Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017

Documenti analoghi
Osservatorio per la giustizia civile di Milano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Tabella del contributo unificato

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

INDICE. Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1).

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

COMUNE DI BADIA POLESINE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE RAMO VITA

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, Messaggio n. 220

Oggetto: Bando per il riconoscimento degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

1. LA DISCIPLINA DELL ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A. Assegno per il nucleo familiare. nota di Elio Corrente

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

CAPITOLO 9 STATISTICHE INDICE

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bonus 36% - Documenti da conservare

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Atto Camera. Proposta di Legge

ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE ai fini della determinazione dell imposta sulle donazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

Oggetto: regolamento per l assegnazione di posti auto - approvazione. Il Consiglio Comunale


Approvazione delle modifiche al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 IL DIRETTORE DELL AGENZIA

I SETTORE: Organi Istituzionali, Comunicazione Personale, Contenzionso e SIIC COPIA DI DETERMINAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

COMUNE DI FIANO ROMANO Provincia di Roma

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

COMUNE DI MONTEMARCIANO PROVINCIA DI ANCONA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione. (Legge Finanziaria 2002)

BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A CASERME ED UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO E DELL ARMA

Ministero dello Sviluppo Economico

Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2012

Io sottoscritto nato a il codice fiscale e residente a provincia via/piazza. tel. fax IN QUALITA DI

PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

ALL UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI DEL COMUNE DI TARQUINIA

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Rilevazione legge Anno

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di lotta all usura e all estorsione

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

COMUNE DI ISPICA. Provincia di Ragusa AVVISO PUBBLICO

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

COMUNE DI MONTEPULCIANO (PROVINCIA DI SIENA)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 1693)

Ai Dirigenti Ai Direttori delle Istituzioni Ai Responsabili di Settore Ai Responsabili di Servizio. E p.c. alla Giunta comunale SEDE

COMUNE DI ANDORNO MICCA

Interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa degli onorevoli D ANNA - VACCARO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO

COMUNE DI PIENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. Provincia di Siena. Approvato con delibera C.C. n. del

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 16 / 2016

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Informazione Regolamentata n

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ;

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2755 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO (*) (V. Stampato Camera n. 1063) approvato dalla Camera dei deputati il 21 marzo 2017 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017 Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (*) Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge. TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2755 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) 1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l attuazione del codice civile», dopo l articolo 84 è aggiunto il seguente: «Art. 84-bis. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l attuazione del codice. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2755 Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2755 ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 2) «ALLEGATO A (articolo 84-bis)

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 15 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 16 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 17 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 18 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 19 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 20 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 21 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 22 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 23 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 24 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 25 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 26 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 27 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 28 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 29 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 30 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 31 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 32 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 33 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 34 Senato della Repubblica N. 2755

Atti parlamentari 35 Senato della Repubblica N. 2755 ALLEGATO 2 (articolo 1, comma 2) «ALLEGATO B (articolo 84-bis) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare A favore di ciascun genitore per morte di un figlio 163.080,00 326.150,00 A favore del figlio per morte di un genitore 163.080,00 326.150,00 A favore del coniuge (non separato) o della parte dell unione civile ovvero del convivente 163.080,00 326.150,00 A favore del fratello per morte di un fratello 23.600,00 141.620,00 da a A favore del nonno per morte di un nipote 23.600,00 141.620,00».

E 4,00