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XVI legislatura A.S. 2262: "Conversione in legge del decretolegge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo" Luglio 2010 n. 82

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461 Segreteria tel. 5790 Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata dott. Luca Rizzuto tel. 3768 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Renato Loiero tel. 2424 Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE Articolo 1... 1

Articolo 1 L'articolo stabilisce che, nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed in considerazione del preminente interesse pubblico, connesso alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, si prevede: Alla lettera a), che in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda alla nomina di un amministratore unico delle suddette società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. E' stabilito che detti amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. I consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono con effetto dalla data di adozione del decreto del citato Ministro dell economia e delle finanze; La RT non si sofferma, in particolare, sul dispositivo. 1

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto del fatto che le società Tirrenia e Siremar S.p.A., ancorché nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano i connotati di società "market" e dunque non sono considerate alla stregua di Amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento del Conto economico della PA secondo i criteri del SEC95, non vi sono osservazioni. Alla lettera b), che la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari é posta a carico esclusivamente delle società interessate. Negli stessi limiti si provvede alla esclusione della responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società in questione non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società; La RT non si sofferma, in particolare, sul dispositivo. 2

Al riguardo, per i profili di copertura, va rilevato che il dispositivo provvede, espressamente, ad escludere i componenti degli organi societari e quelli investiti dei principali uffici direttivi delle società in parola da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa per gli atti compiuti durante il relativo incarico. A tal fine viene esclusa, in aggiunta, anche la responsabilità amministrativo-contabile per gli atti compiuti nello svolgimento del proprio ufficio e, pertanto, viene rimossa l'eventualità di azioni risarcitorie attivate in connessione con azioni di responsabilità amministrativa per atti illegittimi da cui sia derivato un danno all'erario. In proposito, stante anche la nota particolare problematicità delle situazioni finanziarie e gestionali delle società del gruppo Tirrenia S.p.A. oggetto di privatizzazione - per cui, peraltro, ai fini dell'equilibrio complessivo 1, rivestirebbero tuttora un ruolo significativo le contribuzioni erariali ad hoc assicurate dal bilancio per il servizio di collegamento con le isole - andrebbero acquisite informazioni circa l'esposizione debitoria complessiva e lo stato di avanzamento delle procedure di privatizzazione, nonché ragguagli in merito ai rischi che riflessi finanziari si possano in futuro produrre a carico del bilancio dello Stato (lett. c) e d)). 1 CORTE DEI CONTI, Sezione di controllo sugli Enti, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di TIRRENIA di NAVIGAZIONE S.P.A. per l esercizio 2008, delibera n. 60/2009, pagina 74 e seguenti. 3

Sulla base della lettera c), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. é consentita l erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata. E' previsto che i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). I creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali e dal computo delle maggioranze previste per l approvazione del concordato preventivo ai sensi dell articolo 177 del citato regio decreto n. 267, nonché anche dalla percentuale dei crediti prevista per l accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell articolo 182-bis del medesimo. Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti non sono soggetti all azione revocatoria. Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità; La RT riferisce che Tirrenia di navigazione S.p.A. potrà utilizzare i nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare il 4

momentaneo fabbisogno di liquidità derivante dalla gestione corrente, ovvero, per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità. Al riguardo, per i profili di copertura, si segnala anzitutto che la stessa relazione illustrativa riferisce dello stato di "incertezza" che ad oggi condiziona il buon esito della procedura di privatizzazione, che avrebbe determinato, in particolare, nelle ultime settimane, notevoli difficoltà di carattere finanziario in capo a Tirrenia e Siremar; incertezze a fronte delle quali, ciò non di meno, gli amministratori della società Tirrenia S.p.A. avrebbero ritenuto di non dover utilizzare anche alcune linee di credito in essere ed ancora, in parte, disponibili. Sul punto, posto pure che i finanziamenti in questione opererebbero nell'ambito delle linee di credito già accordate alla Tirrenia S.p.A. dal sistema bancario, andrebbero comunque fornite indicazioni circa la effettiva adeguatezza delle predette risorse a far fronte stabilmente alla crisi di liquidità, dal momento che la stessa disciplina civilistica imporrebbe ai soci di una società di capitali l'adeguamento del capitale sociale in presenza di perdite di esercizio superiori ad 1/3 del medesimo, che lo riducano al di sotto della soglia minima. Nell'eventualità ciò non fosse, va chiarito se non possano determinarsi le condizioni per l'attivazione di iniziative volte all'adeguamento del capitale da parte dell'azionista (il MEF) al fine di assicurarne la normale operatività, nelle more della definitiva privatizzazione, con conseguenti oneri per l'erario. 5

