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C O M U N E D I A R I Z Z A N O

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 ottobre 2016 Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. (16A08243) (GU n.277 del 26-11-2016) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; Visto l'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "C.A.D.")»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento attuativo del registro delle imprese, in applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580; Visto l'art. 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE; Visti gli articoli 2479 e seguenti del Codice civile in materia di Societa' a responsabilita' limitata e in particolare l'art. 2480 del Codice civile, recante disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo; Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo»; Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro delle imprese degli atti costitutivi delle societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello standard per la costituzione e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di dette societa'; Considerato che con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 febbraio 2016, e' stato emanato il modello standard per la costituzione delle start-up innovative in forma di societa' a responsabilita' limitata e con successivo decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 1 luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione della pratica; Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del modello uniforme per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up costituite in forma di Societa' a responsabilita' limitata; Preso infine atto che l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, prescrive che, in deroga alle norme del Codice Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. Pagina 1 di 4

civile, tali atti possono essere redatti alternativamente anche in forma elettronica con firma non autenticata dai sottoscrittori a norma dell'art. 24 del C.A.D.; Decreta: Art. 1 Onere formale 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso, del Codice civile, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle Societa' a responsabilita' limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di societa' pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformita' allo standard allegato sotto la lettera a) al presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1. 2. Le societa' si avvalgono delle disposizioni del presente decreto per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. A tal uopo, contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 3. L'atto modificativo e' redatto in modalita' esclusivamente informatica. 4. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal comma 1, non e' iscrivibile nel registro delle imprese. Art. 2 Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria 1. Il documento informatico, formato a norma dell'art. 1, e' presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro trenta giorni dall'assemblea, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle relative istruzioni per gli uffici ai fini dell'iscrizione, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo. 2. L'ufficio del registro delle imprese svolge le seguenti verifiche: a) la conformita' dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo; b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di societa' unipersonale dell'unico socio; Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. Pagina 2 di 4

c) l'iscrizione della societa' modificata nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative; d) che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della societa' nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012; e) la validita' delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; f) la competenza territoriale; g) l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata direttamente riferibile alla societa'; h) la liceita', possibilita', determinabilita' e legittimita' delle modifiche approvate; i) la permanenza dell'esclusivita' o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; j) la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilita', del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2. 3. E' altresi' a carico dell'ufficio del registro delle imprese l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria dell'atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4 comma 10-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». 5. Entro dieci giorni dalla iscrizione in sezione provvisoria, l'ufficio del registro delle imprese, verificata in capo alla societa' la permanenza dei requisiti di start-up oggetto della dichiarazione di attestazione, di cui all'art. 1, comma 2, iscrive la notizia, contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed elimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». Art. 3 Disposizioni conclusive 1. Restano fermi e trovano applicazione anche nella fattispecie disciplinata dal presente decreto, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016. Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2016 Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. Pagina 3 di 4

Parte di provvedimento in formato grafico Il Ministro: Calenda Allegato A Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea. Pagina 4 di 4

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