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Condizioni generali di vendita e fornitura della società Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. 1. Campo di applicazione, forma scritta 1. I presenti Termini e Condizioni Generali sono stati stabiliti in base all' art. 384 e alle leggi succesive, Codice Civile Testo Unico: Gazz. Uff. 2014, pos. 121 - (codice civile). 2. I Termini e Condizioni Generali si applicano ai contratti di vendita delle merci stipulati da Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. (il Venditore) con contraenti (l Acquirente) che stipulano questi contratti esclusivamente allo scopo direttamente connesso alla loro attività commerciale. 3. La vendita delle merci non si attua nei confronti delle persone fisiche consumatori ai sensi del codice civile, pertanto i Termini e Condizioni Generali non si applicano ai consumatori. 4. La rivendita delle merci, da parte dell'acquirente con i successivi Acquirenti delle merci del Venditore, avviene sulla base delle condizioni concordate individualmente tra il Cliente e l'acquirente e con il rispetto da parte dell'acquirente dei seguenti termini e condizioni. 5. I Termini e Condizioni Generali sono disponibili sul sito web.. e su richiesta dell Acquirente possono essere inviati al suo indirizzo in forma elettronica o cartacea. 6. Si presume, che la stipula del contratto, o l invio dell ordine dell Acquirente all venditore significhi l accettazione senza riserva dei Termini e Condizioni Generali. 7. Se l'acquirente continua la relazione commerciale con il Venditore, ed i termini e le condizioni generali sono stati accettati dall'acquirente secondo le modalità di cui sopra, si presume che siano utilizzati durante tutto il periodo in essere dei rapporti commerciali permanenti delle Parti. 8. Il marchio denominato Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. è un marchio registrato del Venditore, e l Acquirente è autorizzato all uso di questo marchio in maniera conforme al diritto. In particolare, l Acquirente non è autorizzato a modificare, eliminare e coprire questo marchio apposto sui prodotti acquistati dal Venditore. 9. La tecnologia di produzione prevede le tolleranze elencate nell allegato 1 (di questo documento). Se le richieste del cliente si discostano dalle tolleranze dichiarate, rimangono validi i valori previsti in questo documento.

2. Offerte, stipulazione dei contratti, documenti contrattuali, contenuto degli accordi 1.Qualsiasi informazione commerciale di pubblicità e marketing indipendentamente dalla sua forma non costituisce un'offerta ai sensi del codice civile, in particolare tutti i listini prezzi e le condizioni di consegna messe a disposizione all Acquirente da parte del Venditore, sia in formato pdf che all indirizzo email, o quelle che si trovano nei cataloghi e nelle offerte commerciali, sono informazioni indicative e non possono essere trattate come volontà di stipulare un contratto da parte del Venditore e come tali non sono vincolanti. Sono solo un invito al rapporto commerciale. 2. Per le Parti sono vincolanti esclusivamente i prezzi e termini di consegna indicati nella conferma dei termini e delle condizioni del contratto. 3. Un contratto si conclude con la firma di entrambe le Parti o in modalità di presentazione dell ordine e della sua accettazione per l'esecuzione l invio della conferma dell'ordine o il rilascio della merce sulla base di fattura IVA. 4. La stipula del contratto dell'accordo tramite la presentazione dell'ordine richiede che, ogni volta l Acquirente faccia l ordine al Venditore per iscritto o via email. 5. Per la sua validità l arrivo di ogni ordine deve essere immediatamente, non oltre 1 giorno lavorativo, confermato per iscritto o per e-mail da una persona autorizzata a rappresentare il Venditore. 6. La conferma di accettazione di tutte le condizioni previste dall ordine o la proposta delle nuove, e in particolare della data di consegna della merce e del prezzo, avviene sulla base di un documento separato entro i 3 giorni lavorativi. 7. Il Venditore non è responsabile per le conseguenze di errori commessi nel contenuto di un ordine presentato da parte dell'acquirente. La responsabilità di controllare che il contenuto dell ordine sia conforme alla conferma d ordine è ad esclusivo carico dell Acquirente. 8.Qualsiasi annotazione effettuata unilateralmente dall Acquirente, scritta a mano o a macchina, nell'ordine o nella conferma dei termini e condizioni commerciali dell ordine, ricevuti dal Venditore, non sono vincolanti per il Venditore e richiedono la modifica dell'ordine da parte dell'acquirente e l invio della conferma modificata al Venditore, per confermare i termini del contratto da parte del Venditore. 9. L Acquirente, senza il consenso del Venditore, non può annullare o modificare l'ordine correttamente confermato, salvo quanto descritto di seguito.

