Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Glossario Condizioni di assicurazione



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Condizioni di ssicurazione MC P CT l presente Fascicolo contenente: nformativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 Glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

ndice nformativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 2 Modalità d uso dei dati personali pag. 3 pag. 1 D C Diritti dell'interessato pag. 4 Glossario pag. 5 orme che regolano l assicurazione in generale pag. 7 Condizioni Generali pag. 9 MC P CT

pag. 2 F M T V nformativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali n applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sull uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 1 l fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti 2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge 3 e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. l consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili 4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela 5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. noltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in talia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa 6. MC P CT 1 La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d uropa C (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2 d esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6). 3 d esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. n adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all UF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l impossibilità di eseguire l operazione richiesta. 4 Sono i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5 d esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor talia S.r.l., a D..S. Difesa utomobilistica Sinistri S.p.., a urop ssistance talia S.p.. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in talia o all stero. noltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge); ssociazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 oma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:

l consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. d esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota 6, che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte. l momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità. Modalità d uso dei dati personali pag. 3 F M T V dati sono trattati 7 dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in talia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. ella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono - assicurazioni incendio: Pool taliano per l ssicurazione dei ischi tomici (Via dei Giuochi stmici, 40 oma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; - assicurazioni.c. generale: Pool per l ssicurazione.c. nquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; CSP Concessionaria Servizi ssicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 oma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile.c. uto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, l Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; SVP stituto per la Vigilanza sulle ssicurazioni Private e di nteresse Collettivo (Via del Quirinale, 21 oma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137; nonché altri soggetti, quali: UF Unità di nformazione Finanziaria Banca d talia (Largo Bastia, 35 oma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale nfortuni (Via Santuarioegina degli postoli, 33 oma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CSB Commissione azionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 oma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 oma), ai sensi dell art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; nti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali PS (Via Ciro il Grande, 21 oma), MPD (Viale delle Provincie, 196 oma), PG (Via izza, 35 oma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze nagrafe tributaria (Via Carucci, 99 oma), ai sensi dell art. 7 del D.P.. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SM. 7 l trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati.. MC P CT

pag. 4 F M T V comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa 8 ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. l consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento 9. Per l esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria ssicurazioni S.p.. ssistenza Clienti, Via gnazio Gardella n. 2-20149 Milano ( verde 800.016.661 e-mail info@vittoriaassicurazioni.it) 10.. MC P CT 8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. el caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6). 9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. 10 L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Glossario pag. 5 i sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: ssicurato l soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ssicurazione l contratto di assicurazione. G L S S Contraente l soggetto che stipula l'assicurazione. Danno La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l assicurazione. Delegataria L impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all emissione e alla gestione del contratto. Franchigia L importo - che resta a carico dell ssicurato - da dedurre dall ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l eventuale scoperto. ndennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza. Polizza l documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. ischio La probabilità che si verifichi il sinistro. MC P CT

pag. 6 G L S S Scoperto La percentuale di danno risarcibile a carico dell'ssicurato. Sinistro l verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'ssicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici. Spedizioniere l soggetto che assume l obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Spedizioniere vettore Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l esecuzione del trasporto in tutto o in parte. Vettore L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in talia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. MC P CT

orme che regolano l assicurazione in generale rt. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. pag. 7 M rt. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. premi devono essere pagati all'genzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. rt. 3 Comunicazioni fra le Parti Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'ssicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'genzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente. rt. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. rt. 5 ssicurazione presso diversi ssicuratori Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi ssicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile. rt. 6 Coassicurazione Qualora risulti dalla polizza che l assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici. MC P CT

pag. 8 M rt. 7 ggravamento del rischio l Contraente o l'ssicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. rt. 8 ecesso dal contratto in caso di sinistro Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all ssicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. l recesso avrà effetto dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro i 15 giorni successivi, a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. rt. 9 Tacita proroga dell assicurazione n mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito. rt. 10 neri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. rt. 11 Legge applicabile e giurisdizione l presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione taliana. MC P CT

rt. 12 ischi assicurabili L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione del rischio e della durata della copertura e ferma restando l'applica zione della legge italiana, dalle clausole richiamate nel frontespizio e specificate in appresso, che il Contraente dichiara di conoscere: Clausola Merci (Pieno rischio) 83/01; Clausola Merci (ischi base) 83/02; Clausola merci trasportate a mezzo autocarro 83/03; ventuali estensioni: a) clausola bagnamento; b) clausola rottura; c) clausola carico e scarico; d) clausola furto e rapina (con antifurto); e) clausola furto e rapina (con sorveglianza); f) clausola rapina; g1) clausola furto/rapina e furto colli interi; g2) clausola furto/rapina e furto colli interi; V Clausola per merci trasportate a mezzo ferrovia o posta 83/04; V Clausola rischi scioperi sopra merci 83/05; V Clausola rischi guerra e mine sopra merci 83/06; V "nstitute Clauses" come specificato nei Patti Speciali nonché le seguenti Clausole ddizionali che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali: 1 Merci caricate su rimorchio per trasporto a mezzo autocarro 83/07; 2 Clausole per polizze di abbonamento 83/08; + C = (forma ad applicazione obbligatoria); B + C = (forma ad applicazione facoltativa); 3 Clausola polizza forfetaria su targhe per merci trasportate a mezzo autocarro 83/09; 4 Clausola polizza sul fatturato noli per merci trasportate a mezzo autocarro 83/10; 5 Clausola assicurazione 1 rischio relativo 83/11; 6 Clausola assicurazione 1 rischio assoluto 83/12; 7 Validità territoriale dell'assicurazione 83/13; 8 Clausola viaggi marittimi a mezzo navi traghetto e/o / 83/14; 9 Clausola di classificazione 83/15; 10 Clausola di delega 83/16. Condizioni Generali pag. 9 C D z G L MC P CT

