Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 06/10/2008 esecutiva in data 08/11/2008. COMUNE di DUBINO. Provincia di Sondrio REGOLAMENTO COMUNALE

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Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 06/10/2008 esecutiva in data 08/11/2008 COMUNE di DUBINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO COMUNALE per l utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio Comunale Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 43 del 06 ottobre 2008.

Indice generale Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Oggetto del presente regolamento Finalità dell impianto Caratteristiche tecniche dell impianto e dislocazione Responsabile della gestione e del trattamento dei dati Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell impianto Misure di sicurezza e limiti di utilizzo Accesso ai dati Informativa Uso delle telecamere Art. 10 Entrata in vigore Art. 11 Modifiche regolamentari

ART. 1. Oggetto del presente regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Dubino, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del decalogo del 29 novembre 2000 e s.m.i. e del provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e s.m.i.. ART. 2 Finalità dell impianto 1. L attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa. 2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i. 3. In particolare, l uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana,

nell ambito dei progetti per la sicurezza di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 4/2003 e s.m.i.. In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità: Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l intervento degli operatori; Tutela del patrimonio comunale; Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità, consentendo la ricostruzione di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione; Controllo e monitoraggio del traffico; Verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali in aree particolarmente critiche. Controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose. 4. La disponibilità di immagini e dati da parte della polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione nell ambito del territorio comunale. Art. 3 Caratteristiche tecniche dell impianto e dislocazione. 1. Il sistema (video intercettazione ambientale) si compone di una videocamera collegata ad una unità mobile di registrazione, non interconnessa con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. 2. L accesso all unità mobile è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 4 e 5. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali

dell Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni rilevamento di dati da parte loro. atte ad evitare assunzioni o 3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l accesso. 4. Trattandosi di sistema di videosorveglianza in comproprietà con i Comuni aderenti al Servizio associato di polizia locale, lo stesso verrà utilizzato anche da Comuni facenti parte dell Associazione. Prima di consegnare l apparecchiatura tutti i dati rilevati dovranno essere cancellati dall unità mobile. ART. 4. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati 1. La responsabilità della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è affidata agli Agenti di Polizia Locale del Comune di Dubino che vigilano sull utilizzo del sistema e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall Autorità Garante. Inoltre, custodiscono le chiavi dell'armadio per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l utilizzo del sistema stesso. 2. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l Ufficio della Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dall art. 9 e seguenti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Art. 5. Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell impianto 1. Gli Agenti di Polizia Locale sono i soggetti incaricati e preposti a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza in quanto per capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. 2. Gli Agenti di Polizia Locale saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento. ART. 6. Misure di sicurezza e limiti di utilizzo 1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall art. 31 del D.Lgs 196/03 e s.m.i.. 2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.. 3. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili, quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all art. 2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a VENTIQUATTRO ore, pari ad un giorno, successive alla rilevazione. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento

accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. 4. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare CENTOSESSANTOTTO ore, pari a sette giorni. 5. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un attività investigativa in corso. 6. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare automaticamente i dati registrati, una volta trascorsi i termini di cui sopra. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne motiverà la scelta per fini legittimamente perseguibili, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un effettiva esigenza di deterrenza. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all art. 11 del D.L.vo 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento. 7. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. ART. 7. Accesso ai dati 1. Tra i dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 in quanto possono contenere

informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge, e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità Giudiziaria e di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all interessato ai sensi dell art. 7 e seg. del D.Lgs 196/03 e s.m.i.. 3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate. ART. 8. Informativa 1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso: a) l'affissione del presente regolamento all'albo pretorio dell'ente per giorni 30 (trenta). b) Cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera. 2. L uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. ART. 9. Uso delle telecamere 1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non

rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale). 2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi: a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati; b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate agli Uffici di Polizia Locale da verificarsi immediatamente; c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo. 3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l accertamento, la prevenzione e repressione di illeciti, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene o violazione di una norma regolamentare o legislativa. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici. 4. E vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, dell attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). 5. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio di proporzionalità, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un effettiva esigenza di deterrenza; l impianto dovrà essere attivato solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte degli addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

6. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento. 7. E comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento. ART. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni di Pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente; verrà trasmesso all Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 2. Qualora si introduca un sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato e nelle vie individuate dalla Giunta comunale dove vige il divieto di fermata, si dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22.06.1999, n. 250 ( specifica autorizzazione amministrativa e limitazione della raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione). ART. 11. Modifiche regolamentari 1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.