Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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DIREZIONE GENERALE Prot. n. 2201 del 30 ottobre 2012 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante Norme per la diffusione e la valorizzazione dell imprenditoria giovanile in agricoltura ; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all art. 1 comma 1068, l istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria iniziale di 10 milioni all anno per il quinquennio 2007/2011, successivamente ridotta a 5 milioni, a partire dall anno 2009, ai sensi dell art. 60 della legge 133/2008; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12; VISTO il Regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/08 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); VISTO il decreto a firma del Ministro delle politiche agricole n. 12828 del 12 giugno 2012, emanato in attuazione del comma 1074 della legge n. 296/2006, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo; CONSIDERATO che il decreto sopracitato prevede, all art. 1, l attuazione della Misura 2 - Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili, con l obiettivo di favorire l innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori ed Istituzioni pubbliche di ricerca, per favorire il trasferimento di conoscenze nelle realtà imprenditoriali, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell ambito di piccole e medie imprese agricole condotte da giovani agricoltori, in collaborazione con Istituti di ricerca, destinando, a valere sulle risorse finanziarie 2011, per l attuazione della predetta misura la somma di 1.500.000,00; RAVVISATA l opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca industriale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 800/08, rivolta alle piccole e medie imprese nel settore dell agricoltura condotte da giovani imprenditori; DECRETA: Art. 1 (Progetti di ricerca per PMI agricole) 1. E indetta una procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca industriale nel settore dell agricoltura, compresa l acquacoltura, proposti da una o più piccole e medie

DIREZIONE GENERALE imprese condotte da giovani imprenditori agricoli 1, da realizzare attraverso la collaborazione con non più di due organismi di ricerca 2. 2. Per progetti di ricerca industriale, ai sensi della disciplina comunitaria, si intende: attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. 3. I progetti dovranno avere una durata massima di ventiquattro mesi. Art. 2 (Risorse finanziarie) 1. L importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui all art. 1 è pari ad 1.500.000,00. 2. Le risorse, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere incrementate in caso di disponibilità aggiuntiva di risorse finanziarie per attivare il maggior numero di progetti risultati idonei. 3. Il contributo concesso, calcolato sulla base della spesa ammissibile, non potrà, in ogni caso, essere superiore a 150.000,00 per un singolo progetto. Art. 3 (Soggetti proponenti) 1. Possono presentare un progetto di ricerca di cui all art. 1, le piccole e medie imprese anche costituite in forma societaria 3, operanti nel settore dell agricoltura, condotte da giovani imprenditori agricoli. Nel caso di società (di persone, società cooperative ed s.r.l.) per la verifica del requisito anagrafico si fa riferimento a quanto disposto dall art. 2, commi c) ed e) della legge 441/98. 4 1 Età inferiore ai 40 anni (cfr. Legge n. 441/98). 2 Da intendersi ai sensi della definizione di cui all art. 30, comma 1, del Regolamento CEE 800/2008, recante la definizione di «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca (nel settore) di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un influenza su simile Ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti. 3 Di seguito chiamate genericamente imprese, sia che si tratti di imprese singole, che in forma associata (cooperative, s.s., s.n.c. s.a.s. s.r.l.). 44 c) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice il requisito di giovane imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto può essere posseduto anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

