Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell anticipazione



Documenti analoghi
SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

Spett.le PREMESSO. che in data è stata presentata al Comune di, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n.

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell anticipazione (punto 7.1 della circolare)

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell anticipazione

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Via delle Croci, n Palermo

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA ASSICURATIVA/BANCARIA N.

FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA N.

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA

ALLE BANCHE CONCESSIONARIE ALLA CONFINDUSTRIA ALL ABI ALL A.N.I.A.

MODELLO DI FIDEIUSSIONE

FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA ASSICURATIVA/BANCARIA N.

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI RICHIESTA DELLA PRIMA TRANCHE PARI AL 30% DEL COFINANZIAMENTO CONCESSO

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

Schema di contratto fideiussorio per le istanze di espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

MODALITA RICHIESTA ANTICIPO

REGIONE TOSCANA_PROGRAMMA REGIONALE POR-CReO FESR 2007/2013_Attività 1.5.a e 1.6_BANDO UNICO R&S 2012 (PARTENARIATO)

POR FESR 2007/2013 ASSE I ATTIVITÀ I.2.1

ALLEGATO 4 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE (MOD. 1 E MOD. 2)

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONE DEFINITIVA

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

Condizioni generali di Assicurazione

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

del 27/02/2007 n. 184

Luogo e data PREMESSO CHE

POLIZZA FIDEIUSSORIA

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 aprile 2011, n. 863

ALLEGATO 6 FACSIMILE DI CAUZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (MOD. 1 E MOD. 2)

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

ALLEGATO 9 - FACSIMILE DI CAUZIONI

Garanzia tipo 1 (Sviluppo Rurale)

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

INFOPLUS - Bando n Burc n. 39 del 28 Agosto 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

Guida operativa per la compilazione dell Atto d Impegno e per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA / IMPRESA DI ASSICURAZIONI / SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA]

ALLEGATO 5 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA DA PRODURSI ALL ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA [SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]

ALLEGATOB alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 1/6

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

ALLEGATO B PREMESSO CHE

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

PARTECIPAZIONE ALL EXPO 2015 E A EVENTI COLLATERALI

Allegato 5. Modello di fideiussione. Mercato elettrico a pronti

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

Guida operativa per la compilazione dell Atto d Impegno e per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione

PREMESSO CHE: tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art. 82 L.R. 8/02 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

Criteri e modalità per l erogazione di contributi regionali a sostegno delle associazioni di promozione sociale per l anno 2008.

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Via Pietrapiana n. 53 FIRENZE AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

2. SOGGETTI BENEFICIARI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" PACECO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

CONSORZIO VALLE CRATI

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

4) Polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti all uopo autorizzati per un importo pari al contributo erogabile.

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

Protocollo di intesa per il sostegno ai lavoratori ed alle imprese nelle situazioni di crisi

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Tua Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ENERGIE ALTERNATIVE PER UN TURISMO ED UNA AGRICOLTURA DI QUALITA

Guida operativa per la compilazione dell Atto d Impegno e per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione

Transcript:

Allegato 3 fidejussione bancaria o polizza assicurativa REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE Finanziamento agevolato nell ambito dell Asse VII, Linea di Intervento 7.1.1.3 del P.O.R. F.E.S.R. 2007 2013 della Regione Calabria Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di Reti e Cluster di Imprese. Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell anticipazione Spett.le Regione Calabria Dipartimento 5 Attività Produttive Viale Cassiodoro, Palazzo Europa 88100 CATANZARO Fideiussione a favore della Regione Calabria - Dipartimento 5 Attività Produttive - a garanzia dell erogazione della quota di contributo riconosciuto in attuazione della convenzione, Rep. n stipulata in data, per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di Reti e Cluster di Imprese, per l importo di euro pari al 30% del finanziamento riconosciuto. Premesso che: a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di Reti e Cluster di Imprese sono disciplinate nel medesimo decreto e laddove non previsto sono subordinate da specifica normativa recante le fattispecie di revoca dei contributi pubblici; b) la Commissione dell Unione Europea ha approvato con decisione C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007, il Programma Operativo della Regione Calabria cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell obiettivo Convergenza ; c) il P.O.R. 2007-2013 nell ambito dell Asse VII ( Sistemi Produttivi), prevede un attività (Linea di Intervento 7.1.1.3) finalizzata a sostenere Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i Contratti di Investimento ; d) con Decreto Dirigenziale n. 5256 del 18.04.2012 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi che prevede l erogazione di agevolazioni per l incentivazione degli interventi sopra citati ; e) il Soggetto Beneficiario (in seguito indicato per brevità Beneficiario ), partita IVA, ha presentato un progetto dal titolo finanziato nell ambito dell Asse VII, Linea di Intervento 7.1.1.3 del P.O.R. F.E.S.R. 2007 2013 della Regione Calabria Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di Reti e Cluster di Imprese ; f) che ai sensi dell Art. 5 della Convenzione è prevista la possibilità di richiedere una quota del finanziamento riconosciuto, a titolo di anticipazione, fino ad un ammontare massimo del 30 %; 1

