L architettura degli studi universitari di cui al D.M. 509/99:

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PRELIMINARE ANALISI DEL D.M. 22 OTTOBRE 2004, N.270 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI, APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3 NOVEMBRE 1999, N.509): Sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 12 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.170 relativo alle modifiche del Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 (Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei). La presente analisi vuole individuare, in via preliminare, le innovazioni contenute nel D.M. n.270/2004 in un ottica di comparazione con le disposizioni di cui al D.M. n.509/99, a sua volta emanato in attuazione delle disposizioni che hanno conferito l autonomia didattica agli Atenei 1. Allo scopo, si allega alla presente analisi: a) prospetto sintetico delle disposizioni di cui al D.M. n.270/2004; b) testi a confronto del D.M. n. 509/99 e del D.M. n.270/2004 (con indicazione delle differenze) L architettura degli studi universitari di cui al D.M. 509/99: Il D.M. 509/99, in sintesi, ha introdotto una radicale riorganizzazione dell ordinamento dei corsi di studio prevedendo, in particolare, il passaggio dal vigente ordinamento tabellare ad un sistema radicalmente differente basato su pochi vincoli (durata, numero minimo di annualità, contenuti minimi qualificanti), specificamente preordinato a consentire alle singole sedi universitarie una più ampia autonomia propositiva in ordine alla progettazione dei contenuti dei corsi di studio. I punti qualificanti introdotti dalla riforma didattica di cui al D.M. n.509/99 erano i seguenti: a) introduzione del sistema dei crediti formativi, come strumento sia per misurare la quantità di lavoro effettivo di apprendimento richiesto allo studente in ciascun corso di studio, sia per assicurare la mobilità degli studenti fra i diversi percorsi formativi all interno dell Ateneo e dell intero sistema universitario italiano ed europeo; b) articolazione dei corsi di studio universitari su due livelli (laurea e laurea specialistica: il cd. 3+2 ) 2, e precisamente: - un primo livello di durata triennale (equivalente ad un carico didattico di 180 crediti) diretto a fornire allo studente un adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l acquisizione di specifiche conoscenze professionali (art.3, comma 4, del D.M. n.509/99); - un secondo livello di durata biennale (equivalente ad un carico didattico di 120 crediti) diretto a fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevato qualificazione in ambito scientifico (art.3, comma 5, del D.M.). Quanto sopra al fine del raggiungimento delle sotto indicate finalità 3 : a) la diversificazione dell offerta formativa attraverso la qualificazione dei corsi di studio ed il miglioramento della didattica; b) la riduzione della durata reale dei corsi e del numero degli abbandoni, anche attraverso il sostegno e potenziamento delle attività di orientamento e tutorato; 1 Trattasi, nello specifico, dell art.17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n.127. 2 Costituiscono un eccezione al sistema del cd. 3+2, specifici percorsi formativi dell area sanitaria, farmaceutica e dell architettura tuttora caratterizzati da un ordinamento didattico cd. a ciclo unico in quanto regolamentati da apposite direttive comunitarie. 3 Si richiamano, in tal senso, la prima e la seconda nota di indirizzo sull autonomia didattica rispettivamente del del 16 giugno e 16 ottobre 1998. Ufficio Programmazione e Sviluppo 1

