Oggetto e unità di rilevamento. I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell allegato 1.

Documenti analoghi
Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e sul relativo rendiconto

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili: indagine conoscitiva

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

[Signature] Modifica del

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza del DATEC concernente l esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Accordo

Traduzione 1. Ministero degli Affari Esteri Parigi, 19 dicembre Ambasciata di Svizzera Parigi

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 1 aprile 2016)

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sul trasporto aereo

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Accordo del 21 giugno 1999

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Transcript:

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e sul relativo rendiconto del giugno 07 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso della legge del 3 dicembre 0 sul CO e 58 capoverso della legge del dicembre 948 sulla navigazione aerea in combinato disposto con l articolo 47 capoverso 4 della legge del marzo 997 3 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione, ordina: Art. Oggetto e unità di rilevamento La presente ordinanza disciplina il rilevamento di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 08, e il relativo rendiconto. La presente ordinanza segue la definizione di aeromobile data dall ordinanza del 4 novembre 973 4 sulla navigazione aerea. 3 I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell allegato. Art. Responsabile del rilevamento L operatore dell aeromobile (operatore) è responsabile del rilevamento dei dati. Se non è possibile stabilire l operatore, è considerato tale il proprietario dell aeromobile. Art. 3 Voli che sottostanno all obbligo di rilevamento Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse sui voli seguenti: a. i voli interni in Svizzera; RS RS 64.7 RS 748.0 3 RS 7.00 4 RS 748.0

O sul rilevamento di dati concernenti le tkm percorse nelle rotte aeree RU 07 b. i voli dalla Svizzera verso Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE); c. i voli dall aerodromo di Basilea-Mulhouse verso Paesi membri dello SEE che, conformemente alla Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 949 5 relativa alla costruzione e all esercizio dell aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico; d. i voli dall aerodromo di Basilea-Mulhouse verso la Svizzera che, conformemente alla Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 949 relativa alla costruzione e all esercizio dell aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico. Non devono essere rilevati i dati concernenti i voli seguenti: a. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell ambito di un viaggio ufficiale, un monarca o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo e ministri di governo, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo; b. i voli militari e i voli delle autorità doganali e di polizia; c. i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d emergenza; d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell allegato della Convenzione del 7 dicembre 944 6 relativa all aviazione civile internazionale; e. i voli che terminano presso l aerodromo dal quale l aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato; f. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere una licenza di pilota o, nel caso di un equipaggio di cabina, un abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo e tali voli non siano destinati al trasporto di passeggeri o merci o al posizionamento o al trasferimento dell aeromobile; g. i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica; h. i voli effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; i. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg; j. i voli di un operatore commerciale che su tre quadrimestri consecutivi effettua, in ogni quadrimestre, meno di 43 voli ai sensi del capoverso o i voli 5 RS 0.748.3.934.9 6 RS 0.748.0

di un operatore le cui emissioni complessive annuali sono inferiori a 0 000 t di CO; k. i voli di un operatore non commerciale, purché egli, con voli ai sensi del capoverso, non superi annualmente 000 t di emissioni di CO. 3 Le eccezioni di cui al capoverso lettere j-k non valgono per gli operatori che nel 06 sottostavano al sistema europeo di scambio di quote di emissioni. 4 Per l attribuzione dei voli ai quadrimestri di cui al capoverso lettera j fa stato l ora locale al momento del decollo. 5 La decisione concernente il raggiungimento o il superamento delle soglie di emissione di cui al capoverso lettere j-k si fonda su una valutazione realistica del carburante consumato da tutti i voli che entrano in linea di conto per il 06. Art. 4 Piano di monitoraggio L operatore elabora un piano per il rilevamento dei dati e il relativo rendiconto (piano di monitoraggio). A tale scopo utilizza il modello 7 messo a disposizione dall Ufficio federale dell ambiente (UFAM). Nel piano di monitoraggio figurano i dati di cui all allegato numero.. Art. 5 Esame del piano di monitoraggio L operatore sottopone il piano di monitoraggio all esame dell UFAM entro il 30 settembre 07. L UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio che considera insufficiente. Art. 6 Modifiche rilevanti per il piano di monitoraggio L operatore informa immediatamente l UFAM in caso di modifiche che comportano adattamenti del piano di monitoraggio presentato. Se lo statuto dell operatore cambia, il piano di monitoraggio deve nuovamente essere sottoposto all esame dell UFAM. Art. 7 Rapporto di monitoraggio L operatore rileva conformemente al piano di monitoraggio le tonnellatechilometro percorse tra il gennaio e il 3 dicembre 08 e le presenta in un rapporto di monitoraggio. A tale scopo utilizza il modello 8 messo a disposizione dall UFAM. Nel rapporto di monitoraggio figurano i dati di cui all allegato numero. 7 Pubblicato sul sito Internet dell UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni 8 Pubblicato sul sito Internet dell UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni 3

