DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE C O P I A Numero 27 Del

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VÉÅâÇx w gtäâää t cüéä Çv t w cxátüé x hüu ÇÉ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE C O P I A --------- Numero 27 Del 23-05-13 ---------------------------------------------------------------------- Oggetto: DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DEFINIZIONE NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2013. ---------------------------------------------------------------------- L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : DEL MORO PROF. BRUNO P DONATI CLAUDIO P FOSCHI GIANFRANCO P PACASSONI MICHELA P SALUCCI GIUSEPPE P BARTOLUCCI STEFANO A BACCHIANI MICHELE P PIERI ALESSANDRO P FERRI OLIVIERO P MACCHINI LAURA P TREBBI CARLO P SIGNORETTI AGOSTINO P SANDRONI FABIO P BARONCIANI MIRKO P CUCCARINI GIAMPIERO P LAROCCA DOMENICO ANTONIO P CARPIGNOLI ALFIO P ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1. Assume la presidenza il Signor DEL MORO PROF. BRUNO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: BACCHIANI MICHELE TREBBI CARLO PIERI ALESSANDRO Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N ---------------------------------------------------------------------- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 1 - Comune di Tavullia

APERTA LA DISCUSSIONE...OMISSIS... CHIUSA LA DISCUSSIONE Il Consiglio Comunale VISTO l art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e smi, con il quale viene, tra l altro, stabilito che : - comma 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tu tti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni TARES; - comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l applicazione del tributo, concernente tra l altro: a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta; e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; - comma 23. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall autorità competente; - comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; - comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento; - comma 35. I comuni, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate e sentita l Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 2 - Comune di Tavullia

delle rate di versamento. Per l anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all importo versato, nell anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L eventuale conguaglio riferito all incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno; - comma 46. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutt i i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l addizionale per l integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l applicazione, per quanto riguarda il nostro Ente della TIA 2; CONSIDERATO CHE: il recente intervento modificativo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad opera del decreto 8 aprile 2013, n. 35 che, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa, nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà per il solo anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse e più precisamente, dispone: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011; d) omissis; e) omissis; f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. con il presente atto deliberativo, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo e quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nello specifico regolamento comunale, inserendo apposita norma transitoria; VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 3 - Comune di Tavullia

cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; ATTESO CHE alla data del 31 dicembre 2012 Marche Multiservizi S.P.A. svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA 1, ed in conformità al disposto di cui all art.14, comma 35 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 il Comune può affidare, fino al 31 dicembre 2013, alla stessa Società sia la gestione che la riscossione del tributo; PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ; TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi, ed alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; VISTO l art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013) il quale stabilisce che, per l anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Acquisito il parere del Revisore in data 23.05.2013, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del TUEL n. 267/2000; Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: Responsabile del Servizio interessato: Si attesta la regolarità tecnica del presente atto ; Responsabile del Servizio Finanziario: Visto per la regolarità contabile ; Con la presenza di n.16 componenti e votanti, con voti favorevoli n.16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità; D E L I B E R A 1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 01.01.2013 previsto dall articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 2) di approvare l allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ; 3) di precisare che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ; 4) di stabilire che, per il solo anno 2013, ai sensi dell art. 10, lett. a) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, vale la norma transitoria di cui all'art. 43 del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES approvato con il presente atto deliberativo, che dispone le seguenti rate nonché le modalità di determinazione degli importi in acconto: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 4 - Comune di Tavullia

1^ Rata acconto, scadenza 30 giugno 2013 verrà addebitato l importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA2, oltre il tributo provinciale; 2^ Rata acconto, scadenza 31 luglio 2013 verrà addebitato l importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA2, oltre il tributo provinciale; 3^ Rata acconto, scadenza 30 settembre 2013 verrà addebitato l importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA2, oltre il tributo provinciale; 4^ Rata saldo/conguaglio, scadenza 10 dicembre 2013 La rata di saldo/conguaglio dovrà essere calcolata sulla base dell importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle tre rate in acconto. Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l importo delle corrispondenti rate di cui al punto precedente sarà determinato tenendo contro delle tariffe già applicate per l anno precedente salvo conguaglio; 5) di affidare, per l anno 2013, la gestione del tributo TARES alla Società Marche Multiservizi S.P.A., in applicazione a quanto disposto dall'art. 14, comma 35, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto soggetto che alla data del 31/12/2012 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2; 6) di dare mandato alla Società Marche Multiservizi S.P.A. di procedere alla tempestiva predisposizione ed all invio dei prescritti avvisi di pagamento in acconto utilizzando, per la determinazione degli importi dovuti, le superfici dichiarate ai fini della TIA2, le relative tariffe vigenti al 31.12.2012 nonchè gli stessi canali di riscossione, in applicazione a quanto disposto dall'art. 10 - comma 2, lettera g), del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, in quanto soggetto che alla data del 31/12/2012 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti urbani; 7) di precisare che la riscossione delle rate di acconto del tributo da parte del gestore, Società Marche Multiservizi S.P.A., lo rende automaticamente agente contabile con l obbligo di rendere il conto del proprio operato; 8) di dare atto che il versamento della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza 10 dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 9) di dare atto che la gestione dei servizi affidati alla Società Marche Multiservizi S.P.A. sarà disciplinata da apposita convenzione che regoli il riversamento degli incassi del tributo, al fine di assicurare il pagamento del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune in modo da garantire la necessaria liquidità all'azienda, se necessario anche attraverso le dovute regolazioni contabili, la cui predisposizione è demandata al Responsabile dell'area Contabile fermo restando che la determinazione delle tariffe, oggetto di successivo provvedimento consiliare, deve assicurare la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti; 10) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 5 - Comune di Tavullia

bilancio di previsione, e di provvedere alla pubblicazione della medesima sul sito web istituzionale dell'ente garantendo la massima visibilità; Inoltre, considerato che la presente deliberazione deve essere pubblicata nell apposito sito informatico almeno 30 gg prima del versamento della prima rata d acconto; Con la presenza di n.16 componenti e votanti, con voti favorevoli n.16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità; D E L I B E R A Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 6 - Comune di Tavullia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Li 14-05-13 Il Responsabile del Servizio F.to ROSATI DR. BRUNO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Li 14-05-2013 Il Responsabile del Servizio finanziario F.to ROSATI DR. BRUNO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 7 - Comune di Tavullia

Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: Il Presidente F.to DEL MORO PROF. BRUNO Il Segretario Comunale F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA Per copia conforme all'originale TAVULLIA, lì 27-05-13 IL SEGRETARIO COMUNALE SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1 comma, L.69/2009). [] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità. TAVULLIA, lì 27-05-13 Il Segretario Comunale F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA ESECUTIVITA' La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il [] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000); TAVULLIA, lì Il Segretario Comunale F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 23-05-2013 - pag. 8 - Comune di Tavullia