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0024698-30/10/2017-DGSAF-MDS-P Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3 Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali Unità centrale di crisi Registro Classif: Assessorati sanità Servizi veterinari Regioni e Province Autonome Servizi Veterinari IIZZS Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS Organizzazioni di categoria del settore avicolo e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di referenza nazionale per l influenza aviaria Commissione Europea DG SANTE Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu UVAC MiPAAF SEGGEN UFF. VIII DGSAF FNOVI AMNVI Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC Organizzazioni dei veterinari LORO SEDI Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 1 di 8 Oggetto: Proroga e integrazioni delle misure contenute nel dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 recante: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale.

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3 Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali Unità centrale di crisi Oggetto: Proroga e integrazioni delle misure contenute nel dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 recante: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 2 di 8 VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE; VISTA l ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016; VISTA la Disposizione 14 dicembre 2015 recante Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell attività venatoria, e successive modificazioni ; CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 con il quale sono state adottate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale; VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 11113 del 3 maggio 2017, di integrazione del Dispositivo di cui al visto precedente; VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 13525 del 31 maggio 2017, con il quale è stata disposta la proroga del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 fino al 31 agosto 2017; VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017, con il quale è stata disposta la proroga con integrazioni del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 fino al 31 ottobre 2017; VISTA la nota DGSAF prot. n. 21286 del 20 settembre 2017 con la quale sono state fornite indicazioni sull utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi in relazione al divieto di utilizzo nell attività venatoria disposto all articolo 3 del sopra citato dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967/2017; CONSIDERATO opportuno prevedere deroghe al divieto di utilizzo nell attività venatoria di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi in talune aree del territorio nazionale alle condizioni previste da uno specifico protocollo operativo; Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 3 di 8 RILEVATO altresì che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sierotipi, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali; CONSIDERATO che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, è stata introdotta negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla imminente prossima stagione migratoria; RITENUTO pertanto necessario continuare a mantenere le misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l avifauna selvatica e il pollame domestico così come disposto da ultimo dal dispositivo DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017, anche alla luce della situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a seguito di conferma della positività al virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole; RITENUTO altresì necessario prorogare fino al 31 gennaio 2018 l efficacia delle misure contenute nel dispositivo DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 per garantire l applicazione del divieto di

utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi fino alla chiusura della stagione venatoria; SENTITO l Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l Influenza Aviaria; DISPONE Articolo 1 Deroghe e Integrazioni 1. All articolo 4 del dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3: 1. In deroga all articolo 3, comma 1, lettera (e), è possibile utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nelle aree del territorio non individuate a rischio come riportato nell allegato IV e alle condizioni di cui all allegato V del presente dispositivo. 2. Dopo l Allegato III del dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 sono aggiunti l Allegato IV recante Definizione delle aree a maggior rischio di introduzione e circolazione di Influenza Aviaria e l Allegato V contenente il Protocollo Operativo, i cui testi figurano in allegato al presente dispositivo. Articolo 2 Durata e modifiche 1. Il presente dispositivo proroga fino al 31 gennaio 2018 l efficacia delle misure contenute nel dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017. Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 4 di 8 2. Gli allegati IV e V al presente dispositivo possono subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione Europea mediante dispositivo del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute. 3. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione Trovanorme. Roma 30 ottobre 2017 IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Silvio Borrello* * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 Referenti del procedimento: Dott. Pierdavide Lecchini Dott.ssa Olivia Bessi

Allegato IV Definizione delle aree a maggior rischio di introduzione e circolazione di Influenza Aviaria Le aree a maggior rischio per quanto riguarda l utilizzo a fini venatori dei richiami vivi, sono state individuate considerando una serie di fattori di rischio per introduzione e diffusione di Influenza Aviaria: (i) Distribuzione delle specie a maggiore suscettibilità per il virus (tacchini, galline ovaiole, anatre); (ii) Rischio di contatto con volatili migratori e stanziali, valutando la densità delle specie di volatili migratori censiti in prossimità delle aree umide più estese utilizzate come siti di svernamento; (iii) Situazione epidemiologica per HPAI H5N8, intesa come distribuzione dei casi di influenza (sia domestici che selvatici) osservati tra l ultima settimana di dicembre 2016 e la fine di ottobre 2017. La valutazione dei fattori di rischio di cui sopra, ha permesso di individuare le Regioni maggiormente esposte al rischio di introduzione e diffusione di Influenza Aviaria, dove è applicato il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell ambito dell attività venatoria di cui all articolo 3, comma 1 lettera (e) del dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967/2017 (Figura 1): 1. Piemonte 2. Lombardia 3. Veneto 4. Friuli Venezia Giulia 5. Emilia Romagna 6. Lazio 7. Umbria. Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 5 di 8

Figura 1. Regioni a maggior rischio di introduzione e diffusione di virus influenzali Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 6 di 8

Allegato V PROTOCOLLO OPERATIVO La decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017 prevede, tra l altro che gli Stati Membri possano decidere in deroga al divieto di utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare deve essere garantito il rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono: - l identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento; - l attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo; - la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine del periodo d uso; - una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame domestico e gli altri volatili in cattività; - la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati; - limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo. Per l attuazione delle suddette misure, le Regioni e le PPAA devono garantire quanto di seguito riportato. 1. Anagrafica Il detentore, qualora non già registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013 deve richiedere la registrazione e la contestuale assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio rispetto all insediamento in cui vengono detenuti i volatili. Le Regioni o le Province Autonome competenti devono acquisire l elenco dei cacciatori che richiederanno l autorizzazione all utilizzo dei richiami. Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 7 di 8 Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato. I codici numerici univoci verranno generati dalla Provincia competente che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti. Ogni Provincia deve inserire su supporto informatico tutti i dati necessari alla creazione, nella Banca Dati Nazionale (BDN), della schermata «anagrafica allevamento», in particolare: - codice allevamento; - specie detenuta/allevata; - detenzione o meno di altre specie di avicoli; - dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale); - residenza o domicilio del detentore; - luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi; - numero capi detenuti/allevati (censimento annuale); - codici identificativi individuali assegnati; - data di applicazione dell identificativo e relativo codice;

- stato sanitario (per azienda o per capo) collegato ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato). La Provincia trasmette le informazioni di cui sopra o direttamente alla BDN, oppure alla Regione, con modalità da definite e concordate tra gli Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli e inviarli periodicamente alla BDN. E obbligatoria la segnalazione di tutti i soggetti detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, tutti i volatili al momento dell acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonché per gli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti. 2. Tracciabilità e rintracciabilità I detentori dei richiami vivi devono essere in possesso un documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti e sul quale vengono registrate tutte le movimentazioni e l eventuale cessione a terzi e comunicate come previsto alla Provincia per l aggiornamento della Banca Dati Nazionale. E responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria. Le Regioni o le Province provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potrà essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la morte del volatile; la Provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali informazioni. 3. Biosicurezza Per prevenire la trasmissione del virus dell influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente sia funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili. In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione. Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili con il fondo a tenuta da utilizzarsi solo per questo scopo. Il detentore è tenuto a garantire l attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico. Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, a ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia). Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 452408 data 31/10/2017, pagina 8 di 8 4. Misure sanitarie di controllo I controlli sanitari sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza per l influenza aviaria potrà fornire supporto tecnico.