DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

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DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali 195 2014 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - Settore produzioni agricole vegetali, domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino Rosso di Montalcino. Domanda presentata dal Consorzio del Vino Bru - nello di Montalcino per la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata DOC del vino Rosso di Montalcino. Ai sensi dell articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2012 si comunica che il Presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino in data 14 ottobre La modifica proposta interessa numerosi articoli del disciplinare. Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente e sono evidenziate le parti di cui si propone la cancellazione, nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare proposto e sono evidenziate le parti modificate. Non sono stati riportati gli articoli che non sono interessati da alcuna modifica. Decreto ministeriale 7 marzo 2014 (Denominazione e vini) (Base ampelografica) 2.1 Il vino DOC Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Sangiovese (denominato, a Montalcino, Brunello ). Proposta di modifica (Denominazione e vini) (Base ampelografica) 2.1 Il vino a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno "Sangiovese". (Zona di produzione uve) 3.1 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC Rosso di Montalcino devono essere prodotte nell intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena. 3.2 Sono da considerarsi idonei ai fini dell iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione. 3.3 I vigneti iscritti allo schedario viticolo della DOCG Brunello di Montalcino sono utilizzabili anche per produrre vino DOC Rosso di Montalcino, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dal relativo disciplinare di produzione del vino a DOCG Brunello di Montalcino. 3.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino di cui all art. 1 può essere utilizzata la menzione vigna a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri (Zona di produzione uve) 3.1 La zona di produzione delle uve comprende l intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena. 3.2 Sono da considerarsi idonei ai fini dell iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione. Eliminato 3.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino di cui all art. 1 può essere utilizzata la menzione vigna a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve,

196 5.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44 nell apposito elenco regionale ai sensi dell art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010. 3.5 La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all art. 4. Articolo 4 (Norme per la viticoltura) 4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC Rosso di Montalcino devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione. 4.2 In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti: terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene; giacitura: collinare; altitudine: non superiore ai 600 mt. s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve; densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell uva e del vino; per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell uva e del vino; pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell apposito elenco regionale ai sensi dell art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010. Spostato all art. 4.5 e modificato Articolo 4 (Norme per la viticoltura) 4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC Rosso di Montalcino, devono essere quelle della zona e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente Disciplinare di produzione. 4.2 Sono da considerarsi idonei i terreni adatti ad assicurare una maturazione ottimale delle uve. Le densità di impianto devono essere quelle usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell impianto, per i nuovi impianti e reimpianti realizzati a partire dal 1 gennaio 2015 la densità minima dovrà essere di 4000 piante per ettaro, al momento dell iscrizione. Le forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell uva e del vino. E vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l irrigazione di soccorso. 4.3 La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC Rosso di Montalcino non deve essere superiore a Tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3. 4.4 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 4.3 La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC Rosso di Montalcino non deve essere superiore a Tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a Hl. 63,0 di vino. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3 4.4 La resa massima uva/ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata ai suddetti limiti attraverso un accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Qualora superi detto limite, tutta la produzione non avrà diritto alla DOC Rosso di Montalcino 4.5 Nei primi due anni di vegetazione dall impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui al presente articolo.

197 4.5 Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. Qualora venga utilizzata la menzione Vigna le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. 4.6 Nel caso della rivendicazione del termine Vigna (o vigneto ) la produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 8 tonnellate per il vigneto in coltura specializzata, pari a Hl. 56,0 di vino. 4.7 Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. Qualora venga utilizzata la menzione Vigna le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol. Articolo 5 (Norme per la vinificazione) 5.1 Nella vinificazione del vino DOC Rosso di Montalcino sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 5.2 La resa massima dell uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 5.3 Nel caso di rivendicazione di una Vigna non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento. 5.4 Il vino DOC Rosso di Montalcino può essere ottenuto anche per passaggio di classificazione dal vino DOCG Brunello di Montalcino in corso di elaborazione, semprechè il vino rispetti le norme del presente disciplinare di produzione. 5.5 La resa rimane quella della categoria di provenienza. 5.6 Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una Vigna, tale rivendicazione può essere mantenuta. 5.7 Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all art. 3. 5.8 Conformemente all articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l efficacia dei controlli. Articolo 5 (Norme per la vinificazione) 5.1 Nella vinificazione del vino DOC Rosso di Montalcino sono ammesse soltanto le pratiche enologiche previste dalla normativa in materia. 5.2 La resa massima dell uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 5.3 Nel caso di rivendicazione di una Vigna (o vigneto ) non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento. L eventuale arricchimento potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino Brunello di Montalcino o Rosso di Montalcino, o con Mosto Concentrato Rettificato. E ammesso il taglio tra tutte le annate presenti in cantina, per un quantitativo massimo che consenta di ottenere un prodotto finale, dopo il taglio, che contenga un minimo dell 85% di prodotto dell annata rivendicata. 5.4 Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino", può essere designato, per passaggio di classificazione, dalla denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino in corso di elaborazione, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione e ferma restando la resa ad ettaro prevista per il "Brunello di Montalcino". 5.5 Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata una Vigna (o vigneto ), tale rivendicazione può essere mantenuta. 5.6 Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all art. 3. 5.7 Conformemente all articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l efficacia dei controlli. 5.8 I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino nuovo ancora in fermentazione o in fase di affinamento atto a divenire Rosso di