c) l adeguamento dei corsi di studio all evoluzione della domanda sociale di formazione ed ai mutamenti del sistema produttivo e del mercato del lavoro; d) l internazionalizzazione dei corsi di studio e la conseguente armonizzazione nel contesto europeo 4. A distanza di un triennio dall attuazione della riforma didattica 5, la principale critica rivolta al sistema cd. 3+2 è stata quella di aver reso obbligatorio un percorso triennale indifferenziato sia per chi volesse concludere subito gli studi universitari ed entrare nel mondo del lavoro, sia per chi intendesse proseguire nel biennio specialistico. Tale soluzione, di fatto, andava o a svilire la connotazione professionalizzante dei corsi di primo livello o ad attenuare l attenzione verso gli aspetti metodologici di carattere generale che devono, al contrario, risultare propedeutici alla prosecuzione nel successivo biennio specialistico (in sostanza, l accusa è rappresentata dall impossibilità di progettare un percorso formativo di primo livello che possa essere al contempo professionalizzante e metodologico). Ulteriori criticità, peraltro, sono state altresì rappresentate con specifico riferimento ad alcuni profili professionali per i quali è richiesta l iscrizione in appositi albi professionali e che esigono il possesso della laurea specialistica (si pensi, a titolo esemplificativo, alle tradizionali professioni del settore giuridico: avvocato, notaio e magistrato 6 ). La nuova architettura delineata dal D.M. n.270/2004: Con il D.M. n.270/2004 nasce il percorso universitario cd. a ipsilon (sistema cd. 1+2+2, modificativo del sistema 3+2 ), diretto ad istituire dopo un primo anno di attività didattiche comuni una divaricazione che prevede la scelta tra un percorso professionalizzante finalizzato alla laurea di primo livello ed un percorso metodologico propedeutico alla prosecuzione nel biennio specialistico. In particolare, i corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi (individuati dai singoli ordinamenti di Ateneo) devono prevedere un primo anno comune (pari al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari riferiti alle attività di base e caratterizzanti) 7. Al termine del predetto anno, lo studente, sulla base delle proprie attitudini e capacità, potrà proseguire per altri due anni (per un numero complessivo di 180 crediti) optando tra: a) un percorso professionalizzante, vale a dire un percorso triennale razionalizzato che porterà al conseguimento di una laurea specificamente finalizzata all inserimento del laureato nel mercato del lavoro (in tal senso, il percorso di laurea sarà maggiormente caratterizzato dalla presenza di stages e di attività di tirocinio); 4 Si veda, in tal senso, la dichiarazione congiunta su L armonizzazione dell architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa sottoscritta dai Ministri per l Università di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia a Parigi il 25 maggio 1998 e la dichiarazione congiunta su Lo spazio europeo dell istruzione superiore sottoscritta dai Ministri dell Istruzione Superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999. 5 I percorsi didattici triennali sono stati attivati a decorrere dall anno accademico 2001/2002. 6 Al riguardo, si rileva che il D.M. 4 agosto 2000 recante Determinazione delle classi delle lauree universitarie individua nel settore giuridico due classi: a) la classe 2 (Scienze dei servizi giudirici) i cui laureati potranno svolgere attività professionali, presso amministrazioni ed imprese pubbliche e private nel terzo settore, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica, con profili di esemplificativamente operatore giudiziario, operatore giuridico di impresa, nonché di consulenza del lavoro ; b) la classe 31 (Scienze giuridiche) il cui profilo professionale risulta estremamente generico ( attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero-professionali ) soprattutto in considerazione del fatto che i tradizionali sbocchi professionali del campo giuridico (nonché l accesso ad impieghi presso le p.a. con qualifica funzionale D) richiedono il possesso della laurea specialistica in Giurisprudenza. 7 Si veda, in particolare, quanto combinatamente disposto dall art.3, comma 4 e 5, e dall art.11, comma 7, lett. a), secondo periodo del D.M. in esame. Ufficio Programmazione e Sviluppo 2

b) un percorso metodologico-formativo, specificamente preordinato al conseguimento di una solida preparazione metodologica di base in vista della prosecuzione degli studi in un successivo ed ulteriore biennio (per un numero complessivo di 120 crediti) al termine del quale si conseguirà la laurea magistrale (nuova denominazione delle attuali lauree specialistiche). Con l introduzione del sistema cd. a ipsilon, è specificamente prevista una maggiore flessibilità e quindi autonomia propositiva degli Atenei per ciò che riguarda la determinazione dei crediti formativi. L art.10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi) del D.M. n.509/99 prevedeva, infatti, l emanazione di appositi decreti ministeriali 8 che individuavano preliminarmente, per ciascuna classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli. Nello specifico, tali attività formative venivano raggruppate in sei differenti tipologie (attività di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta dello studente; per la prova finale; altre). L art.10 del D.M. n.270/2004, invece, individua due tipologie di attività formative per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti le classi dei corsi di laurea, e precisamente: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Le ulteriori attività formativa, che i corsi di studio dovranno comunque prevedere, non risulteranno sulla base di un interpretazione letterale dell art.10 - preliminarmente individuate dai decreti ministeriali di revisione delle classi, ma verranno demandate all autonomia propositiva delle singole sedi. Nello specifico, trattasi di 9 : a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l italiano: d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazioni, o comunque utili per l inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; e) nel caso di corso di laurea orientato all acquisizione di specifiche competenze professionali, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni Il comma 2 dell art.10 del D.M. n.509/99, nel rinviare ai decreti ministeriali che definiscono per ciascuna classe il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa ed ogni ambito disciplinare, individuava altresì una serie di vincoli percentuali 8 Trattasi del D.M. 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie); del D.M. 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie); del D.M. 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie) e del D.M. 12 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza). 9 Trattasi in sostanza delle attività formative già previste dal D.M. n.509/99 cui vanno aggiunte, per i corsi di laurea professionalizzate quelle indicate alla lett. e) dell art.10, comma 5, del D.M. n.270/2004. Ufficio Programmazione e Sviluppo 3