10. In caso di ripresentazione dell ordine o modifica della conferma d ordine si considera, per la data di presentazione dell ordine si considera la data di ripresentazione dell ordine o la data della presentazione dell ordine modificato. 11. L'acquirente non può, in ogni caso, segnalare alcuna modifica all ordine dopo aver ricevuto conferma dalle condizioni di vendita del Venditore dell ordine. In casi eccezionali, previo accordo con il Venditore, sulla modifica delle condizioni del contratto, il Venditore può accettare di apportare modifiche all ordine. 12. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine effettuato dall Acquirente, senza motivazione, in particolare in caso di dubbio circa la solvibilità dell'acquirente, o errori nel contenuto dell ordine, o quando l'esecuzione dell ordine supera le possibilità tecnologiche del Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per il rifiuto di un ordine, anche se il rifiuto è venuto dopo la sorgenza dell obbligo dell'acquirente connesso alla rivendita di merci del Venditore all Acquirente ulteriore di tali merci. 13. In caso di annullamento dell ordine da parte dell'acquirente, dopo l'invio da parte del Venditore all Acquirente della conferma delle condizioni dell ordine, e dopo l invio del pagamento da parte dell Acquirente del pagamento anticipato dell ordine, il Venditore ha il diritto di addebitare all'acquirente una penale contrattuale per l'importo dei costi sostenuti dal Venditore a titolo di inizio della produzione o la fabbricazione di merci a seguito dell ordine effettuato o qualsiasi spesa di magazzinaggio sostenuta. 14. Significativa per determinare la data dell annullamento dell ordine da parte dell'acquirente, è la data di arrivo al Venditore della dichiarazione dell Acquirente relativa all annullamento dell'ordine. 15. In caso dell esigibilità del pagamento anticipato dall Acquirente, il Venditore procede con il processo di pianificazione solo al momento dell accreditamento del pagamento anticipato sul conto del Venditore. Si riconosce che l'acquirente ha rinunciato all'ordine, se il ritardo nel pagamento dell'anticipo (quando è stato richiesto), dopo aver ricevuto la conferma delle condizioni dell ordine dall'acquirente da parte del Venditore, supera il termine di 7 giorni. 16. L'Acquirente non può cedere diritti derivanti dal contratto di vendita di beni e/o servizi stipulato a favore di terzi senza il consenso scritto del Venditore. 17. Nel caso della vendita delle Merci a una persona fisica che esercita un'attività commerciale, il Venditore può condizionare la vendita dal consenso del coniuge dell'acquirente per la conclusione del Contratto.

