ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S Via Torrossa, 111/2-36043 Camisano Vicentino (VI) Codice fiscale 95095880241 STATUTO



Documenti analoghi
STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO dell'associazione

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Associazione onlus Creature del mare

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 ART. 2

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

ART. 1* (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

AGGIORNAMENTO ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE CULTURALE - CENTRO STUDI

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DI CURIOSANATURA. ART. 1 (Denominazione)

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

ASSOCIAZIONE NAIRI ONLUS STATUTO. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TURNING POINT" ART. 1 (Costituzione-Denominazione-Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO Corso S. Gottardo, Milano Tel/fax +39 (0) C.F

STATUTO Il Sole Onlus

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO APPROVATO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART.1 (Denominazione, sede, comunicazione)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SNOQ?UDINE

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

ASS. FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE Sezione di Treviso STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

ALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary

Transcript:

ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S Via Torrossa, 111/2-36043 Camisano Vicentino (VI) Codice fiscale 95095880241 STATUTO Articolo 1 Denominazione, sede e durata, loghi 1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l Associazione di Promozione Sociale denominata ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S.. 2. L Associazione ha sede a Camisano Vicentino (Vicenza) in Via Torrossa n. 111/2. 3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. 4. L Associazione utilizzerà i seguenti loghi: I. scritte arcuate con le diciture ARANCE DI NATALE e LA SOLIDARIETA VIAGGIA IN CAMPER ; II. disegno di camper con arancio sulla fiancata. 5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n. 383/2000 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. Articolo 2 Finalità 1. L Associazione è apartitica, apolitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 3. Le finalità che si propone sono in particolare: - promuovere la solidarietà sociale nel settore del turismo all aria aperta; - svolgere un ampia opera di sensibilizzazione a favore delle realtà disagiate, in particolare minori in stato di difficoltà economica, sanitaria e ambientale, in Italia ed all estero; - organizzare convegni, dibattiti, manifestazioni che mettano in luce le realtà in stato di difficoltà sulle quali s intende intervenire; - raccogliere attrezzature e fondi da utilizzare per l acquisto di beni in genere da donare a situazioni disagiate, in Italia ed all estero, con preferenza per realtà che riguardano i bambini, quali orfanotrofi, istituti, ospedali, scuole; - sostenere e partecipare ad iniziative con finalità umanitarie promosse da altri; - collaborare con altre Associazioni, Comitati o Enti su problematiche strettamente inerenti alle finalità dell Associazione, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale. Pagina 1/7

A tal fine l Associazione può organizzare, oltre a richieste di offerte e vendite dirette al pubblico in fiere ed altri eventi simili od analoghi, altre manifestazioni quali, ad esempio, raduni e viaggi di veicoli ricreazionali, sia in Italia che all estero. 4. E fatto divieto all Associazione di svolgere altre attività, se non direttamente connesse a quelle sopra indicate. Articolo 3 Soci 1. Sono ammesse all Associazione tutte le persone, senza distinzione alcuna di razza o di religione, che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande d iscrizione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nell apposita domanda d iscrizione dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarare espressamente di rispettare e condividere lo Statuto, le finalità, il carattere apartitico, apolitico, senza scopo di lucro, nonché lo spirito di promozione e utilità sociale. 3. L adesione è gratuita, personale e non trasmissibile. 4. Ci sono tre categorie di soci: - Soci Fondatori (oltre a quelli che hanno costituito l Associazione, anche coloro che parteciperanno alla prima Assemblea dei Soci, definita Assemblea costituente o fondante ); - Soci Onorari (persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione); - Soci Ordinari (tutti gli altri Soci). La divisione dei Soci nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza nei diritti spettanti agli stessi. 5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Articolo 4 Diritti dei Soci 1. I Soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell Associazione e di partecipare a tutte le attività sociali. Articolo 5 Doveri dei Soci 1. I Soci hanno l obbligo di rispettare e far rispettare il presente Statuto e l eventuale regolamento interno. 2. I Soci, qualora svolgano la propria attività nell Associazione, devono farlo in modo personale, volontario e gratuito, senza alcun fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 3. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato sulla solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale. Pagina 2/7

4. E fatto divieto ai Soci di utilizzare il nome o i loghi dell Associazione senza esplicita autorizzazione del Presidente, nonché svolgere attività con finalità di lucro personale e/o commerciale utilizzando il nome o i loghi dell Associazione e al di fuori delle iniziative promosse dall Associazione stessa. Articolo 6 Recesso, Esclusione e Sostituzione dei Soci 1. Il Socio può, in qualsiasi momento e liberamente, recedere dall Associazione mediante comunicazione scritta da recapitare ad uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, con effetto immediato dal momento della consegna della comunicazione. 2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o ne viola le norme o lo spirito, o danneggia materialmente o moralmente l Associazione, o fomenta disordini o dissidi tra i Soci, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi, può essere escluso dall Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni (scritte od orali) dell interessato. L esclusione comporta automatica decadenza dalle cariche dell Associazione. 3. I Soci membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, saranno sostituiti in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio stesso. 4. Il recesso, l esclusione e la sostituzione comportano automatica decadenza anche dalle cariche dell Associazione. Articolo 7 Organi Sociali 1. Gli Organi dell Associazione sono: l Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 3. Le cariche elettive durano cinque anni e devono essere rinnovate dall Assemblea entro il 30 novembre dell anno in cui scadono. I membri in scadenza possono essere rieletti. Articolo 8 Assemblea dei Soci 1. L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione ed è composta da tutti i Soci. 2. L Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell Associazione. E Ordinaria in tutti gli altri casi. 3. L Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare: - in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; - in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. 4. Ogni Socio ha diritto d intervento e di voto. Ogni persona ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è palese, tranne che nelle deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l Assemblea lo ritenga opportuno. 5. Le deliberazioni dell Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Pagina 3/7

