AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Documenti analoghi
1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

LEGGE , n. 130 LEGGE , n. 135 LEGGE , n. 217 LEGGE , n. 218 LEGGE , n. 44 LEGGE , n.

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

12659/17 DT/ff DGC 2A. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 10 ottobre 2017 (OR. en) 12659/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0184 (NLE)

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

Protocollo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

Protocollo. Progetto

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Novembre 2018

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 791 final - ANNEX 3.

Parte Prima. Parte Seconda. Protocolli

VERSIONE CONSOLIDATA

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 giugno 2017 (OR. en)

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

e più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore

ATTO FINALE. FA/TR/EU/HR/it 1

PC.DEC/ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 24 novembre 2005 Consiglio Permanente ITALIANO Originale: INGLESE

PROCEDURA DI NOTIFICA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 330 final - ANNEX 4.

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

UNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 465 final - ANNEX 4.

Bando Erasmus + Mobilità per Traineeship 2018/2019

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 217 final ANNEX 1.

Per approfondimenti: Movimento turistico nelle zone di Verona capoluogo, Lessinia, Altri comuni. Movimento turistico nella zona Lago

LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

RICHIESTE DI COMPETENZA E TRASFERIMENTI DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DA E PER L ITALIA

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

e di proporzionalità 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 22 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ATTO FINALE. FA/TR/EU/HR/it 1.

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l Italia

Situazione di mercato del riso. 28 aprile 2016

Identificazione del rispondente: Fields marked with * are mandatory.

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 202 final - ANNEX 4.

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

modulo due europa e italia confrontarsi per ragionare sulla professione

JANUARY 2017 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA 1

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 11 ATTO FINALE. AF/CE/LB/it 1

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Evoluzione del processo d integrazione europea. Prof. Ernestina Giudici 1

CATALOGO DATABASE MIGRA-EUROMED MIGRAZIONI NEI PAESI EUROPEI

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

Giornata informativa Agriturismo e turismo rurale

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

G - Località termali - Castel San Pietro Terme

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI RICOGNIZIONE DEI TITOLI DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

Album della geografia europea. Creato dalla classe 2c della. scuola media di. Acquappesa (CS)

Le tappe dell allargamento dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

L Unione europea: 500 milioni di abitanti, 28 paesi

Transcript:

ATTO FINALE AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

I plenipotenziari DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA CECA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, D IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, AF/CE/CH/FRAUDE/it 2

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA UNGHERESE, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI SLOVÉNIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVACCHIA, AF/CE/CH/FRAUDE/it 3

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO-UNITO DI GRAN BRETAGNA E D IRLANDA DEL NORD, DELLA COMUNITÀ EUROPEA, da un lato, e DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall altro, riuniti il 26 ottobre 2004, a Lussemburgo per la firma dell accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, hanno adottato le dichiarazioni comuni sotto citate ed allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune relativa al riciclaggio; 2. Dichiarazione comune concernente la cooperazione della Confederazione Svizzera con Eurojust e, se possibile, con la Rete giudiziaria europea. AF/CE/CH/FRAUDE/it 4

Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri della CE e quelli della Comunità, nonché i plenipotenziari della Confederazione svizzera hanno adottato il processo verbale approvato dei negoziati, allegato al presente atto finale. Il processo verbale approvato è vincolante. AF/CE/CH/FRAUDE/it 5

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL RICICLAGGIO Le Parti contraenti convengono che l'articolo 2 paragrafo 3 dell'accordo, relativo alla cooperazione in materia di lotta al riciclaggio, include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Le informazioni ricevute sulla base di una domanda concernente il riciclaggio possono essere usate nei procedimenti per riciclaggio, eccetto in quelli contro persone svizzere se tutti gli atti pertinenti al reato sono stati commessi esclusivamente in Svizzera. DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CON EUROJUST E, SE POSSIBILE, CON LA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA. Le Parti contraenti prendono nota del desiderio della Confederazione Svizzera di poter sondare la possibilità di una cooperazione della Confederazione Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea. AF/CE/CH/FRAUDE/DC/it 1

PROCESSO VERBALE APPROVATO DEI NEGOZIATI SULL ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL ALTRO, PER LOTTARE CONTRO LA FRODE ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI AF/CE/CH/FRAUDE/PV/it 1

Le Parti contraenti convengono quanto segue: All articolo 2, paragrafo 1, lettera a) I termini "frode ed ogni altra attività illecita" comprendono anche il contrabbando, la corruzione ed il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dal presente accordo, fermo restando l articolo 2 paragrafo 3. I termini "scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola" sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno della merce attraverso il territorio dell altra Parte contraente. I termini "scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali sul consumo e alle accise" sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno delle merci o dei servizi attraverso il territorio dell altra Parte contraente. All articolo 15, paragrafo 2 Il termine "mezzo d indagine" comprende le audizioni di persone, le ispezioni e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori. AF/CE/CH/FRAUDE/PV/it 2

All articolo 16 paragrafo 2, secondo comma Il presente comma comporta in particolare che le persone presenti possano essere autorizzate a porre domande e proporre atti di indagine. All articolo 25, paragrafo 2 La nozione di accordi multilaterali tra le parti contraenti include, in particolare, dalla sua entrata in vigore, l'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull associazione della Confederazione Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen. All articolo 35, paragrafo 1 Per "domanda di assistenza giudiziaria", si intende altresì la trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova all autorità della Parte contraente richiedente. All articolo 43 La Commissione europea comunicherà, entro il momento della firma dell accordo, un elenco indicativo dei territori in cui il presente accordo trova applicazione. AF/CE/CH/FRAUDE/PV/it 3