3. Proprietà delle merci, il ritardo nel pagamento, il ritardo nella ricezione 1. In caso di ritiro, il proprio rischio di perdita o danneggiamento della merce passa all Acquirente nel momento in cui le merci lasciano il magazzino del Venditore 2. La merce rimane di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo risultante dalla fattura di vendita emessa dallo stesso. 3. L'Acquirente è tenuto ad una corretta movimentazione delle merci ed a stipulare, a proprie spese, un contratto di piena assicurazione contro incendi, inondazioni, furto, distruzione o danneggiamento. 4.L'acquirente non può aggravare la merce di nessun diritto sui beni di terzi. 5. L'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente al Venditore circa l esistenza di un procedimento esecutivo nei confronti dell Acquirente, nel corso del quale le merci possono essere sequestrate dall'autorità esecutiva. 6. Se l'acquirente ritarda con il pagamento del prezzo della merce venduta, nonché di altri crediti dell Acquirente verso il Venditore, essi diventano immediatamente esigibili dal momento del ricevimento della relativa notifica degli stessi all'acquirente da parte del Venditore. Inoltre, nel caso del ritardo dell'acquirente nel pagamento per merce venduta, il Venditore: a) può rifiutare il rilascio della Merce non ancora rilasciata all Acquirente, anche se l'obbligo di rilascio della merce risultava da un altro Contratto diverso da quello, i cui termini di pagamento non sono stati rispettati o sospesi senza ulteriori altri accordi conclusi con l'acquirente; b) non è tenuto a produrre alcun ordine nei confronti di tale Acquirente, anche se è già confermato dal Venditore; l'importo pagato dall Acquirente, per tale ordine non realizzato, sarà per primo computato per qualsiasi saldo, nonostante l'indicazione da parte dell'acquirente, per il quale viene pagato l'acconto e il restante importo sarà versato sul conto bancario c) è autorizzato ad addebitare gli interessi di mora all Acquirente per il ritardo, in conformità alla legislazione applicabile, per un importo non inferiore al loro livello massimo su base annua, consentita dalla legge applicabile, aumentato di una penale contrattuale forfettaria per un importo di 40 (quaranta) Euro di recupero dell importo, fatta salva ogni altra azione legale che il Venditore potrebbe intraprendere nei confronti dell Acquirente. L ammontare degli

interessi di mora massimi calcolati a carico del Cliente, sarà documentato da una registrazione rilasciata dal Venditore. d) può richiedere il risarcimento del danno derivante da qui. 7. Non è consentita la deduzione dei crediti da parte dell Acquirente dovuti al Venditore, con crediti reciproci del Venditore verso l Acquirente, derivanti dal Contratto o correlati alla mancata o cattiva esecuzione del Contratto, a meno che i crediti dell'acquirente siano stati giudicati con una sentenza definitiva. 8. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'acquirente sul conto bancario del Venditore, indicato in fattura, specificando causale, in particolare, il numero d'ordine. 9. Per la data di pagamento ai sensi dei Termini e Condizioni Generali del contratto, è considerata la data d accredito della valuta sul conto bancario del Venditore. 10. I termini specifici di pagamento, diversi da quelli sopra elencati, possono essere determinate dalle Parti al momento della presentazione dell ordine dall Acquirente. Tuttavia, indipendentemente da precedenti accordi tra le Parti circa le condizioni specifiche di pagamento, il Venditore può condizionare in qualsiasi momento il rilascio delle merci dal previo pagamento del prezzo pieno della merce, se a giudizio del Venditore si è verificato il peggioramento della situazione finanziaria dell Acquirente (come è indicato in particolare dal ritardo nell adempiemento da parte dell'acquirente dei suoi debiti) o il pagamento del prezzo delle merci diventa, a parere del Venditore, per altri motivi a rischio. 11. Se l Acquirente non ritira la merce o si rifiuta di accettarla entro un termine di consegna, il Venditore avrà il diritto di collocare le merci nel magazzino a spese e rischio dell Acquirente e di pretendere dall'acquirente una penale contrattuale per lo stoccaggio di merci per un importo del 2% del valore netto dell'ordine per ogni giorno di ritardo nel ritiro della merce. 12. La scadenza inefficace di ulteriore termine, per ricevere la merce ordinata da parte dell'acquirente, equivale all annulamento dell ordine da parte dell Acquirente, ed il mancato ricevimento della merce da parte dell'acquirente non esime l'acquirente dall'obbligo di pagare il prezzo della merce ed eventuali costi aggiuntivi, compresi costi del trasporto / manipolazione / stoccaggio. L Acquirente si impegna a emettere una fattura IVA per un importo al 100% del contratto e si impegna a pagare entro 14 giorni.