DIREZIONE GENERALE 2. Il requisito anagrafico deve essere posseduto alla scadenza per la presentazione della domanda. 3. Le imprese possono presentare i progetti anche in collaborazione tra loro, ferma restando la chiara imputabilità della quota progettuale a ciascuna di esse. 4. Ogni impresa può partecipare ad un solo progetto. 5. Il progetto deve prevedere la collaborazione effettiva tra imprese ed organismi di ricerca, di cui all art. 1, individuando tra questi ultimi l organismo destinatario del contributo concesso a beneficio dell intero progetto. Art. 4 (Temi prioritari oggetto dei progetti) 1. Nella selelzione dei progetti di cui all art. 1, si intende dare priorità ai seguenti temi di maggiore rilevanza per il comparto nell attuale fase: a) applicazione di tecniche innovative volte all utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, nel quadro della direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; b) applicazione di tecniche innovative di difesa contro gli organismi nocivi con particolare riferimento alle principali problematiche fitosanitarie emergenti; c) applicazione di sistemi innovativi di rilevazione del benessere degli animali poligastrici da carne, nel quadro delle indicazioni fornite al riguardo dall EFSA; d) applicazione di tecniche innovative per la gestione sostenibile delle risorse idriche; e) applicazione di strategie innovative per la gestione multifunzionale dell impresa agricola. Art. 5 (Contributo) 1. Il contributo pubblico non può essere superiore, secondo quanto disposto dall art. 31, commi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008, al 75% dei costi ammissibili del progetto presentato. 2. Il progetto deve prevedere la collaborazione effettiva tra le imprese e gli organismi di ricerca e devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni, di cui all art. 31, comma 4, del citato Regolamento: a) nessuna impresa da sola sostiene oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto; b) gli organismi di ricerca sostengono, complessivamente, almeno il 10%, e non oltre il 40%, dei costi ammissibili del progetto; c) gli organismi di ricerca hanno il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da essi svolte; e) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

DIREZIONE GENERALE d) i risultati del progetto devono essere ampiamente diffusi attraverso convegni oppure tramite pubblicazioni o inseriti in banche dati di libero accesso o divulgati tramite software libero o open source. Art. 6 (Modalità di presentazione della proposta di progetto) 1. La proposta di progetto, pena l esclusione, deve essere predisposta utilizzando l Allegato 1, modelli A) B) e C) al presente decreto, secondo quanto indicato nelle relative note di compilazione e nell Allegato 2. 2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) lettera di trasmissione firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (impresa/e); b) statuto e atto costitutivo degli organismi di ricerca di diritto privato coinvolti nel progetto; c) copia della carta di identità del legale rappresentante del soggetto proponente; d) copia della carta di identità, per ciascuno dei giovani imprenditori agricoli coinvolti; e) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese. 3. La proposta di progetto potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole - Mipaaf. 4. La proposta di progetto, accompagnata dalla documentazione elencata al precedente comma 2, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2012 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole, Direzione Generale dello sviluppo rurale Ufficio - Ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: a) consegna a mano: da effettuarsi presso la sede del Mipaaf, all indirizzo sopra indicato, Ufficio - Ricerca e sperimentazione, III Piano, Stanza 76 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30; b) a mezzo raccomandata A.R.: il recapito della documentazione entro detto termine rimane ad esclusivo rischio del mittente; c) tramite posta elettronica certificata all indirizzo cosvir4@pec.mpaaf.gov.it: tale trasmissione deve essere effettuata da postazione PEC. 5. Nel caso in cui vengano adottate le modalità di cui alle lettere a) e b) deve essere inviata una copia della proposta, in formato elettronico, all indirizzo: disr4@mpaaf.gov.it. 6. Non saranno accettate proposte progettuali pervenute oltre la data e l orario sopraindicati, anche se spedite precedentemente alla scadenza. Art. 7 (Costi ammissibili) 1. Sono ammissibili i costi secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 31, comma 5, così come descritti nell Allegato 2.

