COG 1 PADOVA A.T.O UNICO VENEZIA A.T.O UNICO SUB BACINO 2 SUB BACINO 3 SUB BACINO 1 ROVIGO A.T.O UNICO 5

PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER IL FUTURO? COSA DICONO LA LEGGE REGIONALE N. 52/2012 E IL NUOVO PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 264 DEL 5 MARZO 2013? 6

INDIVIDUA NEL TERRITORIO REGIONALE l ambito territoriale ottimale 7

ISTITUISCE IL COMITATO DI BACINO REGIONALE che si avvale, per l esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della Regione 8

STABILISCE che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale esercitino, in forma associata, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino. 9

STABILISCE che i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall apposita convenzione. 10

I consigli di bacino sono dotati di personalitàgiuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attivitàconnesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. 11

I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d ambito istituite ai sensi dell art. 14 della legge reg. 21.01. 2000, n. 3 s.m.i.e degli enti responsabili di bacino che, in assenza dell ATO, abbiano svolto al 31.12.2012, le medesime funzioni 12

I consigli di bacino esercitano le seguenti attività: 1. quantificazione della domanda di servizio; 2. individuazione ed attuazione delle strategie organizzative del Servizio Pubblico; 3. indizione della procedura di affidamento del Servizio Pubblico; 4. Approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori; 5. Determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio; 6. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore; 7. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalitàattuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste per legge; 8. formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. 13

I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. 14

La convenzione prevede: 1. la costituzione di un assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati; 2. l adozione di un regolamento per il funzionamento dell assemblea; 3. la costituzione dell ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell assemblea di bacino. Alla direzione dell ufficio è preposto un direttore, nominato dall assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell ufficio stesso. Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri. 15

E NEL PERIODO DI TRANSIZIONE CHE PRECEDE L ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI BACINO CHI GARANTISCE LA CONTINUITA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI GIA DEFINITI DAGLI ORGANI DELLE AATO E DEGLI ENTI DI BACINO SOPPRESSI? Art. 5 della L.R. n. 52/2012 prevede figura dei Commissari Liquidatori che. DGR. n. 2985 del 28 dicembre 2012 ha nominato i Commissari Liquidatori a cui è stato affidato il compito di garantire la continuità delle funzioni amministrative precedentemente affidate ad AATO e Enti di bacino soppressi 16

e comunque Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d ambito in essere continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo. 17

LA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI BACINO È SOTTOSCRITTA ENTRO TRE MESI DALL APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE - TIPO DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE. 18

I beni patrimoniali delle soppresse autorità d ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità 19

Nelle more dell approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l avvio e l ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto. 20

E IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI...? Nei sui contenuti generali andrà a recepire l organizzazione promossa dalla L. R. n. 52/2012 e dagli atti ad essa collegati. 21

GRAZIE PER L ATTENZIONEL Luigi Masia Direzione Tutela Ambiente