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DELIBERA N. DIFFIDA ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. AL PAGAMENTO DELL INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L ANNO 2014 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2015; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito il Codice ); VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ; VISTO, in particolare, l art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall anno 2007, le spese di funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all Autorità ; VISTO l art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l anno 2006, l entità della contribuzione in misura pari all 1,5 per mille dei ricavi risultanti dall ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e

delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera ; VISTO l articolo 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 recante Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea - Legge europea 2014 nella parte in cui introduce all articolo 34 del Codice il nuovo comma 2-bis recante una norma di interpretazione autentica sul sistema di c.d. autofinanziamento dell Autorità ed il nuovo comma 2-ter il quale introduce un sistema di rettifica in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti; VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante Adozione del nuovo Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS; VISTA la delibera n. 628/14/CONS del 18 dicembre 2014, recante Attuazione della nuova organizzazione dell Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS; VISTA la delibera n. 480/15/CONS del 28 luglio 2015, recante Nuova organizzazione degli uffici dell Autorità, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS; VISTA la delibera n. 547/13/CONS del 30 settembre 2013, recante Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l anno 2014, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, risultanti dall ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 30 aprile 2014 il termine per il versamento del contributo e l invio dei dati anagrafici ed economici richiesti; VISTA la delibera n. 71/14/CONS del 13 febbraio 2014, recante Adozione del modello telematico di cui all art. 4, comma 1, della delibera n. 547/13/CONS e delle istruzioni relative al versamento del contributo dovuto all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l anno 2014, e relativi allegati, con la quale l Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione; CONSIDERATA la sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2011, causa C- 284/10, punti 29 e 30, nella quale è stato enucleato il principio di proporzionalità che impone 2

l equa ripartizione tra gli operatori di comunicazioni elettroniche del contributo dovuto per il finanziamento dell Autorità nazionale di regolazione previsto dall articolo 12 della direttiva 2002/20/CE il quale ( ) al n. 1, lett. b), prevede che i diritti amministrativi sostenuti per l applicazione del sistema di autorizzazione generale siano imposti alle singole imprese in modo proporzionato [riferendosi] alla ripartizione dei costi amministrativi tra i soggetti passivi ; VISTA la delibera n. 366/15/CONS, dell 8 giugno 2015, recante Approvazione del conto consuntivo per l esercizio 2014 ; RILEVATO che grava, quindi, sull Autorità l obbligo di assicurare che tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche contribuiscano al finanziamento della stessa in modo proporzionato, nonché l obbligo di restituire al mercato delle comunicazioni elettroniche le eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi mediante il meccanismo di rettifica di cui all articolo 34, comma 2-ter, del Codice; VISTA la delibera n. 554/15/CONS, dell 8 ottobre 2015, recante Approvazione del rendiconto annuale 2014 ai sensi dell articolo 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ; CONSIDERATO che, pur essendo stata assicurata, mediante il contributo versato dal complesso degli operatori, la copertura dei costi amministrativi sostenuti dall Autorità nell anno 2014 per lo svolgimento del complesso delle funzioni di cui all articolo 34, comma 2-bis, del Codice, essa è chiamata ad assicurare il rispetto del suddetto principio di proporzionalità; VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., acquisita con prot. n. 21930 del 7 maggio 2014, con la quale la Società ha comunicato di aver provveduto al pagamento di euro 1.216.916,66 a titolo di contributo dovuto all Autorità per l anno 2014; VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., acquisita con prot. n. 39679 del 27 aprile 2015, con la quale la Società ha chiarito che il contributo è stato calcolato, in linea con il modello di calcolo del contributo adottato fino all anno 2013, sulla base di un valore imponibile, determinato come differenza tra il Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni e gli importi relativi a: - ricavi classificati come esenti (ricavi da terminali, accessori ed altri ricavi esenti) e ricavi classificati come esclusi (ricavi riversati ad operatori terzi) ; 3

