STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DELLA CARITA' IMPERIA



Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO. Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha come obiettivo:

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue. Sez. di San Severo STATUTO

STATUTO. Associazione Culturale. MONTEFORTIANA Scienza, Salute, Società

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO ASSOCIAZIONE LA VOCE DELLE DONNE. Art. 1 Costituzione Denominazione Sede. Art. 2 Durata. Art. 3 Scopi

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

COSTITUZIONE - SEDE & SCOPO

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA STATUTO

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DELLA CARITA' IMPERIA Art. 1 Costituzione e sede E' costituita una associazione di volontariato ai sensi dell' articolo 3 della Legge 22 agosto 1991 n. 266, denominata CASA DELLA CARITA' con sede in Imperia (IM) Via N. Berio n. 7. L' associazione potrà cambiare sede legale con delibera dell' assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 2 Durata dell' Associazione La durata dell' Associazione è illimitata; potrà essere sciolta su delibera dell' assemblea da assumersi con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. E' fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell' articolo 24 del C.C. Art. 3 Carattere dell' Associazione L' Associazione è democratica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e si ispira alla visione cristiana dell' uomo e della vita. Essa svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative. Potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento secondo quanto disposto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 266/91. Potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli o coordinamenti e/o associazioni aventi analoghi scopi. Art. 4 Scopi dell' Associazione L'associazione si ispìra ai valori ed ai principi della solidarietà ed opera nel rispetto della Legge quadro sul volontariato (Legge 266/91) e sue eventuali modifiche. Scopo dell'associ,azione è quello di svolgere le necessarie attività a favore della persona che per motivi vari è ferita nella dignità o disorientata nella sua quotidianità attraverso le seguenti principali attività: accoglienza e ascolto di ogni persona che entra nella sede dell'associazione. valutazione e individuazione di una possibile risposta al disagio emerso dall'ascolto della persona in difficoltà. orientamento della persona verso la risposta più adatta al suo problema. intervento immediato nei casi di emergenza. contatto e collaborazione, anche con eventuali convenzioni, con Enti e/o Istituzioni o Realtà Educative sia private che pubbliche presenti sul territorio. informazione e sensibilizzazione periodica delle Comunità Parrocchiali presenti nei Vicariati nella Diocesi di Albenga-Imperia con particolare riferimento a Oneglia - Diano Marina - Porto Maurizio e Pontedassio, sulle povertà e disagi presenti sul territorio. svolgimento di tutte quelle attività complementari annesse e connesse ai punti precedenti,:tra cui ad esempio: servizio mensa, docce, distribuzione vestiario, ambulatorio, barberia.

Le modalità operative di svolgimento dei sopraindicati scopi saranno definite dal Consiglio Direttivo con regolamento interno approvato dai Soci, ispirandosi alle indicazioni della Caritas Diocesana di Albenga- Imperia e della Caritas Nazionale. Art. 5 Requisiti dei soci Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche che accettino lo statuto dell' Associazione e ne condividano gli scopi. L'Associazione tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soci in un apposito registro, e lo tiene disponibile per la consultazione. Art. 6 Ammissione e diritti dei soci. L'ammissione dei Soci è libera. L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale deve esaminarla entro un mese dal ricevimento. In assenza di un esplicito accoglimento della domanda entro il termine predetto s 'intende che la stessa sia stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione. L'adesione all' Associazione garantisce il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria. Art. 7 Categorie di soci. I soci possono essere: a) volontari; b) ordinari; c) onorari; d) sostenitori. A) Sono soci volontari quelli che partecipano direttamente alla vita attiva dell' associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla legge. B) Sono soci ordinari tutti quelli che accettano di sostenere l'associazione mediante pagamento 4ella quota annuale. C) Sono soci sostenitori quelli nominati dal Consiglio Direttivo per sussidi finanziari di particolare rilevanza. D) Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche o Enti, nominate dal Consiglio Direttivo che condividono gli scopi dell' Associazione e contribuiscono alla sua espansione ed al suo prestigio. Art. 8 Doveri dei soci. La piena partecipazione alla vita associativa, come pure la paritetica legittimazione al voto in assemblea e l'uniforme elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali, spettano a tutti i soci e li impegna al rispetto delle norme del presente.statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Art. 9 Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: a) dimissioni b) espulsioni c) morosità Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno per scritto e avranno effetto dall'anno solare successivo. Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione di un socio che compie azioni ritenute non compatibili con gli scopi dell'associazione stessa.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale, entro il 30 aprile di ciascun anno o entro un terinine diverso indicato dal Consiglio direttivo, comporta l'automatica esclusione del socio per morosità. Art. lo Organi dell' Associazione. Sono Organi dell' Associazione di volontariato: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Tesoriere; il Collegio dei sindaci o revisori dei conti. Tutte le cariche sociati sono conferite a titolo gratuito. L'elezione degli organi dell' Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo. Art. 11 Partecipazibne all'assemblea. L'assemblea è l'organo investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i volontari e i soci in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il quarto mese.dalla chiusura dell' esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta al ConsiglioDirettivo di almeno un terzo dei soci volontari. Art. 12 Convocazione dell'assemblea. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o comunque con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni, essa potrà essere indetta dal collegio dei revisori dei conti. Art. 13 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammesso l'intervento per delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da persona nominata dagli intervenuti, che nominano altresi un segretario. Delle assemblee verranno redatti verbali firmati dal presidente e dal segretario e trascritti sull'apposito libro verbali. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione di volontariato sono necessari i voti favorevoli di almeno i tre quarti degli aventi diritti. Le deliberazioni validamente espresse sono vincolanti per tutti i soci.

