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OGGETTO: Affidamento del servizio per l esecuzione di interventi di caratterizzazione ambientale e messa in sicurezza dei serbatoi comunali dismessi ad uso delle centrali termiche presso strutture ed edifici di proprietà comunale. CIG 53098323FB FOGLIO PATTI E CONDIZIONI Vicenza, 18 dicembre 2013 1

TRA il Comune di Vicenza, c.f. 00516890241, con sede in Corso A. Palladio 98/A, rappresentato dal Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio dott. Danilo Guarti, nato a Vicenza il 3/6/1968, a ciò espressamente delegato si stipula il seguente contratto di incarico; E La ditta TREVISO ECO SERVIZI SRL, con sede in Maser (TV) Via dei Rizzi 4 P. IVA n. 03315270268, legalmente rappresentata dal signor Marcon Bruno nato a Maser (TV) il 25/08/1959. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto del contratto L Amministrazione Comunale di Vicenza conferisce l incarico per l esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la caratterizzazione del parco serbatoi dismessi di proprietà comunale, un tempo a servizio delle centrale termiche ad uso riscaldamento. Nelle attività di caratterizzazione sono ricomprese quelle inerenti le verifiche di integrità dei serbatoi stessi nonché quelle eventuali connesse alla verifica qualitativa del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e quelle derivanti dall eventuale rimozione dei serbatoi. Art. 2 Contenuti e modalità di espletamento dell incarico Le modalità di espletamento dell incarico sono quelle contenute nel Capitolato d Oneri contenuto nel progetto allegato alla lettera di invito alla gara, di cui la Ditta TREVISO ECO SERVIZI di Maser (TV) ha preso atto e che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. Art. 3 Corrispettivo Il corrispettivo complessivo per il servizio di cui all art. 1 è pari a 67.210,78 (IVA ed ogni altro onere compresi) a seguito del ribasso offerto in sede di offerta economica che si allega al presente Disciplinare. Art. 4 Descrizioni dei lavori I lavori del presente progetto sono quelli descritti negli allegati progettuali costituiti, da: - Relazione illustrativa (allegato 1); - Capitolato d oneri (allegato 2); - Elenco prezzi unitari (allegato 3); - Computo metrico estimativo (allegato 4); - Documentazione fotografica (allegato 5); - Quadro economico (allegato 6); - Planimetria generale di localizzazione degli interventi (allegato 7). In relazione a possibili imprevisti che emergessero nel corso dei lavori o a diverse valutazioni del RUP, si potrà dar corso all esecuzione delle attività previste nell elenco prezzi applicando, per ciascun prezzo, il ribasso percentuale indicato nell offerta economica. Eventuali variazioni rispetto al computo metrico estimativo, per il determinarsi di eventi di carattere eccezionale, non potranno costituire pretesa da parte dell appaltatore fermo restando l importo di aggiudicazione. 2

Art. 5 Tempo massimo per l espletamento dei lavori Come riportato nella relazione illustrativa, i lavori dovranno concludersi entro sei (6) mesi dalla stipula del presente foglio patti e condizioni. L aggiudicatario, a conclusione dei lavori, dovrà consegnare una relazione (report) complessivo degli interventi eseguiti, corredato di tutta la documentazione necessaria (formulari di smaltimento rifiuti, certificazione delle prove di tenuta, eventuali referti analitici, ecc.) atta a descrivere le singole operazioni effettuate. Art. 6 Finanziamento La spesa è finanziata con risorse proprie ordinarie al capitolo 1105500 bilancio 2011 impegno 78770 (2162/11) determinazione dirigenziale PGN 87028 del 20/12/2011. Art. 7 Cauzione definitiva L aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale Iva esclusa. Ai sensi dell art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% grazie al possesso della certificazione di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9001:2000 (deve essere allegata all istanza di partecipazione copia del relativo certificato). La cauzione dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente: * la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale in deroga al disposto di cui all art. 1944 Cod. Civ.; * la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957 Cod. Civ.; * la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante ogni eccezione esclusa. Fatta salva l applicazione dell art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006, la cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto, e viene restituita dopo aver accertato che l aggiudicatario ha adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. Qualora l ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa l aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta avanzata dal Comune. Art. 8 Responsabilità a) In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell appaltatore contraente che comporti anche la perdita del finanziamento, lo stesso contraente sarà tenuto anche al risarcimento del maggior danno subito dal Comune per la perdita del finanziamento stesso. b) l aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato; c) l aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività; d) l aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente. Il Comune è dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. 3

Art. 9 Inadempienze dell aggiudicatario e penali La Ditta aggiudicataria non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con il Comune di Vicenza. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Ditta, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. L Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 5, pari a 50,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle disposizioni stabilite nel presente Capitolato. Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l Ente diffiderà l aggiudicataria all adempimento con lettera raccomandata A/R, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti. Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture rimesse dalla ditta aggiudicataria o incamerare la cauzione. L Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta giorni, con raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione dell appalto o venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto. A fronte di risoluzione per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto. Art. 10 Risoluzione per inadempimento In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d oneri, l Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell art. 1454 del Codice civile, fatta salva l azione di risarcimento dei danni e l eventuale incameramento della cauzione. Art. 11 Clausola risolutiva espressa L Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del c.c., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; in caso di fallimento dell Impresa; ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l Amministrazione comunale; in caso di cessione totale o parziale del contratto; perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell appalto. In tali casi l Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l inadempimento stesso. Art. 12 Cessione e/o fusione di azienda In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 4

Art. 13 Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto È fatto assoluto divieto all appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione. È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall avvenuta esecuzione del servizio, senza l espressa autorizzazione dell Amministrazione, pena l incameramento della cauzione, l immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. È inoltre vietato il totale o parziale subappalto. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l incameramento della cauzione, l Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale. Art. 14 Fatturazione e pagamenti La fatturazione ed i relativi pagamenti saranno effettuati in un unica soluzione alla consegna da parte dell impresa della dichiarazione di ultimazione dei lavori con allegata relazione tecnica conclusiva degli interventi. Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, al protocollo dell Ente. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante emissione di mandato, esigibile presso la Tesoreria Comunale o, su richiesta del soggetto aggiudicatario, mediante altre forme di pagamento previste dalla legge. L Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l aggiudicatario abbia nulla a pretendere. Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari L impresa rappresentata si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verrà utilizzato un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva. Di tale conto corrente verranno comunicati gli estremi identificativi alla stazione appaltante. Tutti i movimenti finanziari verranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, fatta salva la deroga prevista dalla norma. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 1456 c.c. l esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L impresa che sia venuta a conoscenza dell inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla vigente normativa, è tenuta all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo territorialmente competente. Art. 16 Proprietà degli elaborati La relazione tecnica conclusiva, gli elaborati ed ogni altra documentazione consegnata dalla ditta a conclusione degli interventi, diventeranno di proprietà dell Amministrazione Comunale solo dopo l avvenuto pagamento degli onorari, fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d autore. Il soggetto incaricato non potrà utilizzare per sé, ne fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell incarico, se non previa autorizzazione dell Amministrazione committente. 5

Art. 17 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, alle disposizioni del Codice Civile ed al Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia. Art. 19 Disposizioni finali Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Art. 20 Controversie Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente in deroga ad ogni altro Foro, quello di Vicenza. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale. Art. 21 Tutela dei dati personali I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore. Art. 22 Clausole Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c. si intendono lette e approvate specificamente e sottoscritte le clausole di cui agli artt. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19. Vicenza, per LA DITTA TREVISO ECO SERVIZI SRL per IL COMUNE DI VICENZA f.to sig. Marcon Bruno f.to Dott. Danilo Guarti 6