STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Di ORGANISMI PER LA GESTIONE DEL CENTRO Di SERVIZI REGIONALE Di CUI ALLA LEGGE N.

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

ANIMI Associazione Nazionale per l immigrazione

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BASTA VITTIME SULLA STRADA STATALE 106

STATUTO. Art.1 Costituzione

STATUTO. Art. 1. Costituzione

S T A T U T O. dell'organizzazione di volontariato denominata ''Il vento sulla vela. Art. 1 Costituzione

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME. Art. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

STATUTO TIPO PER UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art.1 Costituzione

Associazione Nolite Timere onlus

STATUTO dell Associazione di Volontariato ONLUS LA.VA. LAVORO VAGABONDO Roma, 5 ottobre 2007

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO ANTEAS Volontariato Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

COMPAGNIA DELL AVELLANO

STATUTO. dell'associazione di Volontariato Culturale CITTAVIVA - ONLUS, in Trieste

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

mail

STATUTO dell ASSOCIAZIONE SO.LE.VOL. - Solidarietà Lecco Volontariato

Statuto del Centro di Aiuto alla Vita di Melzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SATYANANDA YOGA UDINE

STATUTO. Associazione di Volontariato L'Arcobaleno ONLUS Porcia.

SIMMED Simulazione in Medicina

STATUTO. Art. 4 Principi Generali A. L Associazione postula i seguenti principi ispiratori: - La fiducia incondizionata nella Divina Provvidenza;

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

STATUTO dell ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA di UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) LA CASA DEL SOLE

Statuto AVO. Casella Postale n Benevento Centro- C.F Telefono

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Consorzio Produttori Energia da Minieolico

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) INSIEME PER L INDIA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE YOU CLUB. ART. 1 Costituzione. ART. 2 Sede. ART. 3 Finalità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Statuto. Art. 1 Costituzione

Club Italiano Razza Ancona

Allegato "A" a1l'atto N. 6552/532 di Repertorio STATUTO Art. 1 L'A.V.O. L'Associazione Volontari Ospedalieri Varesini, A.V.O. V.

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

- STATUTO - Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi dell Organizzazione. Art. 3 Soci. Art. 4 Diritti e obblighi dei Soci. Art. 5 Organi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AD LIMINA PETRI : ASSOCIAZIONE ECCLESIALE ITALIANA DELLA VIA FRANCIGENA E DELLE ANTICHE VIE DI PELLEGRINAGGIO

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

ASSOCIAZIONE GENITORI MONTESSORI UDINE

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

MANO AMICA Onlus GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

STATUTO. Associazione di Promozione Sociale << COMITATO PONTI >>

ATTO COSTITUTIVO ITALIANO SEMPLICEMENTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO. 1) E' costituita con sede in Campoformido Via del Pasco n. 98E, l'associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro,

ASSOCIAZIONE ECOLOGICA LA PUSKA STATUTO

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO SIENA BONSAI

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

Il Fondaco per Feltre

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE ONLUS ORIENTIAMOCI

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPACE METAL DETECTOR

STATUTO DEL C.S.V.M.

ASSOCIAZIONE LAVORO AMBIENTE E SALUTE STATUTO

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO ASSOCIAZIONE da donna a donna

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO FOTOGRAFICO L IMMAGINE DI MANIAGO. Art. 1 Costituzione

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

REPUBBLICA ITALIANA STATUTO Art. 1 - Premesse Associazione Nazionale Polizia di Stato - Protezione Civile - Toscana.

statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

XII congresso nazionale STATUTO DELL'UNEBA. (Modificato ed approvato all'unanimità dall'assemblea il 14 ottobre 2006)

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

A L C I Associazione Lodigiana per la Cooperazione Internazionale Via Fanfulla Lodi Tel

STATUTO TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

B ( PER le ACAT) ARCAT ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (METODO HUDOLIN)

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SALVIAMO PAGANICA"

Statuto ASSIDIM. Edizione approvata dall Assemblea del 28 giugno 2006

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

CIVILE COMUNALE SAN GIUSTINO UMBRO

Organizzazione di Volontariato Psicologi per i Popoli Milano Onlus Via Grosotto 5, Milano

VOLONTARIA ONLUS Art. 1 (Denominazione e sede) Art. 2 (Statuto) Art. 3 (Finalità dell'associazione)

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Di ORGANISMI PER LA GESTIONE DEL CENTRO Di SERVIZI REGIONALE Di CUI ALLA LEGGE N.266/1991 Art. 1 Costituzione 1.E' costituita l'associazione denominata 'Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli- Venezia Giulia". 2. Essa ha sede legale in Pordenone, Viale Martelli 51, è apartitica, non persegue fini di lucro, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica Art. 2 Finalità 1. L'Associazione direttamente o tramite accordi e convenzioni con altre associazioni, o con enti locali, università, fondazioni, enti privati o singoli privati svolge attività a favore di tutte le realtà del volontariato, presente sul territorio regionale, tramite la gestione dei "Centro di Servizi" di cui alla L. 266/91 e L.R. 12/95, e fornisce le prestazioni previste dalla legge, nonché quelle che si rendono necessarie per rispondere alle esigenze che potranno esser espresse dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato. 2. L'Associazione si pone l'obiettivo di: - favorire il coordinamento delle iniziative di volontariato per settore di attività e per ambito territoriale di intervento; - - stimolare forme di partecipazione dei volontariato alla vita pubblica per la costruzione dei bene comune; - - sollecitare una progettualità comune nel mondo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e l'originalità. 3. A questo scopo l'associazione potrà: - promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative, le attività e le progettualità del volontariato della Regione Friuli- Venezia Giulia; - favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie tra quelle che operano nello stesso settore, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze; - approfondire, attraverso ricerche e studi, la conoscenza del mondo del volontariato e diffondere le informazioni acquisite; - valorizzare le opportunità legislative volte a sostenere e ad incentivare le attività di volontariato; - stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare, di conseguenza, gli interventi più opportuni per rimuovere le cause che producono disagio, malessere, sofferenza e per cercare di tutelare i diritti delle persone indifese; - predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione; - fornire consulenze (legali, fiscali ecc.), assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà; - offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area regionale; - allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari; - verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi finalizzati a soddisfare le attese delle persone con gravi problemi economici, sociali, sanitari o relazionali. 1