Art.14 Forma di votazione dell'assemblea Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano o per appello nominale. L'elezione degli organi sociali è normata da un regolamento che sarà discusso ed approvato dall'assemblea in occasione delle sedute elettorali. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto. Art. 15 Compiti dell'assemblea Sono compiti dell'assemblea ordinaria: a) approvare i preventivi e consuntivi con relative relazioni. b) eleggere i membri del direttivo c) approvare la nomina del collegio dei revisori dei conti. d) deliberare, su proposta del direttivo, le quote di ammissione dei soci. e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal direttivo. f) discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: a) deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell' Associazione. b) deliberare sulla modifica dello statuto. Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivò è responsabile della gestione dell'associazione ed ha il compito di: a) convocare l'assemblea; b) deliberare su eventuale cooptazione di nuovi consiglieri, che restano in carica fino alla successiva scadenza del consiglio; c) predisporre il programma di attività da sottoporre all'assemblea; d) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea compresi il bilancio preventivo ed il rendiconto; e) dare esecuzione alle delibere assembleari e predisporre le relazioni annuali sulle attività svolte; " f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell' associazione; g) deliberare su ogni argomento sottopostoal suo esame dal Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo; h) verificar annualmente i requisiti richiesti per la permanenza dei soci nell' Associazione; i) deliberare sull' accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci. j) deliberare sulla partecipazione dell' Associazione ad enti e istituzioni pubbliche o private che interessano la sua attività: k) redigere eventuale regolamento interno; 1) procedere agli adempimenti relativi all'avvio o interruzioni di rapporti di collaborazione e dipendenza; m)erogare le sanzioni disciplinari. Art. 17 Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea ordinaria; esso deve essere composto da soci (sempre in numero dispari) e dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni Art. 18 Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in tutti casi in cui lo ritenga necessario e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve essere fatta in forma scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno e inviata a mezzo fax, posta, e-mail o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione che sarà ugualmente costituita in mancanza delle formalità di cui sopra se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni de Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Art. 19 Compiti del Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e sovrintende alla conduzione della stessa i suoi compiti sono: a) attua le deliberazidni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. b) può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendo li poi alla ratifica del Consiglio Direttivo. c) collabora con il tesoriere e vigila sulla tenuta dei libri contabili. Art. 20 Revisori dei Conti Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e ha il compito di: a) esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;. b) controllare l' andamento amministrativo dell'associazione; c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, nominati dall'assemblea tra i non associati; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Art. 21 Patrimonio dell' Associazione Il patrimonio dell' Assobiazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga ad essa a qualsiasi titolo; da eventuali avanzi di eccedenze di gestione e da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni. Art. 22 Entrate dell' Associazione Le entrate dell' Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) da versamenti volontari degli associati; c) da contributi delle pubbliche amministrazioni,degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti pubblici o privati; d) dalle entrate derivanti da incontri e convegni organizzati, patrocinati o incentivati dall'associazione;, e) da proventi derivanti da raccolte pubbliche o di attività commerciali e produttive marginati nel rispetto della normativa vigente; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Art. 23 Destinazione degli avanzi di gestione All' Associazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la distribuzione e la

destinazione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad o esse direttamente connesse ed accessorie. Art. 24 Bilanci L'esercizio sociale inizia il1 gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dèll' esercizio ed un bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea entro ;il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sia il rendiconto consuntivo che il preventivo vengono depositati presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della convocazione dell' assemblea. Art. 25 Gratuità delle cariche Tutte le cariche sociali sono gratuite e i servizi prestati dai Soci volontari all'associazione sono di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro anche indiretto e non possono essere remunerati in alcun modo e in alcun titolo nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari può essete corrisposto il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. I soci non assumono nessuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate. Art. 26 Scioglimento o liquidazione dell' Associazione In.caso di. scioglimento. per qualsiasi causa l'assemblea nominerà i liquidatori determinandone i poteri. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art. 27 Controversie Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Art. 28 Rinvio Per tutto quanto non ;previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.