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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di

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Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.363 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (363) (articolo 19, commi 1 e 2, lettere i), l) e m), della legge 30 ottobre 2014, n. 161) Trasmesso alla Presidenza il 25 novembre 2016

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ART. 1 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) 1. AlI' articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n, 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis, Qualora il fabbricante non è stabilito nell'unione europea e non ha individuato il mandatario di cui ali 'articolo 2, comma I, lettera}), gli obblighi di cui al presente dec/'eto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine eattrezzature nel territorio nazionale.", ART, 2 (Modifiche ali 'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) 1. AWarticolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "l. Gli organismi di certificazionè svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui ali 'articolo Il, comma l, lettere a), b) e c), "; b) i1 comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell 'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi del! 'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazion.e ministeriale ha validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditam.ento. ",' c) al comma 3, alla lettera a), le parole: <Idi cui al comma l" e àlla lettera c), le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio del! 'autorizzazione di cui a! comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensionf ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, aifini della notifica alla Commissione europea. "; e) al comma 5 le parole: "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "Gazzetta Ufficiale dell 'Unione europea". ART. 3 (Modifiche all 'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) 1. AlFarticolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, ilcomma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro del! 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi del! 'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ". ART. 4 (Modifiche al! 'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) 1. All' articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: 2

a) dopo ìl comma 5 è inserito il seguente: "5~bjs, I soggetti di cui ali 'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato l, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell 'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000, li; b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9~bis. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall 'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. ". ART. 5 (lvfodifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) 1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modifiche, 1) nella rubrica, le parole: "la designazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'accreditamento" e le parole: "comma }" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2". 2) al primo alinea, le parole: "la designazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'accreditamento", 3) dopo il punto 3 è inserito il seguente: "3*bis. Gli organismi dì certificazione devono essere in possesso deì seguenti requisiti minimi: a) almeno unfonometro di classe J; b) microfoni in campo libero; c) calibratore acustico di classe 1; d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento). n. 4) il punto 4 è sostituito dal seguente: "4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale,' b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambienta/e, cornpresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi. n.. 2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificaziom: 1) nella rubrica, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma J"; 2) il punto 1) è sostituito dal seguente:"l) L'istanza ai fini dell 'autorizzazione di cui all 'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico."; 3) al punto 2, lettera i), le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 milioni di euro". ART. 6 (Disposizioni dì attuazione) 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il.ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 3

ART. 7 (Disposizione finanziaria) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate prowedono all'attuazione del presente decreto legislativo con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4