VISTA la nota prot. n. 70557 del 7 ottobre 2015 con cui il Servizio bilancio e contabilità dell Autorità ha rilevato che la determinazione del contributo per l anno 2014 effettuata dalla società H3G S.p.A. non è corretta in quanto le Istruzioni allegate alla delibera n. 71/14/CONS stabiliscono espressamente che: - gli apparati e terminali connessi all offerta di servizi di comunicazioni elettroniche (es: terminali di rete fissa, cellulari, smartphone, set-top box, etc.) rientrano nelle competenze dell Autorità, che ne regola gli aspetti legati alla trasparenza delle offerte ed alla standardizzazione (par. 6 lett. a). Pertanto, i ricavi da vendita di apparati e terminali connessi all offerta di servizi di comunicazioni elettroniche non possono essere dedotti dalla base imponibile ai fini del calcolo del contributo per l anno 2014; - possono essere dedotti dalla base imponibile i ricavi relativi ad attività che non rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all Autorità (par. 7), allegando i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto ( ), ed una relazione che illustri in modo sintetico, chiaro e puntuale le ragioni per cui le suddette voci risultano escluse dal calcolo del contributo (par. 8). In relazione a ciò, si è evidenziato che la tabella riassuntiva allegata dalla Società alla citata nota prot. n. 39679 del 27 aprile 2015 non è idonea a soddisfare le esigenze informative esplicitate dalle Istruzioni; - devono essere incluse nella base di calcolo tutte le voci di ricavo comunque connesse all offerta del servizio da parte del dichiarante. Ad esempio, dai ricavi derivanti dall attività di fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non si possono escludere i ricavi riversati ad operatori terzi ( ). VISTA la succitata nota del 7 ottobre 2015 con cui il Servizio Bilancio e Contabilità applicando il meccanismo di calcolo contenuto nella delibera n. 547/13/CONS ha quantificato l importo dovuto dalla Società a titolo di contributo per il 2014 in euro 3.231.538,91; RILEVATO che la Società non ha provveduto, entro il termine fissato dalla predetta nota, a effettuare il pagamento della differenza tra l importo effettivamente dovuto per il contributo 2014 e l importo versato, oltre agli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, e calcolati in base al tasso determinato annualmente in base alla legge; CONSIDERATO che la delibera n. 547/13/CONS, in linea con la consolidata giurisprudenza europea, e ora anche con il citato comma 2-bis dell articolo 34 del Codice, 4

inequivocabilmente individua la base imponibile nella voce A1 del conto economico risultante dall ultimo bilancio approvato prima dell adozione della delibera di riferimento e che il paragrafo 8 della delibera n. 71/14/CONS, recante le Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all Autorità per l anno 2014, consente di dedurre dalla base imponibile solo eventuali ricavi relativi ad attività che non rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all Autorità ; CONSIDERATO, altresì, che il paragrafo 8 delle succitate Istruzioni precisa che le voci di ricavo portate in deduzione devono essere debitamente giustificate allegando i corrispondenti giustificativi di natura contabile ; CONSIDERATO altresì che il paragrafo 6, lett. c, delle succitate Istruzioni prevede che devono essere incluse nella base di calcolo tutte le voci di ricavo comunque connesse all offerta del servizio da parte del dichiarante. Ad esempio, dai ricavi derivanti dall attività di fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche non si possono escludere i ricavi riversati ad operatori terzi ( ) ; CONSIDERATO che la Società non ha trasmesso documentazione contabile idonea a comprovare la sussistenza di quote di ricavo deducibili dalla base imponibile ai sensi della normativa vigente; CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali devono essere calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, così come previsto nelle delibere annuali dell Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi; RITENUTO, pertanto, che la società H3G S.p.A. deve versare all Autorità, per l anno 2014, un integrazione del contributo 2014 pari a euro 2.037.804,20 (duemilionitrentasettemilaottocentoquattro/20), così composta: euro Integrazione Contributo 2014 2.014.622,25 Interessi legali sulla quota non versata 23.181,95 Totale 2.037.804,20 UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità; 5

ACCERTA il mancato versamento da parte della società H3G S.p.A., C.F. 02517580920, con sede legale in via Leonardo da Vinci 1, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), dell integrazione del contributo dovuto all Autorità ai sensi della delibera n. 547/13/CONS per un ammontare complessivo pari ad euro 2.037.804,20 (duemilionitrentasettemilaottocentoquattro/20), inclusi gli interessi legali; DIFFIDA la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l anno 2014, per un importo complessivo pari a euro 2.037.804,20 (duemilionitrentasettemilaottocentoquattro/20), comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679, intestato all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all indicazione Contributo dovuto all Autorità per l anno 2014, anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio Bilancio e Contabilità, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell avvenuto pagamento. La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. Ai sensi dell articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00). Ai sensi dell'articolo 98, comma 12, del decreto legislativo n. 259/2003 recante Codice delle Comunicazioni elettroniche in caso di mancato pagamento del contributo di cui all articolo 34 del medesimo Codice l Autorità può disporre la sospensione dell attività per un periodo non superiore a sei mesi o la revoca dell autorizzazione generale. 6

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alla parte. Roma, 16 dicembre 2015 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Martusciello Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE ad interim Antonio Perrucci 7