4.Termine di consegna, consegne parziali 1. Il termine di esecuzione del contratto decorre dalla data indicata nel contratto o nella conferma dell ordine. 2. I termini di consegna e/o di esecuzione del contratto e le altre condizioni di vendita possono essere soggetti a modifiche, anche dopo l'ordine di merci effetuato da parte dell'acquirente, in particolare a causa di forza maggiore, in particolare di circostanze straordinarie impreviste, che nonostante la diligenza mantenuta, tali circostanze non potevano essere prontamente rimosse o evitate (ad es. avaria dello stabilimento, sciopero, serrate, sanzioni e interventi statali, ritardi nella fornitura di materie prime, interruzioni di fornitura di energia, guerre, inondazioni, uragani, terremoti, di seguito denominati Forza Maggiore) e altre circostanze indipendenti dal Venditore, o in conseguenza della modifica della situazione sul mercato e delle condizioni commerciali attuali, tra l altro, connesse ai rapporti del Venditore con soggetti collaboranti nell ambito dell esecuzione dei contratti da parte del Venditore, nonché come conseguenza della consegna tempestiva da parte dell Acquirente della documentazione necessaria e del chiarimento di qualsiasi dettaglio dell ordine, se erano necessarie. Mancata o ritardata esecuzione di consegna causata dalla presenza di tali circostanze sarà considerata dalle Parti come circostanza che non comporta responsabilità per danni del Venditore, e fornirà una base per la variazione della data di consegna per il tempo corrispondente alla durata della forza maggiore e altre circostanze indipendenti dal Venditore. 3. In caso di sussistenza della forza maggiore, il Venditore è tenuto ad avvisare immediatamente l Acquirente. Se la forza maggiore impedisce l'esecuzione della fornitura per un periodo superiore a 6 mesi, l'acquirente ha il diritto di annullare l'ordine non ancora realizzato, senza alcun effetto per le azioni passate e senza incorrere in costi finanziari aggiuntivi. L annullsamento dell ordine da parte dell'acquirente a causa di Forza Maggiore non può aver luogo prima della fine della data di consegna supplementare inefficace, fissata al Venditore per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. da parte del Venditore, con la minaccia che, dopo la sua scadenza l Acquirente avrà il diritto di annullare l'ordine. 4. In caso di annullamento da parte dell'acquirente dell'ordine per i motivi di cui sopra, l'acquirente non ha alcun diritto di risarcimento per inadempimento o per cattiva esecuzione del contratto di consegna, o dell ordine, da parte del Venditore. 5. Qualsiasi responsabilità del Venditore per i danni è limitata ai casi di violazione delle disposizioni essenziali dei termini e condizioni commerciali, condizioni di consegna o di