6. L Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei Soci. 7. L Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. 8. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo, salvo diversa determinazione dell Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente. 9. I verbali delle Assemblee sono conservati a cura del Segretario ed ogni Socio ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese. 10. Le riunioni dell Assemblea sono aperte a tutti i Soci, nonché a tutti i soggetti invitati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per particolari esigenze. Articolo 9 Convocazione dell Assemblea dei Soci 1. L Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci. 2. Il Presidente convoca l Assemblea mediante comunicazione scritta, telefonica o informatica, da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno sette giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori. Qualora, per inerzia o impossibilità non provvedesse il Presidente, la convocazione potrà essere fatta dal Vice Presidente, o da un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo dei Soci. 3. L Assemblea si riunisce almeno una volta l anno, entro il 31 dicembre, per l esame del rendiconto economico-finanziario. Articolo 10 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, eletti dall Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 2. Al Vice Presidente può essere attribuita contemporaneamente anche la carica di Segretario o Tesoriere; al Segretario può essere attribuita contemporaneamente anche la carica di Tesoriere. 3. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente. 4. E fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di esercitare qualsiasi mansione a fini di lucro in organizzazioni e attività commerciali alle quali l Associazione, nell espletamento delle sue attività istituzionali, possa affidare qualunque tipo di incarico. Pagina 4/7

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 6. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto di intervento e di voto. Ogni persona ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è palese, tranne che nelle deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. 7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti. 8. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del Regolamento, ovvero provvedimenti di esclusione di un Socio, ovvero di sostituzione di un membro del Consiglio stesso, ovvero di nomina eventuale del Revisore dei Conti, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri. 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente. 10. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. 11. I verbali del Consiglio Direttivo sono conservati a cura del Segretario ed ogni Socio ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese. Articolo 11 Convocazione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta al Presidente almeno tre membri. 2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, telefonica o informatica, da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno sette giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori. Qualora, per inerzia o impossibilità non provvedesse il Presidente, la convocazione potrà essere fatta dal Vice Presidente o da tre membri del Consiglio Direttivo. 1. L Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: - approvare o modificare lo Statuto; - eleggere il Consiglio Direttivo; Articolo 12 Funzioni dell Assemblea dei Soci - approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo; - deliberare in merito alla qualifica di Socio Onorario per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione; - deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'assemblea stessa; - sciogliere l Associazione; - deliberare su quant altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Pagina 5/7

1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: Articolo 13 Funzioni del Consiglio Direttivo - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell Associazione; - stabilire programmi e progetti; - redigere e presentare all Assemblea il rapporto annuale sull attività dell Associazione, il conto consuntivo e preventivo; - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni; - deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci o sulla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo; - costituire gruppi di studio o di lavoro, solo all interno dell Associazione; - decidere particolari mandati da conferire al Presidente; - approvare o modificare l eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto; - istituire Gruppi Locali e nominare Responsabili o Delegati di Zona; - nominare e revocare, con determinazione della durata in carica, un eventuale Revisore dei Conti che dovrà redigere apposita relazione al Rendiconto economico-finanziario. 2. Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha la rappresentanza legale e giudiziale dell Associazione, con facoltà di delega; presiede il Consiglio Direttivo e l Assemblea dei Soci, convoca l Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente, i poteri e la rappresentanza sono esercitati dal Vice Presidente. Presidente e Vice Presidente fanno parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio. 3. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 4. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (elenchi dei Soci, verbali delle riunioni, altri registri e documenti) ed il loro aggiornamento; assicura i collegamenti funzionali con gli altri organismi esterni e fa parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio. 5. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell Associazione; provvede ad effettuare incassi e pagamenti, gestisce la contabilità e formalizza il Rendiconto economico-finanziario, esprimendo eventuali pareri in merito; fa parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio. Articolo 14 Risorse economiche 1. Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) liberalità, donazioni e lasciti; c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; Pagina 6/7

d) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge n. 383/2000. 2. L Associazione ha l obbligo di reinvestire integralmente l eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. 3. L Associazione non può esercitare alcuna attività commerciale o produttiva, se non assolutamente marginale e strettamente finalizzata alla realizzazione degli scopi statutari e mai a fini di lucro. Articolo 15 Utilizzo e devoluzione delle risorse 1. L Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, fatti salvi i casi previsti dalla Legge. 2. In caso di scioglimento o cessazione dell Associazione, il patrimonio residuo (ultimata la procedura di liquidazione sulla base delle indicazioni dell Assemblea che l ha deliberata) sarà devoluto a finalità di utilità sociale. Articolo 16 Rendiconto economico-finanziario e libri sociali 1. Il Rendiconto economico-finanziario dell Associazione è annuale (1 settembre - 31 agosto). Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 2. Il Rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell Associazione almeno 20 giorni prima dell Assemblea e può essere consultato da ogni Socio. 3. Il Rendiconto si basa sulla tenuta di un ordinata e chiara contabilità. Contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di riferimento, con evidenziazione della disponibilità iniziale e finale di cassa. In apposito allegato, facente parte integrante del Rendiconto, dovrà essere indicato l inventario dei beni in proprietà o posseduti a qualsiasi titolo dall Associazione. 4. Qualora sia stato nominato il Revisore dei Conti, il Rendiconto economico-finanziario sarà corredato anche dalla relazione di sua competenza. 5. Il conto consuntivo dev essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. 6. I libri sociali essenziali che l'associazione deve tenere sono: - il libro dei Soci; - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci; - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Articolo 17 Disposizioni finali 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Pagina 7/7