g) che il Finanziamento riconosciuto per la realizzazione del progetto di cui sopra ammonta a (Art. 4 Convenzione); h) che l ammontare della anticipazione regionale è erogata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; i) che l importo della suddetta fideiussione dovrà essere pari all ammontare della somma concessa in anticipazione e sarà svincolata ad avvenuta approvazione, da parte della Regione Calabria, della rendicontazione finale del progetto. La fideiussione si intende estesa automaticamente per periodi di sei mesi, fino all emissione di svincolo da parte della Regione Calabria. TUTTO CIO PREMESSO che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (1) (di seguito denominata Società ) con sede legale e Direzione Generale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), rappresentata in questo atto da nato a il in qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Beneficiario ed a favore della Regione Calabria Dipartimento 5 Attività produttive - (in seguito indicato per brevità Ente garantito ), per un periodo pari alla durata massima della fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro ) corrispondente alla quota di anticipazione regionale erogata, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto. La presente fideiussione è regolata dalle seguenti: CONDIZIONI GENERALI A) Condizioni che regolano il rapporto tra Società ed Ente garantito. ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA La fideiussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta garantisce, fino al predetto importo massimo onnicomprensivo di euro (euro ), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Beneficiario con l accettazione del finanziamento come sopra concessogli dalla Regione Calabria - Dipartimento 5 Attività Produttive. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il Soggetto Beneficiario ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ. ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO La garanzia avrà validità fino al ricevimento da parte della Banca della comunicazione di svincolo secondo quanto previsto al punto successivo. Lo svincolo della fideiussione sarà possibile solo quando alla Banca sarà pervenuta espressa dichiarazione liberatoria scritta della Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive - attestante l intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto. In caso di anticipato svincolo della fideiussione rispetto alla scadenza (originaria o relativa all automatica estensione di cui in premessa), la Banca è tenuta a rimborsare il costo della fideiussione stessa per il periodo di mancato utilizzo. 2

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE La Società sarà tenuta, a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. della Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive - a versare l importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fideiussione di euro (euro ) entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Alla Regione Calabria - Dipartimento 5 Attività Produttive - non può essere opposta alcuna eccezione da parte di questa Banca anche in caso di eventuale opposizione da parte del Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Beneficiario sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall art. 1945 del Codice Civile. La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Beneficiario. I diritti derivanti alla Regione Calabria Dipartimento 5 Attività Produttive - dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Beneficiario, senza che essa sia tenuta ad escutere il Beneficiario o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall art. 1957 c.c. che qui s intende derogato. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Beneficiario, la Società potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dello stesso. ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del Beneficiario non potrà essere opposto all' Ente garantito, né potrà limitare l efficacia o la durata della presente garanzia. Ugualmente non potrà essere opposta all' Ente garantito la mancata costituzione da parte del Beneficiario del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ. ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione. In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell' Ente garantito di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA Il decreto di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del Beneficiario, sia nei confronti della Società. Nel caso in cui il Beneficiario avesse provveduto alla restituzione all' Ente garantito della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della Società all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa Società. 3

ARTICOLO 7 REQUISITI SOGGETTIVI La Società dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348: 1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all Albo delle Banche presso la Banca d Italia; 2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell elenco delle imprese autorizzate all esercizio del ramo cauzioni presso l ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l Ente garantito; 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell elenco speciale di cui all art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l Ente garantito. ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della Società, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13. ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE La Società è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il Beneficiario, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ. * * * B) Condizioni che regolano il rapporto tra Società e Beneficiario. ARTICOLO 10 PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la Società non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il Beneficiario è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio. ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLE ECCEZIONI Il Beneficiario e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' Ente garantito, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ. ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Beneficiario. ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il Beneficiario provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Beneficiario anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 4

C) Norme comuni. * * * ARTICOLO 15 MODIFICHE AL TESTO La Società ed il Beneficiario si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche eventualmente richieste dalla regione Calabria Dipartimento 5 Attività produttive. ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ" Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax, di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della Società, così come risultante dalla premessa, o all Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto. ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. IL BENEFICIARIO LA SOCIETA' Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto Beneficiario dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 1 (Oggetto della garanzia) Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce) Art. 4 (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo) Art. 5 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia) Art. 6 (Iscrizione a ruolo della somma garantita) Art. 7 (Requisiti soggettivi) Art. 8 (Oneri fiscali) Art. 9 (Surrogazione) Art. 10 - (Pagamento della commissione/premio) Art. 11 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.); Art. 12 (Rivalsa spese di recupero) Art. 13 - (Deposito cautelativo); Art. 14 (Imposte e tasse) Art. 15 (Modifiche al testo) Art. 16 (Forma delle comunicazioni alla Società) Art. 17 (Foro Competente) IL BENEFICIARIO Note: (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. (2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'isvap; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d Italia. 5