sul totale dei crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio, prevedendo, in particolare, che: a) la somma totale dei crediti riservati non potesse essere superiore al 66%; b) la somma dei crediti riservati relativi alle attività di base, caratterizzanti, affini e integrativi non potesse essere superiore al 50%; c) la somma dei crediti riservati relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, a quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla verifica della conoscenza della lingua straniera nonché altre attività formative non potesse essere superiore al 20%; d) i crediti riservati relativi alle attività di base, caratterizzanti, affini ed integrative non potessero essere inferiori al 10%; e) i crediti riservati relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, a quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera nonché altre attività formative non potesse essere inferiore al 5%. Ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell art.10 del D.M. n.270/2004, viene sensibilmente aumentato il grado di autonomia delle sedi universitarie: infatti, i crediti vincolati a livello nazionale (ora riferiti unicamente alle attività di base e caratterizzanti) scenderanno al 50% per i corsi di primo livello ed al 40% per i corsi di secondo livello (in ambedue i casi sono fatti salvi i corsi preordinati all accesso alle attività professionali). In linea con le disposizioni già previste dal D.M. n.509/99, l art.4 (Classi di corsi di studio) del D.M. in esame, stabilisce che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello abbiano identico valore legale, aggiungendo altresì che il diploma di qualsivoglia titolo di studio debba essere corredato (già a decorrere dal corrente anno accademico) da un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo (cd. supplement 10 ). In deroga a quanto sopra, potranno essere definite (con decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica), con esclusivo riferimento all accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze tra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi. Ulteriori elementi innovativi del D.M. in esame rispetto al previgente Regolamento sono specificamente riferiti a: a) requisiti di ammissione ai corsi di studio e conseguimento del titolo; b) istituzione e attivazione di corsi di studio Con riferimento al punto di cui alla lettera a), si evidenzia anche se la distinzione ha più carattere formale che sostanziale - che il D.M. 509/99 richiedeva per l accesso ai corsi di laurea specialistica il possesso di requisiti curriculari e l adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei. La nuova formulazione introdotta dal D.M. n.270/2004 fa riferimento utilizzando una dizione più ampia - a specifici requisiti di acceso che, in ogni caso, presuppongono il possesso dei requisiti curriculari e l adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite nei Regolamenti didattici, consentendo l accesso ai corsi di laurea magistrale anche ai possessori dei diplomi universitari. E inoltre espressamente prevista la possibilità per gli Atenei di consentire l iscrizione ai corsi di laurea magistrale anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. Il comma 3 dell art.6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio) del D.M. prefigura una differente articolazione dei corsi di studio finalizzati all accesso alle professioni legali che saranno caratterizzati da un percorso unico di durata quinquennale (in sostanza, da un sistema cd. 1+4 ). 10 Si rinvia al D.M. 30 maggio 2001 (Decreto di individuazione dei dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma). Ufficio Programmazione e Sviluppo 4

