CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI

Documenti analoghi
ASPETTI LEGISLATIVI OBBLIGHI GIURIDICI E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE DELLA DONNA Avv. Assunta Todini

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 10. presentata dai consiglieri. Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

STALKING CONOSCERLO PER DIFENDERSI LIBERA DI NON AVERE PAURA

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

Stalking: la querela è irrevocabile se la condotta è posta in essere con minacce gravi

d iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

IL REATO DI ATTI PERSECUTORI

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE Contrastare la violenza maschile contro le donne: legge e libertà femminile. mariavirgilio.wordpress.

Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e persecutori

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (CARFAGNA) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

IL DANNO ESISTENZIALE DA STALKING

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

La legge sul processo lungo

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Delitto di atti persecutori (Stalking) Aspetti generali presupposti Elementi costitutivi

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRIESTE Compagnia di Aurisina LE INDAGINI SULLE VIOLENZE DOMESTICHE: PROCEDURE E DIFFICOLTA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1783

Applicazione delle norme in materia di violenza e maltrattamento. Dott.ssa Francesca Pidone Associazione Casa della donna Centro antiviolenza

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

DECRETO-LEGGE. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 20. Concessione di amnistia e indulto. d iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI

E il primo provvedimento di tutela nel campo della SSL

SENATO DELLA REPUBBLICA

1- Delitto di atti persecutori (Stalking) Aspetti generali presupposti Elementi costitutivi

LE TUTELE GIURIDICHE

LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: UNO SGUARDO GIURIDICO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

La rilevanza penale delle condotte di cyber bullismo avv. Monica A. Senor. Tutte le slide in licenza C.C. BY-NC-ND 4.0

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

SENATO DELLA REPUBBLICA

I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE: LE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

L ammonimento per gli atti persecutori (c.d. stalking) e per condotte di violenza di genere e violenza domestica

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

INDICI. Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16

SENATO DELLA REPUBBLICA

INDICE SISTEMATICO. Introduzione... PARTE PRIMA LA VIOLENZA IN FAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO CAPITOLO I LA FAMIGLIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. VIOLENZA INTRAFAMILIARE e di GENERE: ASPETTI NORMATIVI e ATTIVITA' di POLIZIA GIUDIZIARIA

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72

ART. 612 BIS C.P. «ATTI PERSECUTORI» - STALKING

VIOLENZA REATI E RIMEDI

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di corruzione. d iniziativa del senatore D ALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI e FEDELI

Indici. Principi fondamentali... Pag. 9

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 695

NORMATIVA PER TIPOLOGIA DI VIOLENZA

686 a Seduta Pubblica

PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA RELAZIONE

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCUZZI

SPILABOTTE, AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, DE PIETRO, FASIOLO, LANGELLA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PUPPATO, STEFANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2932 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PUGLISI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI e PADUA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2017 Disposizioni in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all articolo 612-bis del codice penale dall estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all articolo 162-ter TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2932 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Con il decretolegge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona), nella sezione terza dedicata ai delitti contro la libertà morale, l articolo 612-bis, che punisce il delitto di «atti persecutori». Il testo attuale dell articolo 612-bis, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (...)». Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica meglio nota come «Convenzione di Istanbul» adottata, dal Consiglio d Europa l 11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l obiettivo della parità tra i sessi e quello dell eliminazione della violenza nei confronti delle donne. A seguito della ratifica della predetta Convenzione, il Parlamento ha approvato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. In particolare, il provvedimento approvato ha apportato modifiche all articolo 612-bis del codice penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, irrevocabilità della querela e aggravanti. A seguito della predetta modifica, pertanto, il regime di procedibilità per il reato di atti persecutori (stalking) di cui al predetto articolo 612-bis prevede la querela irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate, mentre in tutti gli altri casi una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta, invece, perseguibile d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio. Secondo le stime ISTAT fornite nel novembre 2016 sono quasi tre milioni e mezzo le donne italiane vittime di stalking almeno una volta nella vita. Più di due milioni quelle perseguitate da un ex partner.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2932 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Cifra egualmente elevata per le donne che dichiarano di essere state molestate da uomini diversi dall ex compagno. Dati che sottolineano la particolare pericolosità sociale che caratterizza un reato così odioso. Ebbene, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, a fronte di quanto esposto appare di tutta evidenza la necessità di non far ricadere la fattispecie di cui all articolo 612-bis del codice penale tra i reati per i quali è applicabile l istituto della giustizia riparativa, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all ordinamento penitenziario. Infatti, con il nuovo articolo 162-ter del codice penale è prevista la possibile estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi in cui l imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, pur in presenza di mancata accettazione della persona offesa ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Tale articolo del codice penale ha evidenti intenti deflattivi. Ciò premesso, si ritiene che questa importante finalità debba trovare un limite nel caso di reati particolarmente odiosi e lesivi della dignità personale e della incolumità propria o di un prossimo congiunto quali gli atti persecutori. L articolo 162-ter del codice penale si applica nei casi di procedibilità a querela. Ebbene, l articolo 612-bis prevede, come evidenziato precedentemente, che la querela sia irrevocabile solo nei casi in cui il fatto sia commesso mediante minacce gravi e reiterate con il grave rischio di lasciare uno spazio di «non punibilità» per le altre condotte persecutorie, ma non accompagnate da tali minacce. A conferma di quanto esposto, appare significativa la decisione del tribunale di Torino, che con sentenza emessa in data 2 ottobre, ha ritenuto congrua la cifra di 1.500 euro a titolo di risarcimento in ordine a tale fattispecie di reato, nonostante il parere contrario della vittima, applicando, appunto, le disposizioni in materia di giustizia riparativa introdotte con la legge n. 103 del 2017. A quanto detto si aggiunga che in data 27 settembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il provvedimento recante modiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dove sono state apportate importanti modifiche in materia di atti persecutori. Infatti, in forza delle nuove disposizioni, introdotte anche alla luce della recente sentenza della Corte di Strasburgo, sentenza Talpis contro Italia, che ha condannato il nostro Paese proprio per la poca efficacia con cui ha contrastato i reati domestici, agli indiziati di stalking sarà applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni. Potrà essere imposto, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, l obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, possono essere disposte, con il consenso dell interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, le modalità di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici ai sensi dell articolo 275-bis del codice di procedura penale. Ebbene, anche a fronte di queste importanti disposizioni di legge, appare del tutto irragionevole dal punto di vista sistemico un ordinamento che in fase preventiva preveda per il delitto di atti persecutori misure così penetranti e che poi consenta, prima delle dichiarazioni di apertura del dibattimento, l estinzione mediante una forma di risarcimento pecuniario.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2932 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Per questi motivi, il presente disegno di legge si pone l importante obiettivo di evitare che il reato di stalking possa essere oggetto di estinzione del reato per condotte riparatorie nel rispetto delle vittime di questo reato odioso, ma anche nel rispetto del valore profondo della certezza della pena a difesa dei singoli e della collettività.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2932 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all articolo 612- bis».

E 1,00