del 10 maggio 1910 (Stato il 1 gennaio 1997)



Documenti analoghi
Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione 1

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Codice delle obbligazioni

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Codice delle obbligazioni

Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione 1

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

Codice civile svizzero

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Schema della procedura d esecuzione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Legge federale sul commercio ambulante

Nota Informativa. Distribuito da

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Contratto internazionale di Agenzia

del 3 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2010) Capitolo 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

M A R I G L I A N O BANDO DI GARA OGGETTO: GARA DI PUBBLICO INCANTO PER APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IL RESPONSABILE RENDE NOTO

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Art. 54 decreto legge

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

COMUNE DI LIVORNO U.O. VA CONTRATTI AVVISO D ASTA. Per vendita autovetture di proprietà comunale adibite ad autovetture

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

S T A T U T I. della ASSOCIAZIONE ENO GASTRONOMICA I GIGLIATI. con sede a Novazzano

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

1

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

Comunicazione di atti scritti a un autorità

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

CONDIZIONI CONTRATTUALI

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi 1

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

UTILIZZO DELLE CESSIONI DI CREDITO

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

FONDO PATRIMONIALE (artt C.C.)

BANDO DI VENDITA ALL INCANTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

La normativa in corso dal per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

Domanda: C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Codice delle obbligazioni

TRIBUNALE DI PADOVA *** FALLIMENTO: X Group s.p.a. in liquidazione n. 177N/2013 AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Transcript:

Regolamento concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile 1908 sui contratti d assicurazione (RPAss) 1 281.51 del 10 maggio 1910 (Stato il 1 gennaio 1997) Il Tribunale federale svizzero, in applicazione dell articolo 15 della legge federale sull esecuzione e sul fallimento 2 (LEF), 3 decreta: I. Assicurazione contro i danni Art. 1 Procedendo al pignoramento od al sequestro di un bene corporeo, l ufficiale di esecuzione dovrà informarsi dal debitore se il bene pignorato o sequestrato sia assicurato ed eventualmente presso di chi. In caso affermativo, darà avviso all assicuratore dell avvenuto pignoramento o sequestro avvertendolo che, in base all articolo 56 della legge federale del 2 aprile 1908 4 sul contratto d assicurazione (detta qui di seguito «LCA»), il pagamento di eventuali indennità non potrà, sino a nuovo avviso, essere validamente operato che in mano dell ufficio. Art. 2 Se il pignoramento o il sequestro diventa caduco (per recesso, estinzione dell esecuzione, pagamento, ecc.) senza che si proceda alla realizzazione, l ufficio ne darà immediato avviso all assicuratore. Art. 3 Nel caso che tutti i beni compresi in un contratto di assicurazione (art. 54 LCA 5 vengano realizzati in una esecuzione od in un fallimento, l atto di realizzazione farà menzione dell assicurazione esistente. Se tutti i beni assicurati vengono aggiudicati CS 3 96 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 (RU 1996 2917 3490). 2 RS 281.1 3 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 (RU 1996 2917 3490). 4 RS 221.229.1 5 RS 221.229.1 1