4. L'associazione può collegarsi con tutte quelle istituzioni, sia pubbliche che private, che permettano il migliore perseguimento delle finalità di cui sopra. 5. Le attività ed i servizi dell'associazione sono forniti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non al Registro Regionale di cui alla Legge n. 266/91, a titolo gratuito, senza alcun fine di lucro e a fini esclusivi di solidarietà. Art. 3 Associati 1. Sono associati gli organismi che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. 2.Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera dei Consiglio Direttivo. 3. Ogni organismo associato ha diritto di partecipare alle assemblee e di votare a mezzo di un legale rappresentante; 4. Gli associati hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione. 5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. 6. I rappresentanti degli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori, né eleggibili alle cariche sociali dalle quali automaticamente decadono. Art. 4 Organi Sono organi dell'associazione: a) Assemblea degli Associati b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Collegio di Controllo. Art. 5 Assemblea 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. 3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare: in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 4. L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto dall'assemblea medesima. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da prevedere trascorsa almeno un ora dall inizio previsto per la seduta di prima convocazione, l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15. 7. L'Assemblea ha i seguenti compiti a) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; b) approvare il preventivo di spesa; c) approvare il bilancio consuntivo; d) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 15; 2

e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli Associati; f) eleggere cinque membri dei Consiglio Direttivo tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato che comunque parteciperanno alle assemblee con diritto di voto; g) eleggere un componente del Collegio di Controllo. Art. 6 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da nove membri, dei quali: - uno designato dal Comitato di gestione; - due nominati dalle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto della collaborazione e dei servizi che esse si sono impegnate a fornire al Centro. - uno espresso dal Comune in cui ha sede il Centro di Servizi; - cinque eletti dall'assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato. 2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione dei Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Non possono essere eletti nel Consiglio due o più rappresentanti di organizzazioni che appartengono, per finalità e statuto ad uno stesso organismo. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio. 4. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto dei Presidente. 5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione e del Centro approvando i relativi regolamenti: b) affidare il servizio di Tesoreria; c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo annuali; d) determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; e) rappresentare gli organismi associati presso le autorità e gli organismi pubblici; f) autorizzare la costituzione di sottostrutture di collegamento; g) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; h) assumere il personale e affidare incarichi di consulenza; i) nominare e revocare il Segretario; j) accogliere o rigettare le domande degli organismi che intendono associarsi; k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza e nei limiti fissati dal regolamento. Art. 7 Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei voti dei componenti tra i cinque eletti dall'assemblea 2. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 5, comma 3, e 6, comma 2. 3

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'assemblea e dei Consiglio Direttivo e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni da essi adottate. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dei Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dal regolamento, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 8 Vice Presidente 1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente. 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o cessazione. Art. 9 Segretario L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Presidente e degli altri organi dell'associazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario è capo del personale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale stesso e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dei Consiglio Direttivo e dell'assemblea e ne cura la verbalizzazione; b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri degli associati; c) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo; d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione dalla documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione; e) provvede ad ordinare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni dei Consiglio Direttivo; f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente. Art. 10 Collegio di Controllo 1. Il Collegio di Controllo è costituito da tre componenti di cui uno designato dal Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato tra quelli espressi dalle Fondazioni, uno eletto dall'assemblea ed uno designato dalle Province tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. 2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2043 e ss. dei codice civile. 4

3. Il Collegio di controllo agisce di propria iniziativa, o su richiesta dei Consiglio Direttivo dell'associazione o anche di un solo associato fatta per iscritto Art. 11 Durata e gratuità delle cariche 1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta. 2. In caso di anticipate dimissioni o decadenze l'assemblea provvede alle necessarie sostituzioni. Le sostituzioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Art.12 Bilancio 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il preventivo di spesa e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 2. Al bilancio consuntivo sono allegati l'inventario dei beni e l'elenco dei contributi ricevuti. 3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare Art. 13 Quota sociale La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso e di perdita della qualità di associato. Art 14 Risorse economiche 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative e contributi degli organismi associati b) fondi speciali di cui all'art.15 della legge 266/91 e DM 8 ottobre 1997 c) contributi di privati d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e) contributi di organismi internazionali f) donazioni e lasciti testamentari g) rimborsi derivanti da convenzioni h) entrate derivanti da proprie attività i) rendite derivanti da beni pervenuti all'associazione a qualunque titolo 2. I fondi sono custoditi dall'istituto di Credito cui è affidato il servizio di Tesoreria; Art. 15 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione 1. Le proposte dello Statuto, o di scioglimento dell associazione, possono essere presentate dall Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti. Per discutere di tali proposte deve essere convocata una riunione dell Assemblea in seduta straordinaria. 5

2.. Le relative deliberazioni devono essere approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Art. 16 Durata dell'associazione e liquidazione 1. La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato. 2. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi ed il patrimonio dell'associazione saranno devoluti, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra soggetto destinatario della gestione dei Centro di Servizi. Art. 17 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative in materia. 6