In materia di conseguimento dei titoli di studio, è molto importante la disposizione di cui al comma 2 dell art.7 (Conseguimento dei titoli di studio) che esige per il conseguimento della laurea magistrale l acquisizione di 120 crediti, laddove la precedente formulazione del D.M. n.509/99 prevedeva, invece, l acquisizione di 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. Peraltro, l art.9 (Istituzione e attivazione dei corsi di studio) del D.M. n.509/99 individuava, al comma 3, come condizione imprescindibile per l istituzione dei corsi di laurea specialistica, l aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica. L interpretazione letterale del combinato disposto di cui agli artt.7, comma 2 ed all art.9 del D.M. n.270/2004 suggerisce che non sia più richiesta, ai fini dell istituzione di un corso di laurea magistrale, l attivazione di un curriculum di corso di laurea che garantisca l accesso senza debiti formativi al biennio specialistico. Tale disposizione è da valutare positivamente soprattutto con riferimento agli Atenei come il nostro che intendano caratterizzarsi soprattutto per l offerta didattica di secondo livello. Per quanto riguarda l istituzione e attivazione dei corsi di studio, l art.9 del D.M. in esame rinvia, per l istituzione, alle procedure di cui all art.11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n.341 ed alle vigenti disposizioni in materia di programmazione del sistema universitario; il comma 2, invece, introduce un aggravamento delle procedure per l attivazione. In particolare, ai sensi del sistema previgente, l attivazione veniva disposta dalle Università sulla base di autonome deliberazioni, successivamente comunicate al Ministero (in pratica tale comunicazione avveniva per il tramite dell inserimento dei corsi da attivare in un apposita Banca Dati dell Offerta Formativa da aggiornare, a scadenze prestabilite, di anno in anno). I commi 2 e 3 dell art.9 del D.M. n.270/2004, oltre a richiedere l inserimento dei corsi da attivare nella Banca Dati OFF, prevedono che tale inserimento sia preceduto da apposite deliberazioni da assumere nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario 11, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell Università. L elemento innovativo è pertanto rappresentato dalla previsione dell acquisizione di uno specifico parere del Nucleo di Valutazione che deve intervenire, non più soltanto nella fase di istituzione del corso, bensì anche all atto dell attivazione, certificando il possesso dei requisiti di cui sopra 12. Tale disposizione risulterà operativa già a decorrere dall anno accademico 2004/2005 13. Il D.M. in esame introduce, poi, due modifiche in ordine ai contenuti del Regolamento didattico di Ateneo, prevedendo in particolare che: - la consultazione con le cd. parti sociali debba essere espressamente riferita alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali di fatto non risolvendo i 11 Si rinvia specificamente alle disposizione di cui agli 4, 5 e 6 del D.M. 5 agosto 2004, n.262 recante Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006. 12 In realtà, già l art.3, comma 3, (Corsi di laurea e di laurea specialistica) del D.M. 8 maggio 2001, n.105 recante Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 subordinava l attivazione dei corsi di studio alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato, in ordine alla disponibilità di dotazioni necessarie (i cd. requisiti minimi ). Tale verifica dovrà effettuarsi non più successivamente all attivazione, ma dovrà precedere l attivazione stessa. 13 L art.9 del D.M. n.270/2004 dovrà essere raccordato con le disposizioni dettate in materia di requisiti minimi dal D.M. n.262/2004 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006) che limitano la possibilità di attivare corsi non in possesso dei requisiti minimi (tuttavia esclusi da qualsivoglia finanziamento ministeriale) solo per l a.a. 2004/2005. Tali disposizioni sono altresì unicamente riferite alle disponibilità di dotazioni di personale e di strutture: non sembra pertanto essere ancora preso in considerazione il parametro relativo alla numerosità degli studenti iscritti al primo anno di corso né risultano chiarite le modalità di valutazione in ordine alla sussistenza di un adeguata disponibilità di strutture (al momento autocertificata dai Rettori). Ufficio Programmazione e Sviluppo 5