281.51 Esecuzione e fallimento ad una sola persona, l ufficio darà immediata comunicazione all assicuratore del trapasso di proprietà in favore dell aggiudicatario. II. Assicurazione di persone A. Pignoramento Art. 4 1 Ove in mancanza di altri beni sufficienti a coprire il credito pel quale ha luogo l esecuzione si debbano pignorare dei diritti derivanti da un contratto d assicurazione di persone conchiuso dal debitore, e risulti che il coniuge od i discendenti del debitore, senza essere in possesso della polizza, sono designati come beneficiari (art. 80 LCA 6 ), l ufficio inviterà il debitore, e se queste informazioni non possono essere da lui ottenute, l assicuratore, a indicargli in modo preciso, al caso anche colla produzione della polizza: a. il nome ed il domicilio del beneficiario o dei beneficiari; b. la data della clausola beneficiaria e la sua forma (orale o scritta, disposizione fra vivi o per causa di morte). 7 2 Questi dati devono figurare nel verbale di pignoramento o essere portati a cognizione del creditore mediante comunicazione speciale, se il processo verbale gli venne già rimesso. Contemporaneamente l ufficio assegnerà al creditore un termine di dieci giorni per dichiarare se riconosce o meno che i diritti in questione non sono sottoposti all esecuzione forzata. In difetto di contestazione, o se il creditore dichiara di voler impugnare la clausola beneficiaria coll azione revocatoria, il pignoramento cade a riguardo dei diritti derivanti dal contratto d assicurazione. Art. 5 1 Contestando il creditore in tempo utile che i diritti derivanti dal contratto d assicurazione siano esclusi dall esecuzione forzata, l ufficio gli assegna un nuovo termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari allo scopo di far dichiarare la nullità della loro designazione, avvertendolo che essa sarà considerata come riconosciuta se l azione non è introdotta nel termine suddetto. 8 2 Se l azione è stata iniziata in tempo utile, il debitore non potrà, giusta l articolo 96 della LEF, disporre dei diritti staggiti sino a decisione della causa. Durante questo spazio di tempo non decorrono i termini previsti all articolo 116 della LEF. 6 RS 221.229.1 7 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 8 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 2

Diritti derivanti da polizze d'assicurazione 281.51 Art. 6 1 Quando il debitore o un terzo pretendono che la polizza sia stata rimessa al beneficiario od ai beneficiari ed essa porti una rinuncia scritta al diritto di revocare la designazione (art. 79 LCA 9 ), o quando il debitore allega di aver rinunciato in altro modo legale e definitivo a questo diritto, il debitore o i terzi che pretendono escluderla dall esecuzione forzata sono tenuti, se gli altri beni del debitore non bastano per coprire il credito pel quale ha luogo l esecuzione, d indicare all ufficio, oltre ai dati di cui all articolo 4 capoverso 1 lettere a e b, la data alla quale la polizza venne rimessa al beneficiario od ai beneficiari. 2 L ufficio comunicherà queste indicazioni al creditore, avvertendolo che non si procederà al pignoramento dei diritti derivanti dall assicurazione se non ne viene fatta espressamente domanda. 3 Se il creditore chiede il pignoramento, l ufficio, rimettendogli copia del verbale di pignoramento, gli assegna un termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari al fine di far dichiarare la nullità della loro designazione come tali, avvertendolo che l inosservanza di questo termine avrà per effetto la caducità del pignoramento. 10 4 L introduzione dell azione in tempo utile produrrà gli effetti indicati più sopra all articolo 5. Art. 7 Il creditore conserva il diritto di impugnare con l azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF) la designazione del beneficiario, sia che non abbia contestato in tempo utile l esclusione dei detti diritti dall esecuzione forzata, sia che sia rimasto soccombente nella causa in contestazione. Art. 8 Quando un decreto di sequestro indica come oggetto da sequestrare i diritti derivanti per lo stipulante da un contratto di assicurazione di persone, che il debitore o un terzo pretende non essere sottoposti all esecuzione forzata, in virtù dell articolo 79 capoverso 2, o 80 della LCA 11, il sequestro sarà eseguito nonostante la clausola beneficiaria. Il debitore o i terzi forniranno tuttavia le indicazioni complementari reclamate agli articoli 4 e 6 del presente regolamento 12 e l ufficio procederà a stregua dei precedenti articoli 4 capoverso 2, e 5. 9 RS 221.229.1 10 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 11 RS 221.229.1 12 RU 1996 3490 3

