COMUNE DI CASSINELLE Provincia di Alessandria Via Colombara, 41 P.IVA 00450080064 Tel.0143/848129 Fax.0143/848139 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 del 26.09.2012 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE IPOTETICO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ILCALCOLO DELL I.MU. L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di settembre, alle ore 22.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta comunale. Fatto l'appello risultano: N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 1 GALLO Roberto Sindaco SI 2 RAVERA Renzo Cesare G. Assessore Vicesindaco SI 3 PERUZZO Guido Assessore SI 4 FRISONE Silvio Assessore SI 5 CARTOSIO Roberta Assessore SI Con l'intervento e l'opera del Sig. Domenico Massacane, Segretario comunale reggente. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Gallo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Si dà atto che nessuno degli Amministratori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l oggetto della presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente. 1
Udita la proposta del Sindaco, relatore; LA GIUNTA COMUNALE Visto il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano: Art. 7 Federalismo fiscale municipale 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; omissis Art. 8 Imposta municipale propria 1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; Visto il decreto-legge n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» e visto in particolare l art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita: 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30.12. 1992, n. 504 disciplinante l I.C.I., le cui norme non esplicitamente abrogate si applicano altresì al nuovo tributo; Visti in particolare gli articoli 2 e 5 del citato Decreto Legislativo 504/1992, i quali definiscono fra l altro il concetto di area fabbricabile e relativa base imponibile il cui valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna, immediatamente esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale in materia di I.M.U; Dato atto che l art. 6, comma 6, del predetto regolamento recita che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche1. Ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuati dei valori di riferimento, non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, al mero scopo di facilitare il versamento dell imposta; 2
Dato atto che, in riferimento all I.C.I., con propria deliberazione n. 30 del 21.06.2003, era stato determinato in 8,00 (otto) il valore delle aree fabbricabili quale valore di riferimento nell attività di controllo e di accertamento dell ICI da parte dell Ufficio Tributi Comunale; Ritenuto di adeguare tale valore teorico, in ragione delle mutate condizioni di mercato; Visti: - il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi e gli atti organizzativi del Comune di Cassinelle; Acquisito, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e quello del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa; DELIBERA 1. Di determinare quale valore di riferimento per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell Imposta municipale propria (I.M.U.) sugli immobili il valore di 20,00 (venti) per metro quadro; 2. Di prendere atto che, conformemente a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale sull imposta in oggetto, tale valore non è da ritenersi vincolante né per il Comune, né per il contribuente, ma viene stabilito al mero scopo di facilitare il versamento dell imposta, salvo rideterminazione a seguito di esatta stima del valore dell immobile oggetto di imposizione tributaria; 3. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 3
COMUNE DI CASSINELLE PROVINCIA DI ALESSANDRIA PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 56 DEL 26.09.2012 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE IPOTETICO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ILCALCOLO DELL I.MU. D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Cinzia CAMERA 4
Letto, confermato, sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Roberto GALLO REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il Segretario sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all Albo Pretorio del Comune dal giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge. Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari. Dalla Residenza Comunale, li. (Dott. Domenico MASSACANE) CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26.09.2012, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 5