Parma QUARTA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

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Parma QUARTA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

DECRETO INTERMINISTERIALE 04 MARZO 2013 in vigore dal 19 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n 67 del 20.03.2013 SICUREZZA SUL LAVORO E SICUREZZA STRADALE Geom. Nicola Fadda

Decreto Legislativo n 81/2008 e s.m.i. TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 161 - Campo di applicazione Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. IERI Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. 2 bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e emanato il regolamento per l individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Decreto Legislativo n 81/2008 e s.m.i. TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO OGGI Il decreto interministeriale individua, ai sensi dell articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità Articolo 2 Procedure di apposizione della segnaletica stradale 1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (es: concessionarie autostradali) e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17 (DVR), 26 (DUVRI, Informativa rischi ecc.), 96 (POS) e 100 (PSC) del d.lgs. n. 81/2008.

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nel divieto non rientrano i seguenti casi: lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti); lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione;

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Presegnalazione di inizio intervento Sbandieramento Regolamentazione del traffico con movieri I criteri minimi vengono ricondotti alle attività di: Spostamento a piedi Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti Attraversamento a piedi delle carreggiate Veicoli operativi Modalità di sosta o di fermata del veicolo Fermata e sosta del veicolo in galleria Discesa dal veicolo Ripresa della marcia con l autoveicolo Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina Entrata ed uscita dal cantiere Strade con una corsia per senso di marcia Strade con più corsie per senso di marcia

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Situazioni di emergenza Principi generali di intervento Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o più operatori Rimozione di ostacoli dalla carreggiata Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza Segnalazione di interventi all interno di gallerie con una corsia per senso di marcia Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata Prelevamento della segnaletica dall autoveicolo Trasporto manuale della segnaletica Installazione della segnaletica Rimozione della segnaletica per fine lavori Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce cantiere mobile un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all ora

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Articolo 3 Informazione e formazione 1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione ed addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all articolo 2 2. La durata e i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nell allegato II

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall accordo Stato-Regioni di cui all articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Destinatari dei corsi I corsi sono diretti a: lavoratori adibiti all installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico; preposti alle attività di cui all articolo 1 del presente decreto Articolazione e contenuti del percorso formativo Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione del cantiere; rimozione del cantiere; manovre di entrata ed uscita dal cantiere; interventi in emergenza.

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Argomenti Durata Docenti Modulo Giuridico Normativo Modulo Tecnico 1 ora per i Lavoratori 3 ore per i Preposti 3 ore per i Lavoratori 5 ore per i Preposti Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla). Almeno 70% di risposte corrette per passare alla seconda parte e non ripetere i due moduli teorici. RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale. Personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali Modulo Pratico 4 ore per i Lavoratori 4 ore per i Preposti Prova di verifica finale (prova pratica). In caso di mancato superamento della prova si ripete il modulo pratico. Personale con esperienza professionale nel campi dell addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità nella circolazione stradale

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 Sedi della formazione Data la specificità dell intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso. Modulo di aggiornamento L aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teoricopratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche. I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente decreto

grazie per l attenzione