COMUNE DI SALZANO PROVINCIA DI VENEZIA

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COMUNE DI SALZANO PROVINCIA DI VENEZIA Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni Allegato 1 al Regolamento sull ordinamento degli Uffici e Servizi - Approvato con D.G.C. n. 70 del 17/06/2008 - Modificato con D.G.C. n. 125 del 11/11/2008 - Modificato con D.G.C. n. 98 del 25/08/2009

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione. 1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità di quanto previsto dall art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, dall art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall art. 3, comma 56, della L. 244/2007. 2. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per incarichi di studio : gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell interesse dell Amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonchè di elaborazioni di schemi di atti amministrativi o normativi; b) per incarichi di ricerca : gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell Amministrazione; c) per incarichi di consulenza : gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche; d) per incarichi di collaborazione : tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza. 3. Gli incarichi ad esperti possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Devono riguardare attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l Ente e di agire in nome e per conto dell Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. 4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione; b) agli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall apposita normativa; c) agli incarichi dell art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; d) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell Amministrazione; f) agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni; g) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso, di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge e componenti delle commissioni previste per legge; h) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell ente. 2

5. Sono altresì esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Art. 2 Presupposti per il conferimento degli incarichi 1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l oggetto della prestazione d opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall Ordinamento all Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell Amministrazione; b) il Responsabile dell Area deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità ritenute più adeguate, l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all interno dell Ente; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2. La competenza all affidamento degli incarichi è dei Responsabili dell Area competente. Art. 3 Requisiti per conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguate esperienze lavorative riferita alla prestazione da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per le attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o soggetti che operano nel campo dell arte, spettacolo o dei mestieri artigianali, i candidati devono essere in possesso di idoneo diploma di laurea e aver maturato un adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l incarico da conferire. 2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l abilitazione professionale e/o l iscrizione ad un Albo Professionale. 3. Il soggetto cui viene conferito l incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell Unione Europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi ascritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e/o di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto 10 settembre 2003 n.276, purchè senza nuovi o maggiori oneri, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art. 4 Procedimento per il conferimento degli incarichi 3

1. Il Responsabile di Area procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all articolo che segue, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, pubblicati nel sito istituzionale dell Ente e all Albo Pretorio, nei quali sono evidenziati: a) l oggetto, le modalità di realizzazione dell incarico professionale ed eventuali requisiti di professionalità e di abilità; b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell incarico ; c) la sua durata e il compenso previsto. 2. L attribuzione di incarichi da parte del responsabile dell area competente per materia avviene, mediante procedura comparativa di selezione tra più soggetti, come segue: a) per incarichi di importo fino a 2.500,00, oneri esclusi, attraverso la comparazione di almeno 3 curricula e relativa offerta economica, previo espletamento di un indagine di mercato. E facoltà del Responsabile di Area procedere con la pubblicazione dell avviso; b) per incarichi di importo compreso tra 2.500,01 e 20.000,00, oneri esclusi, attraverso la comparazione di almeno 5 curricula e relativa offerta economica, previo espletamento di un indagine di mercato. E facoltà del Responsabile di Area procedere con la pubblicazione dell avviso; c) per incarichi di importo compreso tra 20.000,01 e 204.000,00 oneri esclusi, attraverso la pubblicazione di un bando nel sito istituzionale dell Ente e all Albo Pretorio e la comparazione delle offerte che perverranno, che a scelta del Responsabile di Area, potranno avvenire con il metodo del prezzo più basso o dell offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 5 Conferimento di incarichi senza procedura comparativa 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, il Responsabile dell Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive,nel rispetto del principio di rotazione, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell incarico: a) quando le procedure selettive di cui al precedente art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione; b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l utile effettuazione delle procedure di cui al precedente art. 4; c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse all abilità del prestatore d opera e alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni; d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l esperimento di procedure comparative di selezione per l individuazione dei soggetti attuatori; e) qualora si tratti di attività complementari, non comprese nell incarico principale già conferito, ma che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l utile svolgimento dell incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l incarico principale. 4

Art. 6 Formazione della banca dati 1. Il Responsabile dell Area interessata al conferimento di un incarico esterno predispone con proprio atto un avviso pubblico per la costituzione dell elenco professionale, indicando i tempi, i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l iscrizione. 2. L avviso di formazione dell elenco deve essere pubblicato nel sito Internet ed all Albo Pretorio del Comune per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande. 3. All avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto dall Amministrazione, in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa, mediante il quale possano essere comparati; a) la propria qualificazione professionale; b) l esperienza maturata nell ambito della propria professionalità; c) il curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni. 4. Possono essere iscritti nell elenco suddetto i soggetti, singoli o associati, che presentano domanda nei modi e nei tempi indicati nell avviso pubblico. 5. L elenco, una volta formato, è sempre implementabile mediante richiesta di iscrizione pervenuta successivamente e messo quindi a disposizione di tutti i Responsabili dell Ente eventualmente interessati al conferimento degli incarichi per un certo tipo di professionalità. Art. 7 Contratto di incarico 1. Il Responsabile dell Area competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa che devono contenere i seguenti elementi: a) generalità del contraente; b) l oggetto della prestazione professionale; c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; d) il luogo in cui viene svolta la prestazione; e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell incarico; f) l ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso; 2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l Ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. 3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro nè l inserimento dell incaricato nella struttura organizzativa dell Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto. Art. 8 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 5

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico da parte del professionista affidatario affinchè siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonchè attesta la regolare esecuzione dell incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del Codice Civile sulla risoluzione del contratto. Art. 9 Proroga dell incarico 1. L incarico affidato può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata dell incarico originario, per ragioni eccezionali o straordinarie, debitamente motivate, che non dipendono dal colpevole comportamento dell incaricato e deve essere strettamente collegato alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare. Art. 10 Pubblicità dell affidamento degli incarichi 1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge. 2. Il Responsabile dell Area competente dovrà altresì provvedere ai seguenti adempimenti: a) attivarsi perchè sia pubblicato sul sito web dell Ente, a pena di inefficacia, il provvedimento di conferimento dell incarico, completo dell indicazione del soggetto percettore, della ragione dell incarico e dell ammontare erogato; b) fare la comunicazione dell incarico all Area Amministrativa per gli adempimenti di legge; c) fare comunicazione alla Corte dei Conti, quando necessaria. Art. 11 Limiti di spesa 1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell Ente Art. 12 Norme finali 1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del vigente Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 2. Dall entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi superate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti dell Ente che si rivelassero incompatibili con lo stesso. * * * * * * * 6