Comune di Legnaro Provincia di Padova



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Comune di Legnaro Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI (Regolamento a latere del Regolamento sull Ordinamento Uffici e Servizi) Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 74 del 9 giugno 2011 1

INDICE Premessa Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Autorizzazione alla trasferta Art. 3 Uso del mezzo di trasporto Art. 4 Rimborso dei pasti e del pernottamento Art. 5 Rimborso spese di viaggio Art. 6 Rimborsi chilometrici senza ritorno alla sede di servizio Art. 7 Telepass Art. 8 Anticipazione delle spese di viaggio Art. 9 Liquidazione delle spese Art. 10 Trasferte all estero Art. 11 Lavoro straordinario Art. 12 Assicurazione KASKO Art. 13 Norma di rinvio Art. 14 Entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei rimborsi spese sostenute dal personale dipendente per trasferte, intese come prestazioni della propria attività lavorativa, in via del tutto eccezionale e temporanea, in una diversa località dalla propria ordinaria sede di servizio. 2. Non è considerata trasferta il servizio che il dipendente, per le caratteristiche proprie della sua attività lavorativa è tenuto a prestare ordinariamente all esterno della sede comunale (esempio Messo comunale). 3. Non è altresì considerata trasferta il servizio prestato in località distante meno di 10 Km dalla propria sede di servizio. Detta mobilità temporanea dovrà comunque essere preventivamente autorizzata. 4. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove ala località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest ultima località. Art. 2 Autorizzazione alla trasferta 1. La trasferta deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente/Responsabile di Settore, o in assenza di questi, dal dipendente con qualifica più elevata, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dall Ufficio Personale dell ente, che deve contenere il luogo, la durata e il motivo della trasferta, nonché il mezzo impiegato per il raggiungimento della sede della trasferta. 2. I Responsabili di settore devono dare preventiva comunicazione scritta della loro trasferta, al Segretario Generale, il quale rilascerà autorizzazione del mezzo di trasporto da utilizzare. Art. 3 Uso del mezzo di trasporto 1. I dipendenti ed i Responsabili di settore inviati in trasferta devono prioritariamente utilizzare i mezzi di trasporto di proprietà dell Amministrazione Comunale, se disponibili, o il mezzo di trasporto pubblico secondo le seguenti classi di diritto: prima classe per i viaggi effettuati in ferrovia, nave e altri mezzi di trasporto extraurbano classe economica per i viaggi in aereo. 2. I dipendenti dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal proprio Responsabile di settore, ovvero dal Segretario Generale per i Responsabili di settore, per l utilizzo del proprio mezzo in sostituzione del mezzo pubblico, nei seguenti casi: Quando risultino indisponibili i mezzi dell ente; Quando si ravvisa la mancanza o l inadeguatezza di mezzi di linea; Quando la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi; Quando l uso del mezzo proprio risulta economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari; Quando, a seguito dell impiego di tale mezzo, si eviti un pernottamento; 3

3. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo del Comune o sul proprio mezzo qualora utilizzato per servizio, di persone non autorizzate. 4. I dipendenti ed i Responsabili di settore, autorizzati all uso del mezzo proprio, devono sollevare l Amministrazione da responsabilità dichiarando: a) che il veicolo di proprietà utilizzato è perfettamente in regola con le norme previste dal codice della strada per la circolazione; b) che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l assicurazione dei veicoli; c) di essere in possesso di regolare patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli ai sensi del vigente Codice della strada; Art. 4 Rimborso dei pasti e del pernottamento 1. Ai dipendenti ed ai Responsabili di settore compete, per l invio in trasferta, il rimborso delle spese debitamente documentate e giustificate, del pasto ed eventuale pernottamento così come disciplinato dai CCNL per i dipendenti del comparto regioni e autonomie locali: La spesa per un pasto è fissata nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale, quando la missione è di durata di almeno 8 ore; La spesa di due pasti spetta nei limiti fissati dalla vigente normativa contrattuale, quando la trasferta è di durata superiore a 12 ore; La spesa di pernottamento per l albergo verrà rimborsata quando la missione è superiore a 12 ore. Se il servizio in missione viene svolto anche con rientro pomeridiano in località priva di locali di ristorazione convenzionati con l Amministrazione, i dipendenti/responsabili hanno diritto al rimborso del pasto sostenuto, debitamente documentato, in base alle vigenti discipline contrattuali per il rimborso pasti. 2. I dipendenti ed i Responsabili di settore che hanno svolto una trasferta di durata inferiore ad 8 ore, non hanno diritto al rimborso del pasto. Art. 5 Rimborso spese di viaggio 1. Unitamente alle spese di vitto e alloggio, al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate: a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico: rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista; rimborso del parcheggio e della custodia del mezzo; rimborso della spesa taxi purchè adeguatamente motivata; b) in caso di utilizzo del mezzo dell Amministrazione: pagamento del pedaggio autostradale; pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purchè adeguatamente giustificati e documentati; c) in caso di autorizzazione all uso del mezzo proprio: l indennità chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che il dipendente avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico; 4

rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani purchè adeguatamente motivata e documentata; pagamento del pedaggio autostradale; pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purchè adeguatamente giustificati e documentati; 2. Per agevolare i dipendenti sarà cura del Servizio Economato individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabile ai casi di specie che saranno commisurate: Per spostamenti in ambito regionale ai biglietti dell autobus, tram e treno di 1^ classe; Per spostamenti fuori dell ambito regionale, per le tariffe del treno possono essere prese in considerazione quelle di prima classe dei treni di Alta Velocita. Fermo restando che l utilizzo del mezzo proprio per i trasferimenti extra regionali dovrà essere adeguatamente motivato; Per calcolare le distanze chilometriche esatte, per i viaggi sostenuti dal dipendente, verranno consultati gli apposti siti internet. 3. Qualora, per una stessa missione, il dipendente si avvalga solo per una parte del tragitto della propria autovettura, lo stesso dovrà indicare nell apposito spazio del foglio di viaggio il tragitto percorso con il proprio automezzo ed i relativi chilometri effettuati. 4. Ai dipendenti ai quali non risulta attribuito telefono cellulare aziendale, sono altresì rimborsabili le eventuali telefonate che debbano effettuare nel corso della trasferta per esigenze di servizio purchè adeguatamente giustificate e documentate ed eventuali spese sostenute per il trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti per l espletamento dell incarico, adeguatamente documentate e giustificate. 5. Coloro che utilizzano Compagnie Aeree Low Cost con prenotazione via Internet, possono avere il rimborso presentando: copia della mail di conferma della prenotazione; carta d imbarco nominativa Art. 6 Rimborsi chilometrici senza ritorno alla sede di servizio 1. Nel caso di missione effettuata nel recarsi alla sede di servizio o da questa alla località di residenza o domicilio, senza ritorno alla sede di servizio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell indennità chilometrica è effettuato deducendo i chilometri relativi al percorso più breve fra la sede di servizio e la località di residenza o domicilio. 2. In nessun caso è dovuto rimborso spese a qualsiasi titolo, per il tragitto dalla dimora abituale all ordinaria sede di servizio, anche se la prestazione lavorativa viene richiesta al di fuori dell ordinario orario di lavoro. Art. 7 Telepass 1. I dipendenti in possesso del telepass per il pagamento del pedaggio autostradale dovranno allegare al foglio di viaggio l estratto della documentazione inviata dalla società autostrade, oppure (per coloro che avessero un contratto family) la stampa dei dettagli reperibili sul sito internet www.telepass.it od infine un autocertificazione della spesa sostenuta. 2. I Responsabili del settore Economico potranno effettuare dei controlli a campione richiedendo la documentazione di spesa in originale. 5

