Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1866 Revoca dei vitalizi per i membri del Parlamento e per i titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva 06/11/2017-06:46
Indice 1. DDL S. 1866 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1866 4
XVII Legislatura 1. DDL S. 1866 - XVII Leg. 1. DDL S. 1866 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1866 XVII Legislatura Revoca dei vitalizi per i membri del Parlamento e per i titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva Iter 14 maggio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1866 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Michelino Davico ( GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 2 aprile 2015; annunciato nella seduta ant. n. 423 del 2 aprile 2015. Classificazione TESEO VITALIZI, PARLAMENTARI, CONSIGLIERI REGIONALI, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CODICE E CODIFICAZIONI Articoli CONDANNE PENALI (Artt.1, 2), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Artt.1, 2), REVOCA (Art.2) Assegnazione Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente il 14 maggio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 451 del 14 maggio 2015. Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1866 1.2.1. Testo DDL 1866 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1866 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore DAVICO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2015 Revoca dei vitalizi per i membri del Parlamento e per i titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva Onorevoli Senatori. -- L'articolo 69 della Costituzione afferma che «I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. La legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento" ne attribuisce la determinazione all'ufficio di presidenza di ciascuna Camera in modo che non superi quella lorda attribuita ai magistrati presidenti di sezione della Corte di Cassazione. Con le stesse modalità viene determinata la diaria che copre le spese di soggiorno a Roma. Niente la Costituzione e la citata legge dicono su altri emolumenti». Le Camere, tuttavia, ne elargiscono di ulteriori, tra i quali l'assegno di fine mandato e i cosiddetti vitalizi. Questi sono stati disciplinati nel tempo in vario modo, comunque in linea sempre più riduttiva. Da ultimo l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con le deliberazioni del 14 dicembre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha introdotto, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti. Il nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1º gennaio 2012, mentre per i deputati in carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Nessun filtro di natura personale viene praticato. In particolare, l'opinione pubblica a più riprese, sull'onda di oscillanti riprese di attenzione, ha espresso viva riprovazione e non condivisione della persistente corresponsione del vitalizio a parlamentari che hanno cessato il mandato, ma che sono stati condannati con sentenza penale definitiva. Essa avverte come, ancor più in tempi nei quali si chiedono grandi sacrifici ai cittadini attraverso una crescente imposizione tributaria che aggrava gli effetti di una pesante crisi economica, sia immorale che la collettività paghi emolumenti a chi ha riportato condanne, talora anche per reati di natura mafiosa. Dinanzi a tanta indignazione il ceto politico ha risposto ancora una volta facendo trascorrere del tempo nella speranza del suo affievolimento; sostanzialmente, ancora una volta in difesa dei proprio privilegio. I Presidenti delle Camere si sono fatti carico di affrontare il problema nell'ufficio di Presidenza; ma si sono registrati solo successivi rinvii, evidentemente per la resistenza delle forze politiche che lo compongono. L'Italia dei Valori disapprova fortemente sia la corresponsione del vitalizio a persone condannate, sia l'attendismo conservatore finora registrato sulla materia, fatti che contribuiscono ancor più ad allontanare i cittadini dalla politica. Perciò, nell'inerzia della sfera politica, non volendosi legittimare la Senato della Repubblica Pag. 4
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1866 mentalità del rinvio, è stato predisposto il presente disegno di legge, basata sui seguenti criteri: 1) La Costituzione rende obbligatoria solo un'indennità da stabilire con legge. 2) Una legge regolatrice, quindi, non solo non è esclusa, ma è prevista dalla Carta Costituzionale. 3) Su questa linea, la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 regola la materia prevedendo solo un'indennità ed una diaria, rapportate al trattamento economico di un presidente di sezione della Corte di cassazione, demandando agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di formularne la disciplina. 4) Nessun altro emolumento è dunque obbligatorio, né per Costituzione né per legge ordinaria. In particolare non lo è il vitalizio. Questo, pertanto, non rientra tra le provvidenze necessarie. 5) Il vitalizio, ora chiamato pensione, è una provvidenza istituita e regolamentata autonomamente dagli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera che, evidentemente per attrazione, hanno attribuito a sé medesimi la titolarità a disciplinarli sull'an e sul quantum. Ciò avviene al di fuori (anche se non contro) di un obbligo di legge in quanto non imposto o previsto dalla Costituzione e dalla legge n. 1261 del 1965, qualificandosi così come elargizione che rientra nella facoltà di ciascuna Camera deliberare. 6) Dal combinato disposto dell'articolo 69 della Costituzione e della citata legge si desume che tutta la materia degli emolumenti ai parlamentari in ragione del mandato espletato deve ritenersi regolabile con legge pur per singole provvidenze non previste dalle norme vigenti. Sarebbe illogico che la regolazione potesse avvenire per le provvidenze obbligatorie e non per quelle facoltative, almeno al fine di verificarne compatibilità, congruità e disciplina. Non è, perciò, accoglibile la tesi della competenza unica degli Uffici di presidenza delle Camere in materia di vitalizi. 7) La categoria dei diritti acquisiti non si attaglia a questo istituto in quanto erogazione non necessaria e pertinente non ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un mandato elettivo a tempo. Perciò il legislatore può intervenire con propria normazione. 