281.51 Esecuzione e fallimento Art. 9 13 Se un terzo pretende un diritto di pegno sui diritti di assicurazione pignorati o sequestrati, l ufficio soprassederà all apertura del procedimento di cui agli articoli 106 a 108 della LEF per l accertamento di questo diritto di pegno, fino a che sarà definitivamente decisa la questione della validità della designazione beneficiaria a sensi degli articoli 4 a 6 e 8 del presente regolamento 14. B. Fallimento Art. 10 1 Quando la designazione del beneficiario venne fatta in modo da escludere l esecuzione forzata (art. 79 cpv. 2, e 80 LCA 15 ), i diritti derivanti da un assicurazione di persone non possono essere liquidati nel fallimento dello stipulante, a meno che la clausola beneficiaria sia stata dichiarata assolutamente nulla o revocabile a sensi degli articoli 285 e segg. della LEF in una causa intentata ai beneficiari dalla massa o da un sol creditore, giusta il disposto dell articolo 260 della LEF, oppure sia divenuta caduca per effetto di un atto equipollente a un giudizio. 2 L assicuratore è tenuto ad informare giusta l articolo 4 capoverso 1. 16 Art. 11 Se un creditore pretende che sia stato costituito in pegno a suo profitto un diritto derivante pel fallito da una assicurazione di persone, con clausola beneficiaria a sensi dell articolo 10 precedente, l amministrazione del fallimento deciderà anzitutto se intende promuovere azione per contestare la validità della clausola beneficiaria. In caso di decisione negativa darà facoltà ai creditori di intentare causa per proprio conto a sensi dell articolo 260 della LEF. Art. 12 17 Ove la clausola beneficiaria venga riconosciuta o l azione tendente a contestarla venga respinta con sentenza o altro atto equivalente, il pegno non sarà liquidato nel fallimento, ma si applica l articolo 61 del regolamento 18 del 13 luglio 1991 19 concernente l amministrazione degli uffici dei fallimenti. 13 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 14 RU 1996 3490 15 RS 221.229.1 16 Introdotto dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 17 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 18 RU 1996 3490 19 RS 281.32 4

Diritti derivanti da polizze d'assicurazione 281.51 Art. 13 20 Art. 14 Nel caso che i beneficiari rinuncino alla clausola beneficiaria o che essa sia stata revocata dal fallito o dichiarata nulla o revocabile dal giudice, l amministrazione del fallimento deciderà in graduatoria o in un supplemento alla medesima, sull ammissione del diritto di pegno e del credito garantito dal pegno e procederà alla liquidazione del pegno. C. Realizzazione di diritti derivanti da assicurazioni sulla vita Art. 15 Dovendosi in una esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione di pegno od in un fallimento nei casi previsti dagli articoli 10 e 14 procedere alla realizzazione di diritto dipendente da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore, l ufficio di esecuzione o di fallimento inviterà l assicuratore, a stregua dell articolo 92 della LCA 21, ad indicargli il valore di riscatto al momento previsto per la realizzazione e, occorrendo, trasmetterà le indicazioni fornitegli all Ufficio federale delle assicurazioni per sottoporle al suo controllo. Art. 16 1 Se la realizzazione deve avvenire a mezzo di pubblico incanto, la vendita sarà pubblicata almeno un mese prima. L ufficio menzionerà nell avviso la natura del diritto derivante dall assicurazione ed il nome del debitore, indicando ugualmente il valore di riscatto, stabilito in conformità dell articolo 15 precedente. 2 L avviso dovrà inoltre contenere l invito al coniuge ed ai discendenti del debitore che intendono far uso del diritto di cessione loro accordato dall articolo 86 della LCA 22, di fornire, al più tardi quattordici giorni prima della data stabilita per l incanto, la prova del consenso dato dal debitore, e di versare in pari tempo all ufficio il valore di riscatto, o se vi fu costituzione in pegno del diritto d assicurazione e il credito garantito da pegno è superiore al valore di riscatto, l importo del credito garantito, nonché le spese d esecuzione, sotto comminatoria che, non facendolo, il diritto di ottenere la cessione si riterrà perento. 23 3 Nella misura in cui il coniuge e i discendenti non gli sono noti, l ufficio includerà l avviso nel bando. 24 20 Abrogato dal n. I del R del TF del 5 giu. 1996 21 RS 221.229.1 22 RS 221.229.1 23 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 24 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 5