DIREZIONE GENERALE 2. I costi per il personale dipendente a tempo indeterminato delle istituzioni pubbliche di ricerca potranno essere ammessi solo a titolo di quota di cofinanziamento del progetto, non a carico del contributo pubblico. 3. Le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca sono ammissibili nella misura massima del 10%, calcolato sul totale delle voci di spesa ammissibili. 4. Le spese per il coordinamento del progetto, incluse la valutazione in itinere ed ex post dell efficacia, sono ammissibili nella misura massima del 5%, calcolato sul totale delle voci di spesa ammissibili. 5. Non saranno ammesse spese sostenute prima della data di registrazione del decreto di concessione del contributo. Art. 8 (Valutazione dei progetti) 1. Qualora venissero riscontrati, nella proposta di progetto presentata, vizi di forma sanabili, verrà richiesta l integrazione della documentazione a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata PEC. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, entro i termini indicati, la proposta di progetto sarà considerata inammissibile. 2. La valutazione dei progetti ammessi sarà effettuata da una commissione di esperti, nominata con separato provvedimento del Direttore generale dello sviluppo rurale, composta da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente. 3. A ciascun progetto sarà attribuito un punteggio in centesimi, sulla base dei criteri indicati nell Allegato 3. I progetti, per essere ritenuti idonei al contributo, dovranno aver conseguito un punteggio di almeno 70/100. 4. La commissione può proporre, per i progetti valutati come idonei, eventuali rimodulazioni di spesa, sulla base della coerenza tra le attività di ricerca e il preventivo finanziario, che dovranno essere espressamente accettate dal proponente. 5. Nella valutazione dei progetti si procederà separatamente per ciascuno dei temi prioritari, di cui all art. 4 e si formerà una sesta graduatoria relativa ai progetti presentati che non facciano riferimento ad alcuna priorità. 6. La commissione conclude il procedimento con la stesura delle graduatorie di merito, e la trasmette alla Direzione Generale dello sviluppo rurale, per la relativa approvazione e contestuale pubblicazione sul sito internet del Mipaaf. Art. 9 (Concessione del contributo, valutazione in itinere ed erogazione del contributo) 1. Saranno innanzitutto ammessi al contributo i primi due progetti idonei per ciascun tema prioritario, secondo le graduatorie di cui all art. 8. 2. Ove residuino risorse finanziarie, in esito a quanto stabilito ai sensi del comma 1, saranno ammessi al contributo, tra tutti i restanti progetti, quelli con punteggio più elevato, secondo le graduatorie di cui all art. 8, sino alla capienza complessiva.

DIREZIONE GENERALE 3. Con il decreto ministeriale di concessione del contributo a favore dei progetti di cui ai commi 1 e 2, saranno individuati, tra gli altri dati del progetto, l Ente destinatario del contributo incaricato del coordinamento operativo ed amministrativo ed il coordinatore scientifico del progetto e saranno fissate le modalità della valutazione in itinere in rapporto alla progressiva realizzazione del progetto stesso. 4. L organismo incaricato del coordinamento deve trasmettere le relazioni tecniche, tra cui la relazione intermedia relativa alla prima metà della durata del progetto, approvate dal coordinatore scientifico, che illustrino l andamento delle attività del progetto, secondo quanto stabilito nel decreto di concessione di cui al comma 3. 5. L erogazione del contributo, subordinatamente in ogni caso alla disponibilità di cassa del capitolo di bilancio destinato all iniziativa in questione, avverrà con le seguenti modalità: a) anticipazione, sino al 65% del contributo concesso, previa apposita dichiarazione di regolare avvio delle attività da parte di tutte le unità operative partecipanti al progetto e presentazione di idonea fidejussione assicurativa o bancaria da parte dei soggetti privati coinvolti nel progetto, relativamente alla quota ad essi destinata; b) liquidazione parziale, sino al complessivo 80% del contributo concesso, previa valutazione della relazione intermedia di cui al comma 4 e verifica del rendiconto delle spese sostenute per almeno il 70% dell anticipazione; c) saldo della quota residua del contributo, previa valutazione dei risultati finali ottenuti e verifica delle spese sostenute. Art. 10 (Esenzione) 1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008. Una sintesi delle informazioni relative alla misura d aiuto in questione è trasmessa alla Commissione. 2. Il presente regime di aiuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della sintesi delle informazioni relative al regime d aiuto sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea e sul sito web della Commissione. Art. 11 (Pubblicazione) 1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Mipaaf. Roma, 30 ottobre 2012 IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Cacopardi