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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO Provincia di COMO REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 1

Art. 1 - Finalita' del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché alle norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni. 2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità, finalizzate ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili, in modo che siano garantite l imparzialità e la trasparenza nell azione amministrativa. Art. 2 Competenze degli organi 1. Le alienazioni di beni immobili sono attribuite alla competenza del Consiglio Comunale. 2. La competenza delle procedure esecutive è attribuita al Responsabile del Servizio competente. Art. 3 - Beni da alienare 1. I beni da alienare sono indicati nel piano delle alienazioni e della valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione annuale, sulla base di una valutazione di massima circa la irrilevanza ai fini del mantenimento di essi tra i beni del Comune. 2. L alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. 3. Il Consiglio Comunale, fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, può stabilire di procedere all'alienazione di un bene determinato, ancorché non compreso nel piano delle alienazioni, a seguito dell inserimento nel piano stesso. 2

Art. 4 - Individuazione del valore di vendita 1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa resa dall'ufficio Tecnico o, in mancanza di tecnico abilitato dell Ufficio, da tecnico incaricato dalla Amministrazione. 2. La perizia è redatta con riferimento ai prezzi correnti di mercato, tenendo conto della ubicazione, della consistenza, della destinazione urbanistica, nonché di ogni altro elemento rilevante ai fini estimativi. Art. 5 - Beni alienabili 1. Sono alienabili soltanto i beni appartenenti al patrimonio disponibile e che siano nell effettiva disponibilità del Comune. 2. I beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere alienati soltanto previa approvazione di apposito provvedimento di sdemanializzazione o di attestazione di cessazione della destinazione pubblica. 3. La vendita dei beni di interesse storico o artistico è subordinata all osservazione delle disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. I beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie dal vincolo. 4. Sono in ogni caso escluse dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e delle eree destinate alla realizzazione dei Piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e dei piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.). Art. 6 - Vendita di beni soggetti a diritti di prelazione 1. Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o un titolo di preferenza di analoga valenza, tale circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita. 3

2. Gli atti e/o i provvedimenti relativi all'esperimento della gara o della procedura di vendita devono essere notificati agli interessati ed agli eventuali contro interessati nei modi e secondo i limiti previsti dalla legge. Art. 7 - Procedure di vendita 1. Alla vendita dei beni immobili si procede, di regola, mediante asta pubblica e, qualora l amministrazione lo ritenga opportuno, per motivi eccezionali, mediante trattativa privata, in connessione alla condizione e/o al valore del bene. Art. 8 - Asta pubblica 1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il valore del bene che si intende alienare è superiore a cinquemila Euro. 2. Alla gara deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo avviso all Albo pretorio comunale e in altri luoghi pubblici del territorio comunale per almeno quindici giorni consecutivi. L avviso, per il medesimo periodo, deve essere visionabili anche sul sito Internet dell'amministrazione. 3. Quando il valore del bene da alienare è superiore a 20.000 Euro, la pubblicità è garantita attraverso la pubblicazione del relativo avviso, per estratto, anche su un quotidiano, bollettino o altro mezzo di pubblicità, che abbia diffusione locale e che, comunque, riguardi almeno cinque comuni limitrofi. 4. La gara viene esperita con il metodo delle offerte segrete, presentate in busta chiusa, nei modi indicati nel bando di gara. 5. Le offerte possono essere presentate mediante servizio postale con plico raccomandato o possono essere depositate personalmente all Ufficio del Protocollo del Comune, entro il termine fissato dall'avviso d'asta. 6. Per potere partecipare alla gara ogni offerente deve depositare, insieme alla offerta scritta incondizionata del prezzo espresso in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, costituita in uno dei modi previsti nel bando di gara. 4

7. L'apertura delle offerte avviene nel rispetto delle modalità stabilite nel bando di gara e dinanzi alla Commissione appositamente costituita e composta dal Segretario comunale e dai responsabili dei servizi. Qualora i responsabili dei servizi siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la commissione è composta da dipendenti del comune appositamente delegati. 7. L'aggiudicazione è disposta secondo il criterio del prezzo più alto. In caso di parità gli offerenti che hanno presentato le offerte pari sono invitati a presentare nuove offerte entro un termine che non può essere superiore a 20 giorni. Nel caso in cui questi ultimi presentino nuovamente offerte pari la Commissione procede con estrazione a sorte. 8. All esito della gara, la cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari, è sollecitamente svincolata. 9. La cauzione depositata dagli aggiudicatari è svincolata solo dopo la firma del contratto. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell aggiudicatario, la cauzione è trattenuta dal Comune. 10. E data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione, che avrà carattere di versamento in acconto. 11. Il contratto è stipulato nel termine di 60 giorni dall' aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando. Art. 9 - trattativa privata 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata nel caso in cui la gara, mediante asta pubblica precedentemente esperita, sia risultata deserta e purché il prezzo e le condizioni dell asta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell Amministrazione. 2. I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima sia inferiore o uguale a cinquemila Euro possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di pubblica asta, qualora, per ragioni o circostanze speciali, l'amministrazione Comunale lo ritenga opportuno e conveniente. 5

3. Il Consiglio, inoltre, valutate la opportunità e la convenienza per il Comune, e acquisito parere e perizia estimativa da parte dell'ufficio tecnico, può procedere, a richiesta dell interessato, alla alienazione a trattativa privata diretta per ragioni o circostanze eccezionali debitamente motivate. Art. 10 - Spese contrattuali e pagamenti 1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che, per legge, gravano sulla parte alienante, sono a carico dell'aggiudicatario, salvo diverso accordo tra le parti. Nelle spese contrattuali sono comprese quelle di stampa, pubblicazione, affissione ed inserzione obbligatorie ai sensi del presente regolamento e delle modalità esecutive stabilite con il bando di gara. 2. Il bando può prevedere dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, con applicazione di interessi e garanzie previste dalle leggi che le disciplinano. 6