198 5.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44 Montalcino DOC, devono darne comunicazione all Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento. 5.9 I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di uva atta a divenire vino Rosso di Montalcino DOC devono darne comunicazione all Organismo di controllo, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento 5.10 Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino", il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente. 5.11 Qualora venga rivendicata una "Vigna" (o vigneto ), la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo) 6.1 Il vino DOC Rosso di Montalcino all atto dell immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico ed intenso; sapore: asciutto, caldo, un po tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. 6.2 Il vino DOC Rosso di Montalcino non può essere immesso al consumo prima del 1 settembre dell anno successivo a quello di produzione. Articolo 7 (Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento) 7.1 Il vino a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500; litri 3; litri 5. 7.2 Le bottiglie devono essere di tipo Bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero. 7.3 Sono vietati il confezionamento e l abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. Articolo 6 (Caratteristiche dei vini al consumo) 6.1 Il vino a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino all atto dell immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte: - colore: rosso rubino; - odore: caratteristico ed intenso; - sapore: asciutto, caldo, un po tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; - acidità totale minima: 4,50 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 6.2 Il vino a denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino non può essere immesso al consumo prima del 1 settembre dell anno successivo all annata di produzione. Articolo 7 (Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento) 7.1 I vini della denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacità espresse in litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000; 5,000; 6,000; 9,000, 12,000; 15,000, 18,000. 7.2 Per i vini DOC Rosso di Montalcino, possono essere usate unicamente bottiglie di vetro di tipo Bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente. 7.3 Sono vietati il confezionamento e l abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. 7.4 Sulle bottiglie contenenti il vino DOC Rosso di Montalcino deve sempre figurare l indicazione dell annata di produzione delle uve. 7.5 E vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino, qualsiasi qualificazione 7.4 Sulle bottiglie contenenti il vino DOC Rosso di Montalcino deve sempre figurare l indicazione dell annata di produzione delle uve. 7.5 E vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata Rosso di Montalcino, qualsiasi qualificazione

199 aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi Extra, Fine, Scelto, Selezionato, Superiore, Vecchio, Riserva e similari. E consentito, in sede di designazione, l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l attività agricola dell imbottigliatore quali Viticoltore, Fattoria, Tenuta, Podere, Cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia. aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi Extra, Fine, Scelto, Selezionato, Selezione, Superiore, Tradizionale, Tradizione, Vecchio, Riserva, Collezione e similari. E consentito, in sede di designazione, l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l attività agricola dell imbottigliatore quali Viticoltore, Fattoria, Tenuta, Podere ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia. Articolo 8 Legame con l ambiente geografico 0 (Riferimenti alla struttura di controllo) Articolo 8 Legame con l ambiente geografico Articolo 9 Riferimenti alla struttura di controllo --- omissis Il Responsabile del Settore Stefano Barzagli Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali Domanda presentata dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita DOCG del vino Brunello di Montalcino. Ai sensi dell articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2012 si comunica che il Presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino in data 14 ottobre 2014 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - Settore produzioni agricole vegetali, domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino Brunello di Montalcino. La modifica proposta interessa numerosi articoli del disciplinare. Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del disciplinare vigente e sono evidenziate le parti di cui si propone la cancellazione, nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare proposto e sono evidenziate le parti modificate. Non sono stati riportati gli articoli che non sono interessati da alcuna modifica. omissis Decreto ministeriale 7 marzo 2014 omissis. Proposta di modifica 2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Sangiovese (denominato, a Montalcino, Brunello ). 3.1 Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino devono essere prodotte all interno del 2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno "Sangiovese". 3.1 La zona di produzione delle uve comprende l intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.