Un'ulteriore riflessione va formulata anche in merito alla espressa qualificazione ivi prevista dei debiti che sorgeranno, da parte di Tirrenia S.p.A. e Siremar S.p.A., verso gli operatori finanziari che ne opereranno il finanziamento, quali crediti "prededucibili" ai fini della specifica disciplina (art. 111 del R.D. 267/1942) in materia di accesso alla procedura di riparto della massa attiva, nell'eventualità si dovesse far ricorso ad una procedura concorsuale. A fronte di tale previsione, andrebbero considerati gli effetti che ne conseguirebbero sulla stessa prevedibile, parziale liquidabilità dei debiti eventualmente maturati dalle medesime società verso l'erario (per tributi, contributi etc.); dal momento che, come noto, pur essendo i crediti erariali assistiti di norma da specifico privilegio nelle procedure fallimentari, questi potranno comunque essere soddisfatti solo dopo il riparto della massa attiva in favore dei crediti qualificati da norme di legge quali "prededucibili", così come stabilito dall'articolo 111, comma 2, del R.D. 267/1942. Alla lettera d), che sui crediti derivanti dai nuovi finanziamenti di cui alla lettera c) è posta la garanzia da parte di Fintecna- Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.A., alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni. La RT riferisce che la garanzia potrà essere accordata nei termini stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, n. 2009/C16/01. Si tratta della Comunicazione della 6

Commissione europea in tema di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato dell'unione. La garanzia si rende necessaria, prosegue la RT, per assicurare i finanziamenti che ordinariamente le Società Tirrenia di navigazione e Siremar riescono a reperire sul mercato e che, in questa situazione di transitorietà che precede la privatizzazione, non sono più assicurati dalle banche. In tale modo verrebbe garantita la necessaria solidità per il completamento della procedura di privatizzazione delle Società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., con i vincoli di timing già previsti dalla normativa vigente entro settembre 2010. La norma, conclude la RT, non comporta effetti sui saldi di bilancio. Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la garanzia assunta da Fintecna S.p.A. dovrà essere certificata nei termini e modalità previsti dalla richiamata comunicazione della Commissione UE del 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01, in particolare, secondo le direttive ivi indicate al paragrafo 4.3, occorre soffermarsi brevemente sul alcuni profili metodologici e contabili. Nella fattispecie in esame, infatti, pur essendo Fintecna S.p.A. entità economica "market" e, pertanto, non contemplata nell'ambito dei soggetti economici comunque consolidati ai fini della compilazione del Conto Economico della PA, secondo i criteri dettati dal SEC95, andrebbe valutata la circostanza che tale entità è 7

comunque controllata, per l'intero capitale, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, pur riconoscendo che é di recente intervenuta la modifica all'articolo 2362 c.c., grazie alla quale non è più prevista la responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni societarie, si osserva che l'articolo 31 della legge di contabilità prescrive che in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere indicate analiticamente le garanzie principali, nonché quelle "sussidiarie" prestate dallo Stato ad altri soggetti. A fronte dell'eventualità che la predetta garanzia sia riconducibile, sia pure indirettamente, anche alla amministrazione erariale, come già rilevato in passato 2, andrebbe, se del caso, quantificato e coperto l'onere relativo non all'intero ammontare della garanzia prestata, bensì ad una quota dello stesso calcolata - con metodi adeguati - sulla base del rischio effettivo di escussione della garanzia, ad integrazione dello stanziamento di spesa già iscritto, nella rubrica del ministero dell'economia e delle finanze, nel bilancio dello Stato a legislazione vigente 3. 2 ED n. 2, pagina 85. 3 V. la sentenza n. 37 del 1961 della Corte costituzionale. 8

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url http://www.senato.it/documentazione/bilancio