MANDATO DI INTESTAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Tra la Società... S.r.l., con sede in..., in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig....; e il Signor... residente in...; premesso che il Signor... è intestatario di n.... azioni da nominali Euro... cadauna della Società... S.p.A., con sede in... capitale sociale di...; che il medesimo signor..., desiderando di non apparire quale socio della suddetta Società... S.p.A., intende conferire mandato di intestazione e di amministrazione fiduciaria alla Società... S.p.A. ; ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue. 1) Il Signor... conferisce alla Società... S.r.l., che, a mezzo del suo legale rappresentante come sopra, accetta, il mandato di intestazione e di amministrazione fiduciaria di n.... azioni da nominali... cadauna della Società... S.p.A.. Il mandato come sopra conferito ed accettato risulta regolato dalle clausole come qui di seguito pattuite.
2) Le Azioni saranno fiduciariamente intestate alla Società fiduciaria per conto del fiduciante. 3) Le istruzioni relative all amministrazione sia ordinaria e sia straordinaria delle Azioni come sopra intestate saranno impartite dal fiduciante direttamente o tramite altra persona che sarà, all occorrenza, dallo stesso indicata. In mancanza di istruzioni o qualora queste non pervengano in tempo utile, la Società fiduciaria è senz altro autorizzata a regolarsi nel modo ritenuto più opportuno e che il fiduciante dichiara fin d ora di approvare. 4) Eventuali dividendi maturati sulle Azioni come sopra conferite in amministrazione fiduciaria non saranno incassati fino a diversa disposizione del fiduciante. 5) Sia il fiduciante, sia la Società fiduciaria potranno rispettivamente revocare o rinunciare al presente mandato con preavviso di due mesi. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 10, la Società fiduciaria provvederà in tal caso a trasferire le Azioni al fiduciante, dando luogo, a spese di quest ultimo, alle formalità del caso. 6) Qualora il fiduciante trasferisca a terzi la proprietà delle Azioni conferite in amministrazione fiduciaria, la Società fiduciaria provvederà, dietro semplice richiesta scritta con firma autenticata,
all esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni maturate. Ove dovessero sussistere norme statutarie relative a clausole di gradimento e/o a diritto di prelazione, il fiduciante provvederà in merito di propria iniziativa esonerando sin d ora da ogni e qualsiasi responsabilità la Società fiduciaria. Nella richiesta di trasferimento il fiduciante dovrà indicare il prezzo e le modalità di cessione. 7) Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l intesa di mantenere l amministrazione fiduciaria, il fiduciante dovrà darne comunicazione nella stessa richiesta di trasferimento di cui al precedente art. 6. Detta richiesta dovrà essere in tal caso inviata anche al terzo acquirente e da quest ultimo confermata per iscritto alla Società fiduciaria. Al terzo acquirente si applicheranno, salvo deroga espressa, le stesse norme e condizioni di cui alla presente. 8) Il fiduciante dichiara con la sottoscrizione della presente, per sé, per i suoi eredi e successori a qualsiasi titolo, di manlevare la Società fiduciaria da ogni responsabilità, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derivare direttamente o
indirettamente dall esecuzione del presente mandato. Il fiduciante dichiara di conoscere le disposizioni relative alla segnalazione che le Società Fiduciarie debbono inviare al Ministero delle Finanze, conseguentemente all eventuale incasso, per conto del fiduciante, di dividendi corrisposti alle Azioni oggetto del presente mandato. 9) A compenso delle operazioni di intestazione delle Azioni, nonché della successiva amministrazione fiduciaria, il fiduciante corrisponderà alla Società fiduciaria la commissione annuale prestabilita ed accettata da pagarsi anticipatamente. Qualora il presente incarico dovesse avere una durata inferiore ad un anno solare, la commissione non subirà variazioni. Analogamente si provvederà per ogni successivo anno solare iniziato e non terminato. 10) In caso di esercizio della facoltà di revoca o di rinuncia, la Società fiduciaria avrà il diritto di trattenere intestate fiduciariamente le Azioni oggetto del presente mandato, finché non saranno soddisfatti i diritti derivanti dal presente incarico. 11) Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente mandato sarà competente a decidere in merito il Foro di...
12) Il fiduciante dichiara di eleggere domicilio in... 13) Il fiduciante dichiara altresì di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai numeri: 3 (approvazione dell operato in mancanza di istruzioni), 5 (facoltà di revoca e di rinuncia), 8 (manleva di responsabilità, danni e molestie), l0 (modalità circa il diritto di soddisfacimento di quanto dovuto alla Società fiduciaria), 11 (Foro competente), 12 (elezione di domicilio).... Data... Firme... (fiduciante)... (Società fiduciaria)