O sul rilevamento di dati concernenti le tkm percorse nelle rotte aeree RU 07 Art. 8 Verifica del rapporto di monitoraggio L operatore sottopone il rapporto di monitoraggio a un organismo di controllo. La verifica deve essere eseguita secondo quanto stabilito dall allegato 3 numeri - 3. 3 L organismo di controllo deve rispettare i requisiti di cui all allegato 3 numero 4. Art. 9 Inoltro e esame del rapporto di monitoraggio L operatore sottopone il rapporto di monitoraggio verificato all esame dell UFAM entro il 3 marzo 09. Se la verifica dà adito a dubbi circa l esattezza del rapporto di monitoraggio, l UFAM può, entro i limiti del suo potere d apprezzamento, correggere il numero di tonnellate-chilometro. Art. 0 Archiviazione e trattamento dei dati Nel periodo compreso fra 3 e 5 anni dopo l ultimo trattamento dei dati, l UFAM li propone all Archivio federale. Fino all archiviazione, i dati sono conservati al sicuro e trattati con confidenzialità. L UFAM trasmette i dati che ha ricevuto all Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), per quanto essi siano necessari ad applicare misure di limitazione dei gas serra nel traffico aereo. Ai dati archiviati sono applicate le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione. Art. Disposizioni penali L operatore che inoltra dati falsi è punito ai sensi dell articolo 9 capoverso lettera i della legge federale del dicembre 948 sulla navigazione aerea. L UFAC commina una multa disciplinare fino a 5000 franchi all operatore che infrange in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni della presente ordinanza. Art. Esecuzione L UFAM esegue la presente ordinanza. L UFAC appoggia l UFAM nell esecuzione dei suoi compiti, in particolare per stabilire i voli di cui è necessario rilevare i dati e per esaminare i piani e i rapporti di monitoraggio. Art. 3 Adeguamento degli allegati Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni può adeguare gli allegati della presente ordinanza per garantirne la compatibilità con il diritto dell Unione europea. 4

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il luglio 07 con effetto sino al 3 dicembre 09.... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 5

O sul rilevamento di dati concernenti le tkm percorse nelle rotte aeree RU 07 Regole di calcolo Allegato (art. cpv. 3) Calcolo delle tonnellate-chilometro Le tonnellate-chilometro sono calcolate secondo la seguente formula: tonnellate-chilometro [tkm] = rotta aerea [km] x carico utile [t]. Definizioni. La rotta aerea è la distanza ortodromica tra l aerodromo di partenza e l aerodromo di arrivo, sommata a un fattore fisso di 95 km.. Il carico utile è la massa totale trasportata, comprendente merci, posta, passeggeri e bagagli. 3 Calcolo del carico utile Per calcolare il carico utile vale quanto segue: 3. il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell aeromobile, dedotto l equipaggio. 3. L operatore può applicare: a. la massa (massa effettiva o massa standard riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento; o b. un valore standard pari a 00 kg per passeggero con il relativo bagaglio imbarcato. 6

Allegato (art. 4 cpv. e art. 7 cpv. ) Rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro e relativo rendiconto: piano e rapporto di monitoraggio Piano di monitoraggio. Il piano di monitoraggio garantisce che tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati siano registrati in modo completo e che i dati da rilevare per i singoli voli siano definiti con precisione.. Nel piano di monitoraggio figurano le informazioni seguenti:.. le indicazioni necessarie a identificare l operatore;.. le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati;..3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di tutti gli aeromobili e di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati;..4 una descrizione del rilevamento e del trattamento dei dati;..5 una descrizione del metodo per determinare le tonnellate-chilometro dei singoli voli. Rapporto di monitoraggio Nel rapporto di monitoraggio figurano le informazioni seguenti:. le indicazioni necessarie a identificare l operatore;. le indicazioni necessarie a identificare l organismo di controllo incaricato di verificare il rapporto di monitoraggio;.3 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati;.4 una descrizione e una spiegazione delle eventuali deroghe al piano di monitoraggio cui si riferisce il rapporto;.5 la somma di tutte le tonnellate-chilometro dei voli per i quali occorre rilevare i dati e che sono stati effettuati dall operatore nel 08;.6 per ogni coppia di aerodromi:.6. il codice ICAO 9 dell aerodromo,.6. la rotta aerea,.6.3 il numero di voli per i quali occorre rilevare i dati,.6.4 il numero di passeggeri e il carico utile trasportato,.6.5 le tonnellate-chilometro. 9 International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale dell aviazione civile); www.icao.int 7

O sul rilevamento di dati concernenti le tkm percorse nelle rotte aeree RU 07 Allegato 3 (art. 8 cpv. e 3) Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti all organismo di controllo Obblighi dell organismo di controllo e dell operatore. L organismo di controllo verifica l affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all allegato numero. In particolare, garantisce che i dati consentano di determinare le tonnellate-chilometro.. L operatore consente all organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e ai documenti relativi all oggetto della verifica. In particolare, chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti. Requisiti specifici per la verifica. L organismo di controllo deve accertarsi che siano considerati solo i voli: a. di cui è responsabile l operatore; b. che sono stati concretamente effettuati; e c. per i quali occorre rilevare dati sulla base della presente ordinanza.. A questo scopo l organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall operatore a Eurocontrol o ad altre fonti..3 L organismo di controllo verifica che il carico utile dichiarato dall operatore corrisponda ai relativi dati utilizzati dall operatore. 3 Fasi della verifica La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti: 3. analisi di tutte le attività effettuate dall operatore (analisi strategica); 3. controlli a campione per determinare l affidabilità delle indicazioni e dei dati forniti (analisi di processo); 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento applicato per ridurlo (analisi dei rischi); 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio risponde ai requisiti della presente ordinanza e nel quale devono figurare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica. 8

4 Requisiti posti all organismo di controllo 4. Per la verifica affidatagli, l organismo di controllo deve essere accreditato secondo: a. l ordinanza del 7 giugno 996 0 sull accreditamento e la designazione, oppure b. il regolamento (CE) n. 765/008 e il regolamento (UE) n. 600/0. 4. L organismo di controllo è indipendente dall operatore e svolge i propri compiti con professionalità e obiettività. 4.3 L organismo di controllo dispone di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro percorse da aeromobili e conosce le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati. 4.4 L organismo di controllo conosce tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore. 0 RS 946.5 Regolamento (CE) n. 765/008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 8 del 3.8.008, p. 30. Regolamento (UE) n. 600/0 della Commissione, del giugno 0, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 8 del.7.0, p.. 9