dubbi e le criticità già riscontrate in merito a contenuti, criteri e modalità della predetta consultazione 14 ; - i Regolamenti didattici di Ateneo debbano stabilire che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla stessa classi o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di Ateneo condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall art.3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi (il cd. percorso ad ipsilon) 15. Ulteriori elementi di innovazione del D.M. n.270/2004, rispetto al D.M. n.509/99, sono da ultimo previsti all art.4 (Classi di corsi di studio) ed all art.5 (Crediti formativi universitari). In particolare, il comma 2 dell art.4 incide sul potere di iniziativa delle Università con particolare riguardo all istituzione e/o modificazione delle classi di corsi di studio: la precedente formulazione, infatti, prevedeva che dopo un triennio dall emanazione dei cd. decreti delle classi, le modificazioni o istituzioni di singole classi potessero essere proposte dalle Università e determinate con decreto del MIUR, previa acquisizione del parere del CUN. Con la nuova formulazione, invece, le modifiche o istituzioni di singole classi potranno essere adottate con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi qualificanti e di conseguenti attività formative, anche su proposta delle Università. La nuova formulazione dell art.5 prevede, utilizzando una formula più appropriata, la corrispondenza del credito formativo a 25 ore di impegno complessivo per studente, mentre nel D.M. 509/99 si parlava di 25 ore di lavoro per studente. La frazione dell impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio individuale o ad altre attività formative di tipo individuale, inoltre, non risulta più determinata dai decreti ministeriali per ciascuna classe di corso di studio bensì, in un ottica preordinata ad attribuire maggiore autonomia alle sedi, dai regolamenti didattici di Ateneo e viene riferita a ciascun corso di studio. Viene infine cassato l ultimo periodo di cui all art.5, comma 3, che prevedeva che tale frazione non potesse essere comunque inferiore a metà, fatti i salvi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico. L operatività del D.M. n.270/2004: L operatività delle disposizioni del D.M. in esame (che sostituisce integralmente il D.M. n.509/99) risulta subordinata all emanazione dei decreti ministeriali di revisione delle classi delle lauree, nei termini che saranno specificamente previsti dagli stessi (al riguardo, si segnala che sono stati costituiti per la revisione delle classi di lauree specifici tavoli tecnici relativi a sei macro-aree), Peraltro, il comma 3 dell art.13 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n.270/2004, con una formulazione poco chiara, prevede la possibilità per gli Atenei di introdurre, già a decorrere dall anno accademico 2004-2005, in via sperimentale, il cd. percorso ad ipsilon, provvedendo alla corrispondente revisione degli ordinamenti didattici dei corsi già istituiti ed attivati (fatta eccezione per i corsi di studio finalizzati all accesso alle professioni legali con riferimento ai quali tale sperimentazione è espressamente vietata). La possibilità di sperimentare, già dal corrente anno accademico, il percorso ad ipsilon desta oggettive perplessità, risultando forse auspicabile attendere l emanazione dei decreti ministeriali di ridefinizione delle classi 16. La sperimentazione del percorso ad ipsilon nel corrente anno accademico che implica una modificazione di carattere sostanziale ai vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio e quindi 14 Si veda l art.11, comma 4, del D.M. n.270/2004. 15 Si veda l art.11, comma 7, lett.a) del D.M. n.270/2004. 16 Peraltro va rilevato che i corsi di laurea di Economia, Ingegneria e Scienze politiche già presentano al primo anno attività didattiche comuni. Ufficio Programmazione e Sviluppo 6

risulta soggetta all approvazione ministeriale dovrà infatti necessariamente avvenire utilizzando come riferimento le classi di laurea attualmente esistenti. In considerazione dei tempi tecnici ministeriali di approvazione (mediamente tre mesi dalla trasmissione della richiesta, laddove il CUN non dovesse formulare osservazioni) si profila pertanto il rischio della coesistenza, una volta che il sistema delineato dal D.M. andrà a regime, di tre differenti ordinamenti didattici: a) ordinamenti didattici disciplinati dal D.M. n.509/99; b) ordinamenti didattici ad ipsilon sperimentali c) ordinamenti didattici ad ipsilon determinati sulla base dell avvenuta ridefinizione delle classi dei corsi di laurea Quanto sopra con evidenti difficoltà per l Ateneo sia sotto il profilo della gestione delle carriere degli studenti (per espressa disposizione di legge agli studenti già iscritti deve essere garantita la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previdenti) sia per quanto riguarda l organizzazione e la gestione delle attività di informazione e di orientamento rivolte agli studenti medesimi. Si rappresenta, pertanto, la necessità di avviare sulla problematica un attenta riflessione a livello di Ateneo. Ufficio Programmazione e Sviluppo 7

Allegato A PROSPETTO SINTETICO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. N.270/2004 La riforma didattica del 509/99: Punti qualificanti: Articolazione degli studi universitari su due livelli (sistema cd. 3+2 ): a) primo livello di durata triennale (180 CFU) diretto a fornire allo studente un adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l acquisizione di specifiche conoscenze professionali; b) secondo livello di durata triennale (120 CFU) diretto a fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevata qualificazione in ambito scientifico Raggruppamento dei corsi di studio dello stesso livello in classi individuate da specifici decreti ministeriali Determinazione da parte dei D.M. di cui sopra, per ciascuna classe degli obiettivi formativi qualificanti e di sei tipologie di attività formative per il conseguimento degli stessi: a) attività di base; b) attività caratterizzanti; c) attività affini o integrative; d) attività a scelta dello studente; e) attività per il conseguimento della prova finale f) altre Determinazione di precisi vincoli in materia di costruzione degli ordinamenti didattici, così sintetizzabili: - la somma totale dei CFU riservati non potrà essere superiore al 66%; - la somma dei crediti riservati di cui alle lettere a), b), c) non potrà essere superiore al 50%; - la somma dei crediti riservati di cui alle lettere d), e), f) non potrà essere superiore al 20%; - i crediti riservati di cui alle lettere a), b), c) non potrà essere inferiore al 10%; - i crediti riservati di cui alle lettere d), e), f) non potrà essere inferiore al 15% attività per il conseguimento della prova finale Previsione, quale condizione per l istituzione di un corso di laurea specialistica, di almeno un curriculum di corso di laurea che garantisca l accesso senza debiti formativi al corso di laurea specialistica (per il conseguimento della laurea specialistica sono richiesti 300 CFU, pari a 180+120) Criticità riscontrate: Difficoltà a progettare percorsi di primo livello che possano essere al contempo professionalizzanti per l inserimento nel mondo del lavoro e metodologici in vista della prosecuzione nel biennio specialistico La nuova architettura delineata dal D.M. n.270/2004: Punti qualificanti: Revisione dei percorsi didattici triennali con l introduzione del sistema cd. a ipsilon (dal 3+2, si passa al 1+2+2 ); Previsione per i cl afferenti alla stessa classe o per gruppi affini (determinati dagli ordinamenti di Ateneo) di almeno un anno di attività didattiche comuni (pari a 60 CFU riferiti alle attività di base e caratterizzanti) Ufficio Programmazione e Sviluppo 8