8) Con la legge n. 190 del 2012 in materia di corruzione e il conseguente decreto legislativo in materia di incandidabilità, il Parlamento ha dettato norme addirittura per la decadenza dalla carica di deputato o senatore stabilendo un principio di autotutela del soggetto pubblico di appartenenza volto a non annoverare tra i propri componenti persone condannate. Sarebbe irragionevole che non potesse farlo per i benefici accessori alla carica stessa, come il vitalizio. 9) In particolare, il Parlamento può decidere che il vitalizio non possa/non debba essere corrisposto quando i soggetti beneficiari sono stati condannati con sentenza definitiva. Le stesse ragioni (di sostanziale indegnità) che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dalla carica ricoperta in presenza di quella situazione deve trascinare, di conseguenza, la decadenza dal beneficio connesso col mandato elettorale che non si è, o non si è più, degni di espletare. 10) La revoca di quel beneficio può essere disposta a decorrere dal momento in cui si verifica la causa di indegnità, fatte salve solo le erogazioni già corrisposte secondo un principio generale. Sulla base di queste considerazioni il presente disegno di legge opera in due direzioni. La prima è l'inserimento nel codice penale di una specifica pena accessoria che fa conseguire alla condanna definitiva la revoca del vitalizio e degli emolumenti che sarebbero attribuibili a persone condannate definitivamente. La seconda è una modifica al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cosiddetta legge Severino, che fa discendere dalla pronuncia di decadenza dalla carica di deputato e di senatore, ovvero di presidente di giunta e di consigliere regionale, la revoca anche dei benefici eventualmente connessi col mandato, segnatamente del vitalizio. Tali disposizioni si applicano a fattispecie ulteriori rispetto a quelle sanzionate dalla norma penale e a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale medesima Insomma, se in presenza di determinate condizioni deve essere pronunciata addirittura la decadenza dal mandato, non può non essere contestualmente pronunciata la decadenza dai benefici accessori connessi con lo stesso mandato. Senato della Repubblica Pag. 5
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1866 Chi non è degno di entrare nell'istituzione parlamentare o di continuare a farne parte, ovvero di assumere l'incarico elettivo regionale o di mantenerlo, non è degno neppure di continuare a percepire benefici connessi con l'esercizio del mandato stesso. Vengono fatte salve le erogazioni già effettuate (la ripetibilità delle quali potrebbe incontrare forti dubbi di legittimità) e il rateo attribuibile dal 1 gennaio 2012 in base al sistema contributivo. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifica al libro I, capo III, del codice penale in materia di perdita dei benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali) 1. Dopo l'articolo 29 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 29-bis. -- (Perdita del diritto ai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali). -- La condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e per ogni altro delitto non colposo punibile con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione importa, per i membri del Parlamento e per i titolari di cariche elettive regionali, anche se cessati dal mandato, la decadenza dal diritto ai benefici connessi con l'esercizio del mandato elettivo ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti comunque denominati. La decadenza ha effetto dalla data in cui la condanna è divenuta definitiva. Sono fatte salve le erogazioni già percepite». Art. 2. (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza dai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare e alle cariche elettive regionali) 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - (Perdita del diritto ai benefici connessi al mandato elettivo parlamentare) -- 1. Fuori dei casi di applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 29-bis del codice penale, la decadenza dalla carica di deputato o di senatore, pronunciata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, determina altresì la decadenza dai benefici connessi con l'esercizio del mandato ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti ad esso conseguenti, anche nel caso di godimento differito ad epoca successiva. La Camera di appartenenza, nel pronunciare la decadenza dalla carica durante l'esercizio del mandato, dichiara contestualmente la revoca dei benefici di cui al primo periodo. 2. Quando le condizioni di cui all'articolo 1 si verificano dopo la conclusione del mandato parlamentare, la revoca dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è disposta dall'ufficio di Presidenza della Camera competente. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di chi ha rivestito la carica di deputato o di senatore, sono immediatamente comunicate alla Camera di rispettiva appartenenza a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-bis del codice penale e del presente articolo sono fatti salvi i ratei già corrisposti prima del verificarsi delle condizioni che ne costituiscono il presupposto e la quota corrispondente all'incremento contributivo a carico del deputato o del senatore per gli anni successivi al 31 dicembre 2011»; b) nel capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: «Art. 9-bis. - (Perdita dei benefici connessi alle cariche elettive regionali). -- 1. Fuori dei casi di applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 29-bis del codice penale, la decadenza dalle cariche di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del presente decreto, determina altresì la decadenza dai benefici connessi con l'esercizio del mandato ed eventualmente maturati, quali vitalizi, assegni di fine mandato o altri emolumenti ad esso conseguenti, anche nel caso di godimento differito ad epoca successiva. Senato della Repubblica Pag. 6
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1866 2. Quando le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si verificano dopo la cessazione dalla carica, la revoca dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è disposta ai sensi dell'articolo 8. 3. Sono fatti salvi i ratei già corrisposti prima del verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1». Senato della Repubblica Pag. 7
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.