pag. 10 C D z G L rt. 13 Dichiarazioni del Contraente e/o ssicurato L'ssicuratore presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente e/o ssicurato, i quali sono obbligati a manifestare tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio. n particolare il Contraente e/o ssicurato devono dichiarare: a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti o pericolose; b) se le merci siano di trasbordo o di rispedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo; c) se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre a quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali; d) il nome della nave per gli effetti di cui all art. 523 del Codice della avigazione; e) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporto in container; f) se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo. rt. 14 Merci escluse Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete, documenti, tabacchi in genere, oggetti in materiale prezioso e valori in genere, animali vivi, pellicce, quadri, tappeti pregiati, sculture ed in genere oggetti aventi valore d arte e/o di antiquariato e/o collezionismo, merci non imballate, già avariate e/o usate, autoveicoli e motoveicoli in genere. rt. 15 Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su piroscafi o motonavi in acciaio, classificati con la prima classe del egistro avale taliano o di uno dei seguenti registri di classifica: Lloyd's egister, merican Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, ippon Kaiji Kyokai, orske Veritas, egistro avale dell'unione delle epubbliche Socialiste Sovietiche, egistro avale della epubblica Popolare Polacca. Sono esclusi altresì dalla presente assicurazione i sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa grave dell'ssicurato nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'ssicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi. MC P CT rt. 16 Caricazione sopra coperta all'insaputa dell'ssicurato Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, ssicurato o loro mandatari, l'assicurazione è prestata a termini della Clausola Merci (ischi base) ferma restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite. l presente articolo non si applica al caso di merci dichiarate per trasporti in container.

rt. 17 Valore assicurabile l valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsti in polizza. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali. el caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro. rt. 18 Trasferimento del contratto l presente contratto può essere trasferito mediante girata apposta sul documento di assicurazione. L'assicuratore potrà opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai cedenti. rt. 19 bblighi in caso di sinistro n caso di sinistro il Contraente e/o ssicurato devono: a) comunicare all'ssicuratore, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento; b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna; c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del Commissario di varia o Perito designato dall'ssicuratore. Tutti i riferimenti dei Commissari di varia o Periti sono reperibili sul sito nternet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com nella apposita sezione dedicata al ramo Trasporti. La constatazione dei danni, occorrendo mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l'mministrazione interessata. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui l ssicuratore non ha un proprio Commissario d varia o Perito designato, si dovrà richiamare l intervento di altro Commissario d varia o Perito qualificato o dell autorità Consolare taliana oppure, in loro assenza, delle competenti utorità locali. n caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto; d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno: l'ssicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; pag. 11 C D z G L MC P CT

pag. 12 C D z G L e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile; f) compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'ssicuratore, che se ne assume ogni onere e responsabilità; g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'ssicuratore; h) fornire all'ssicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi. n caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile. rt. 20 bbandono L'ssicurato, limitatamente a sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a termini del contratto, può abbandonare all'ssicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dagli artt. 541 e 1007 del Codice della avigazione. rt. 21 Constatazione e liquidazione dei danni La constatazione dei danni effettuata in conformità all'art. 19 lett. c) dovrà stabilire, oltre all'entità, alla natura ed alla causa degli stessi, il valore della merce nel luogo di destinazione in stato di integrità e nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro. La differenza tra questi due valori servirà per stabilire le percentuali di danno. Qualora si proceda alla vendita di merci danneggiate con il consenso dell'ssicuratore, la somma netta realizzata terrà luogo del valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito del sinistro. Tuttavia in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili l'ssicuratore risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse stata valutata separatamente e indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. La liquidazione dei danni, dedotte le eventuali franchigie, sarà fatta in base a quanto precede e in conformità alle regole stabilite negli artt. 17 e 22. MC P CT rt. 22 Limite dell indennizzo La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'ssicuratore oltre i compensi dei suoi commissari di avaria o periti (che sono rimborsabili ogni qualvolta il danno sia a carico dell'ssicuratore). Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico dell'ssicuratore saranno da questi rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria generale, in proporzione alla somma assicurata e anche in eccedenza alla stessa.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, l'eccedenza non sarà considerata pur restando acquisito dagli ssicuratori l'intero premio. Qualora invece risulti inferiore, il danno sarà risarcito nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile. rt. 23 Pagamento dei danni l pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza entro trenta giorni da quello in cui l'ssicurato avrà: a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le assicurazioni a viaggio, consegnato l'originale della polizza o il certificato di assicurazione; b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce; c) consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno redatti a cura del Commissario di avaria o dalle altre persone o autorità indicate nell'art. 19, l'estratto dell'eventuale regolamento di avaria generale, nonché, se richiesto dall'ssicuratore, ogni altro documento utile per accertare le circostanze del sinistro; d) consegnato, a richiesta dell'ssicuratore, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa; e) esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore assicurabile delle merci ai sensi dell'art. 17. pag. 13 C D z G L rt. 24 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione dell'ssicuratore o l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. MC P CT

pag. 14 ote T MC P CT

VTT SSCUZ S.P.. - CP. SC. U 67.378.924 T. VS. - P. V, C.F. G. MPS D ML. 01329510158 - SD DZ: TL - 20149 ML - V GZ GDLL, 2 SCTT LL LB MPS D SSCUZ SSCUZ SZ.1.00014 - CPGUPP DL GUPP VTT SSCUZ SCTT LL LB D GUPP SSCUTV. 008 Mod. PB 081.0306.0612 - MC P CT