281.51 Esecuzione e fallimento Art. 17 La prova del consenso del debitore sarà fornita mediante dichiarazione scritta del debitore, di cui l ufficio potrà chiedere la legalizzazione, o mediante dichiarazione verbale del debitore all ufficiale di esecuzione, se questi conosce personalmente il debitore. La dichiarazione verbale dovrà essere registrata a protocollo e firmata dal debitore. Art. 18 Se nel termine a ciò fissato, una o più persone rivendicano la cessione dei diritti derivanti dall assicurazione sulla vita e se l ufficiale di esecuzione o di fallimento ha dei dubbi sulla loro qualità di coniuge o di discendenti del debitore, egli esigerà che abbiano a giustificarla questa loro qualità mediante atto di stato civile o altro atto ufficiale, prima di procedere alla cessione. Art. 19 1 Se più aventi diritto esigono che la cessione venga loro fatta collettivamente, essi sono tenuti a designare un mandatario comune al quale possa essere consegnata la polizza in loro nome. La cessione sarà constatata dall ufficiale di esecuzione e di fallimento per iscritto sulla polizza stessa. 2 Se più aventi diritto domandano invece che la cessione venga loro fatta individualmente ed esclusivamente, e se ognun d essi ha fornito la prova del consenso del debitore, ognuno di essi sarà tenuto a versare provvisoriamente il valore di riscatto, ma la cessione sarà sospesa fintanto che non sia stato dichiarato con sentenza, o con atto equipollente, a chi spetti il diritto di ottenerla. 3 Nel frattempo, le somme ricevute verranno depositate; se il creditore ne fa domanda, gli verrà tuttavia pagato l importo al quale ha diritto. 4 L incanto sarà in ogni caso revocato immediatamente con indicazione dei motivi della revoca. Art. 20 1 Se fu costituito un pegno su diritti derivanti dall assicurazione e se la somma pagabile per la cessione è superiore all importo del credito garantito, e delle spese d esecuzione, l eccedenza spetterà al debitore, rispettivamente alla massa, a meno che da uno dei beneficiari non venga allegato un diritto su detta somma a sensi degli articoli 4 a 11 del presente regolamento 25. 2 Tuttavia se il debitore si oppone al versamento nelle mani di un terzo, l importo resterà depositato fino a che non sia stato stabilito con giudizio, o con atto equipollente, a chi spetti. 25 RU 1996 3490 6

Diritti derivanti da polizze d'assicurazione 281.51 Art. 21 Nel fallimento la vendita privata a sensi dell articolo 256 della LEF di un diritto derivante da un assicurazione sulla vita, non potrà aver luogo se prima non sia stata data facoltà al coniuge ed ai discendenti del fallito di far uso del loro diritto di cessione entro un termine prestabilito. L ufficio procederà conformemente ai disposti degli articoli 17 a 20 del presente regolamento 26 ; un invito in via di bando non sarà tuttavia rivolto agli aventi diritto, che qualora non sia noto il loro domicilio. Art. 22 L attestazione da rilasciarsi dall ufficio di esecuzione o dall amministrazione del fallimento a termini dell articolo 81 della LCA 27, consiste in una dichiarazione certificante il rilascio di un atto definitivo di carenza di beni contro il debitore, o l apertura del fallimento, e la data di questi atti. In questa dichiarazione sarà menzionata altresì la sua destinazione a servire di prova per la surroga nei diritti del debitore derivanti dal contratto di assicurazione. Art. 23 La presente ordinanza entrerà in vigore il 1 luglio 1910. 26 RU 1996 3490 27 RS 221.229.1 7

281.51 Esecuzione e fallimento 8