Previsione, dopo il primo anno, di un opzione tra: a) un percorso professionalizzante per l inserimento nel mondo del lavoro b) un percorso metodologico-formativo propedeutico alla prosecuzione nel biennio specialistico Ridenominazione della laurea specialistica in laurea magistrale; Previsione di una differente articolazione dei corsi di studio finalizzati all accesso alle professioni legali: introduzione di un percorso a ciclo unico di durata quinquennale (sistema cd. 1+4 ); Revisione dei DM che definiscono le attuali classi delle lauree orientata a consentire una maggiore autonomia propositiva e flessibilità agli Atenei, così sintetizzabile: - individuazione, da parte dei D.M. di cui sopra, per ciascuna classe dei corsi di laurea, degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività indispensabili per conseguirli raggruppate in due tipologie: a) attività di base; b) attività caratterizzanti; - previsione ogni corso di studio, di ulteriori specifiche attività formative determinate dagli Atenei, e precisamente: a) attività a scelta dello studente; b) attività affini e integrative; c) attività relative alla prova finale; d) altre; e) attività relative a stages e tirocini formativi (per i soli cl a contenuto professionalizzante) Riduzione dei crediti vincolati a livello nazionale, e precisamente: - per i cl il numero dei CFU riservati (riferiti alle attività di base e caratterizzanti) non potrà essere superiore al 50% del totale; - per i corsi di laurea magistrale il numero dei CFU riservati (riferiti alle attività di base e caratterizzanti) non potrà essere superiore al 40% del totale; Previsione dell acquisizione di 120 CFU per il conseguimento della laurea magistrale; Possibilità di accedere alla laurea magistrale anche per gli studenti in possesso di D.U. Possibilità di iscrizione a corsi di laurea magistrale anche in corso d anno Obbligatorietà del cd. supplement a decorrere dall anno accademico 2004-2005 Acquisizione di un apposito parere del Nucleo di Valutazione dell Ateneo ai fini dell attivazione teso ad accertare la sussistenza dei requisiti minimi Previsione dell obbligo per gli Atenei di adeguare i propri regolamenti didattici al D.M. n.270/2004 subordinatamente all emanazione dei D.M. di revisione delle classi (nei termini indicati dai D.M. stessi); Possibilità di introdurre, in via sperimentale, già dall anno accademico 2004-2005, l ordinamento ad ipsilon Ufficio Programmazione e Sviluppo 9

Allegato B Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.509 Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3; VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; VISTO il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142; VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999; VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 13 ottobre 1999; CONSIDERATO che la VII Commissione del Senato non ha espresso parere; VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36); IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004; Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3- Ufficio Programmazione e Sviluppo 10

A D O T T A il seguente regolamento Art. 1 Definizioni 1.Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3; f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; m) per obiettivi formativi, l'insieme di 4/1/2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3; f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e Ufficio Programmazione e Sviluppo 11

conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11; o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. Art. 2 Finalità 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. 2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali. Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L) b) laurea specialistica (LS). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11; o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. Art. 2. Finalità 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. 2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali. Art. 3. Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono Ufficio Programmazione e Sviluppo 12

ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione Europea. 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'unione europea. 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Ufficio Programmazione e Sviluppo 13

stranieri. Art. 4 Classi di corsi di studio 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Art. 5 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività Art. 4. Classi di corsi di studio 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi. Art. 5. Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Ufficio Programmazione e Sviluppo 14