Definizione e funzione del bilancio consolidato

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Definizione e funzione del bilancio consolidato Gli enti locali redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Deve sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società dando una rappresentazione anche contabile delle scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. Fornire alla PA uno strumento per programmare, gestire e controllare con efficacia il proprio gruppo di enti e società Ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo di enti e società che fa capo ad una PA

Il bilancio consolidato (ARTT. 11 BIS, 11 TER, 11 QUATER E 11 QUINQUES DEL DLGS 118/2011 ) DOCUMENTO OBBLIGATORIO : DAL 2015 PER TUTTI GLI ENTI CHE AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL DLGS 118/2011 POTRANNO RINVIARLO AL 2016 (da fare nel 2017 per il 2016) ESCLUSI DALL'OBBLIGO I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI CHE DOVRANNO PREDISPORLO A DECORRERE DAL- L'ESERCIZIO 2018 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2017. GLI ENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SPERIMENTAZIONE SONO TENUTI A REDIGERLO GIA' A PARTIRE DAL 2015 (NELL'ESERCIZIO 2016 PER L'ESERCIZIO 2015) PREDISPOSTO SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. DALL 11/BIS AL' 11/QUINQUES DEL DLGS 118/2011 E DEL PRESENTE PRINCIPIO COMPOSTO DA CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E DAI RELATIVI ALLEGATI. PREDISPOSTO CON RIFERIMENTO ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO INDIVIDUATA DALL'ENTE CAPOGRUPPO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE APPROVATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO AL QUALE SI RIFERISCE

2) DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPRENDE : GLI ENTI E GLI ORGANISMI STRUMENTALI SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COME DEFINITE DAL DLGS 118/2011 LA DEFINIZIONE DEL GRUPPO FA RIFERIMENTO: Ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche quando non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione

2) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPONGONO IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA : 1) organismi strumentali di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del dlgs 118/2011 quali articolazioni organizzative della capogruppo e già compresi nel rendiconto consolidato, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. (es. istituzioni); 2) gli enti strumentali controllati come definiti dall'art. 11 ter c. 1 costituiti da enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: Possiede, direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; Ha il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire scelte strategiche e politiche di settore, e a decidere n ordine all'indirizzo alla pianificazione e programmazione dell'attività di un ente/azienda; Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali; E' obbligata al ripiano delle perdite anche per percentuali superiori alla quota di partecipazione; Esercita un'influenza dominante per effetto di contratti e statuto.(contratti di servizio pubblico) 3) enti strumentali partecipati di cui all'art. 11 ter c. 2 costituiti da enti pubblici e privati e da aziende nei cui confronti l'ente ha una partecipazione in assenza delle condizioni indicate al punto 2)

2) segue COMPOSIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPONGONO IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA : 4) le società controllate dall'ente nei cui confronti l'ente medesimo: Ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria: Ha il diritto in virtù di un contratto o di clausole statutarie di esercitare un'influenza dominante (contratto di servizio pubblico) in fase di prima applicazione e con riferimento al bilancio 2015 2017 non sono considerate le societa' quotte e quelle da esse controllate ai sensi art. 2359 del c.c. 5) Le società partecipate dall'ap costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipate è estesa alle società nelle quali l'ente dispone di una quota di voti pari o superiore al 20% o al 10%, ove si tratti di società quotate. AI FINI DELL'INCLUSIONE NEL GRUPPO NON RILEVA LA FORMA GIURIDICA NE' LA NATURA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE STRUMENTALE. IL GRUPPO PUO' COMPRENDERE ANCHE GRUPPI INTERMEDI DI AP O DI IMPRESE. IN TAL CASO IL BILANCIO CONSOLIDATO AGGREGA ANCHE I BILANCI CONSOLIDATI DEI GRUPPI INTERMEDI.

3) INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ENTI DA APPROVARSI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA; DALL'ELENCO POSSONO ESSERE ESCLUSI: GLI ENTI IRRILEVANTI OVVERO QUELLI CHE HANNO UNA IN- CIDENZA INFERIORE DEL 10% RISPETTO ALLA POSIZIONE PATRIMONIALE ECONOMICO E FINANZIARIA DELL'ENTE LO- CALE AVENDO RIGUARDO AL TOTALE DELL'ATTIVO, AL PA- TRIMONIO NETTO, AL TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI; NEL CASO DI IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE. GLI ELENCHI SONO TRASMESSI A TUTTI I PARTECIPANTI AL GRUPPO. NEL CASO IN CUI L'ENTE NON ABBIA PARTECIPAZIONI DA CONSOLI- DARE OCCORRE DARNE ATTO NEL CONSUNTIVO.

4) ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E COME RENDERE UNIFORMI I BILANCI DA CONSOLIDARE I componenti del gruppo che sono a loro volta capigruppo di enti e imprese trasmettono il loro bilancio consolidato alla PA; I componenti del gruppo che adottano la contabilità patrimoniale trasmettono il loro bilancio di esercizio alla PA; I componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale trasmettono il rendiconto consolidato dell'esercizio alla PA; Occorre eliminare le operazioni infragruppo: Inclusione delle sole operazioni che i componenti il gruppo hanno effettuato con soggetti terzi al gruppo eliminando quelle reciproche L'eliminazione di tali partite infragruppo in genere non modifica il risultato economico o del patrimonio netto in quanto agisce sulle partite attive e passive. Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni e delle corrispondenti quote del patrimonio netto Eliminazione di utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo (rimanenze e immobilizzazioni, minusvalenze e plusvalenze di alienazioni: L' IVA non è oggetto di eliminazione e rientra i costi del conto economico consolidato.

4) segue ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: identificazione delle quote di pertinenza di terzi e consolidamento dei bilanci Identificare la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio positivo o negativo e nel patrimonio netto distinguendola da quella di pertinenza del gruppo; Aggregare voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri): Per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (metodo integrale) Per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società parteciate ( metodo proporzionale) Nel caso di applicazione del metodo integrale è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale, sia nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

.. Grazie per l'attenzione! pascheroa@gmail.com