3. Nel caso in cui il nome dell intestatario del contratto telepass sia diverso da quello del dipendente è necessaria un attestazione del grado di parentela con lo stesso (moglie, marito, figlio, genitore, ecc.). Art. 8 Anticipazione delle spese di viaggio 1. Il dipendente inviato in trasferta ha diritto ad una anticipazione delle spese, da parte dell Economo non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. Art. 9 Liquidazione delle spese 1. Entro il giorno 10 del mese successivo la trasferta o mobilità temporanea, il Responsabile/Dipendente attesta in autocertificazione, mediante l utilizzo dell apposito modulo, la sede della trasferta, la distanza, l ora di inizio e di fine della trasferta (durata utile anche ai fini verifica del diritto al rimborso spese per vitto, alloggio e pasti), i mezzi utilizzati e tutte le spese di viaggio sostenute, documentate dalle relative pezze giustificative che devono essere allegate. In caso di missione all estero, si veda il successivo articolo. 2. Il modello, debitamente sottoscritto dal dipendente e vistato dal Segretario generale, per i Responsabili, e dal Responsabile di settore per i dipendenti, deve essere inoltrato all Ufficio Economato per la liquidazione finale entro il suddetto termine. 3. In caso di missione con anticipo delle spese, nel modello di liquidazione dovrà essere indicata la somma anticipata e le spese effettivamente sostenute presentando tutta la documentazione all ufficio Economato. Art. 10 Trasferte all estero 1. Le missioni all estero sono disciplinate dalle norme contrattuali valide per le missioni in Italia e dalle norme contenute nel presente Regolamento, con le seguenti integrazioni: a) l invio in trasferta deve essere preventivamente autorizzato con provvedimento del Segretario Generale, sentito il Responsabile di settore competente; b) la trasferta all estero scatta nel momento in cui si oltrepassa il confine italiano da e per l Italia, mentre il tempo impiegato dalla partenza sino al confine italiano e dal confine italiano sino all arrivo è considerato come missione sul territorio nazionale. c) il tempo impiegato per la trasferta all estero viene calcolato a giorni interi, con arrotondamento alla giornata delle ore residue. d) in sede di liquidazione dei rimborsi spese si applicano, se più favorevoli rispetto alle disposizioni dei vigenti CCNL del personale enti locali e dei Responsabili, le norme che disciplinano il trattamento di trasferta all estero del personale civile delle amministrazioni statali. 6

Art. 11 Lavoro straordinario 1. Il dipendente inviato in trasferta, che prolunga il normale orario di lavoro per esigenze di servizio ha diritto, se debitamente autorizzato, al compenso per lavoro straordinario, da liquidare secondo la procedura prevista per detto istituto nelle disposizioni dell ufficio gestione risorse umane. 2. Non costituisce prestazione di lavoro straordinario il tempo trascorso al di fuori della reale effettiva prestazione lavorativa, e cioè il tempo utilizzato per il viaggio di andata e per quello di ritorno, per la consumazione dei pasti e quello per l eventuale pernottamento. 3. Il tempo impiegato per il viaggio di andata e di ritorno, nonché per la sorveglianza e custodia del mezzo è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa, e quindi remunerabile come lavoro straordinario, esclusivamente per il personale che svolge mansioni di autista/accompagnatore del richiedente. Art. 12 Assicurazione KASKO 1. Il dipendente inviato in missione o per adempimenti d ufficio al di fuori dell ordinaria sede di lavoro, che è stato autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, è assicurato contro i rischi verso terzi. Qualora l interessato decidesse di avvalersi di tale possibilità, risulta indispensabile che lo stesso provveda a richiedere presso il Settore Affari Generali/Economico Finanziario anche a propria tutela, il preventivo inserimento dell autovettura nell elenco di quelle assicurate dalla polizza Kasko dell Amministrazione. 2. Il dipendente è coperto da assicurazione anche quando è alla guida di veicoli di proprietà dell Amministrazione, purchè lo stesso stia svolgendo servizio per conto dell ente medesimo. Art. 13 Norma di rinvio Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti normative contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato. Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. 7