conferma delle condizioni dell ordine, ed include esclusivamente le azioni/ommissioni derivanti da colpa intenzionale e/o negligenza. 6. È esclusa la responsabilità oggettiva. La responsabilità per danni copre solo le solite, tipiche, prevedibili, al momento della conferma dell'ordine dal Venditore, conseguenze dirette di azioni colpose / omissioni, e non include i cosiddetti danni indiretti e la perdita di profitti. 7. Le consegne parziali sono accettabili, in quanto siano giustificate, tecnicamente possibili e non espongano nessuna Parte del contratto ad eventuali danni, altri inconvenienti o difficoltà. 5. Reclami per difetti 1. L Acquirente segnala i diritti di garanzia sul modulo di reclamo del Venditore, (RMA). Il Venditore si riserva il diritto di non esaminare i diritti di garanzia segnalati. inviati in un altro modo. Il modulo RMA si tova sulla pagina web del Venditore. 2. Il Venditore entro 7 giorni dalla data di ricezione del modulo RAM corretto, avviserà l Acquirente sul risultato dell esaminazione di questa richiesta. 3. Il Venditore può rifiutare il rispetto della scadenza del termine di applicazione dei diritti di garanzia in caso di irregolarità nell attività della sua azienda a causa delle limitazioni di importazione /esportazione e /o da altre leggi, o da altre circostanze imprevedibili. 4. La Garanzia non copre: a) i danni causati non per colpa del Venditore, in particolare provocati dalle condizioni atmosferiche o altri fattori esterni; b) difetti derivanti dal trasporto improprio, stoccaggio e utilizzo, in particolare l'uso della merce per lo scopo previsto; c) usura derivante dal normale uso del prodotto. 5. La responsabilità del Venditore a titolo di garanzia è limitata al valore della merce stabilito secondo il prezzo di acquisto e non include il diritto di chiedere il rimborso dei profitti persi a causa di merce difettosa, in particolare, non copre la compensazione per la mancanza di uso del prodotto e associata al rischio di richieste di garanzia, inconvenienti o costi. Il Venditore non è responsabile dei danni causati da prodotti difettosi o danneggiati. 6. La garanzia è esclusa

6. Regolamenti speciali e complementari nel commercio internazionale 1.Se la sede dell'acquirente o la filiale si trova al di fuori della Repubblica di Polonia il Venditore: a) non assume nessuna responsabilità in relazione all'ammissibilità d uso dei beni consegnati di cui al presente contratto, secondo la legge del Paese di destinazione; il Venditore inoltre non è responsabile per le tasse lì calcolate. b) non è responsabile per gli ostacoli alla consegna causati da azioni dell autorità statale, in particolare per le restrizioni di esportazione e di importazione. 7. Legge applicabile, luogo di adempimento dell obbligo, foro competente 1. La legge applicabile al Contratto o all Ordine è esclusivamente la legge della Repubblica di Polonia, anche se una delle parti è stabilita in un altro paese e /o la merce deve essere tutta o in parte consegnata in un altro paese. Qualsiasi controversia relativa alla validità, l interpretazione o l'applicazione del Contratto o dell Ordine sarà risolta mediante la giurisdizione esclusiva dei tribunali della sede competente territorialmente del Venditore. Si abroga l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG), firmato a Vienna il 11.04.1980. Tuttavia, il Venditore si riserva il diritto di portare la controversia ai tribunali competenti per un dato stabilimento a cui la merce era consegnata, o ai tribunali competententi territorialmente per l'acquirente. 2. Il luogo per l esecuzione di tutte le disposizioni di questo contratto è la sede del Venditore. Nel caso in cui per il luogo di esecuzione del Contratto sarà necessario applicare le regole in materia di esportazione dal territorio della Repubblica di Polonia, verranno applicate le condizioni in vigore non esentando da tali regolamenti, e il Contratto definirà il metodo d adempimento dei relativi obblighi. 8. Altre disposizioni 1. Nel caso in cui singole disposizioni del presente contratto risultassero inefficaci o inapplicabili, le restanti disposizioni del presente Contratto rimarranno in vigore. Nel caso di cui sopra, le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci o inapplicabili con altre disposizioni che realizzeranno nel modo più completo possibile per la finalità commerciale delle disposizioni sostituite e le intenzioni delle Parti.

2. Questi Termini e Condizioni Generali sono state redatte in lingua polacca, inglese, tedesca e italiana. In caso di dubbio interpretativo del contenuto, è vincolante interpretazione versione in lingua polacca.

Allegato n. 1 Tolleranze della Schiuma : Larghezza +/- 2% Lunghezza +/- 4% Spessore Schiuma di PE 0,6mm Schiuma PE 0,8mm 0,3-0,7mm 0,6-0,9mm Schiuma PE 1,0mm and over +/- 10%