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DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 5732 DEL 18/04/2005 Identificativo Atto n. 425 Oggetto: URGENTI MISURE IGIENICO SANITARIE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA (SOTTOTIPO H5N2) NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI DELLA REGIONE LOMBARDIA IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA RICHIAMATO il proprio D.D.U.O. n 1514 del 7 febbraio 2005, Linee Guida per la prevenzione ed il controllo dell influenza aviaria a bassa virulenza in Lombardia ; CONSIDERATO che in alcuni allevamenti di tacchini da carne a fine ciclo della provincia di Brescia, nel corso della attività di sorveglianza prevista dal D.D.U.O. n 1514/2005, sono state riscontrate delle positività sierologiche al virus influenzale; CONSIDERATO che il Centro Nazionale di Referenza per l influenza aviare, ha comunicato in data 14 aprile 2005 l isolamento del virus influenzale, sottotipo H5N2, in un allevamento di tacchini da carne risultato positivo all esame sierologico; RITENUTO opportuno adottare urgenti misure igienico sanitarie e di biosicurezza negli allevamenti avicoli della Regione Lombardia, al fine di contenere la diffusione dell infezione; VISTI gli art. 3 e 18 della L.R. 23.7.1996, n.16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti; VISTA la d.g.r. n. 15655 del 18.12.2003 Disposizioni a carattere organizzativo (5 provvedimento 2003) (di concerto con l Assessore Colozzi); VISTO il D.D.G. n. 4138 del 15.03.2004 avente per oggetto: Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative e delle Strutture della Direzione Generale Sanità Delega di materie al Direttore Vicario ; D E C R E T A 1. Nel territorio della Regione Lombardia, al fine di contenere la diffusione dell infezione da virus influenzale, sottotipo H5N2, si applicano i provvedimenti urgenti di cui all Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso. 2. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore. Dott. Mario Astuti 1

Pagina 1 di 6 ALLEGATO A - DDUO 5732 del 18/Aprile/2005 : PROVVEDIMENTI SANITARI DA ADOTTARE A SEGUITO DELL INSORGENZA DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA In considerazione dell accertamento di focolai di IA (virus H 5 N 2 ) nella provincia di Brescia, sono istituite: - una zona di protezione del raggio 1 Km attorno ai focolai (All. 1) - una zona di restrizione delle movimentazioni del raggio di 10 Km attorno ai focolai (All. 2) comprendente comunque tutti i comuni delle ASL di Brescia e Mantova ricadenti nella Zona di Vaccinazione di Emergenza (All. 3) - una zona di sorveglianza comprendente il rimanente territorio della Lombardia Provvedimenti specifici per la Zona di Protezione 1) abbattimento dei volatili presenti negli allevamenti infetti. L autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimità dell epoca di macellazione. Qualora si proceda alla macellazione controllata, gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane dall esito dell esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche; 2) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio; 3) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati; 4) ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende; 5) indagine epidemiologica effettuata in collaborazione con l OEVR; 6) divieto di introduzione ed accasamento di volatili; 7) controlli sierologici e virologici come di seguito indicato, da concludersi entro il 21/04/05: sierologici: n 10/20 campioni di sangue in tutti gli allevamenti di a) tacchini da carne b) galline ovaiole per la produzione di uova da consumo c) riproduttori d) anatre e oche, anche annesse ad aziende agrituristiche e/o allevamenti rurali e) svezzatori virologici in tutti gli allevamenti di a) tacchini (10 tamponi tracheali) b) anatre e oche (pool di feci)

Pagina 2 di 6 ALLEGATO A - DDUO 5732 del 18/Aprile/2005 8) individuazione, rintraccio e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; 9) destino delle uova da cova prodotte in allevamenti situati in zona di protezione, direttamente ad un incubatoio identificato dall autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova stesse e dei relativi imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità di tali partite di uova. I pulcini nati da tali uova possono essere destinati esclusivamente ad un unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato i periodi di vuoto biologico e vuoto sanitario previsti dalle norme di biosicurezza; 10) controllo delle movimentazioni all interno della zona; 11) divieto di movimentazione in uscita degli animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga, potranno essere autorizzate le sotto indicate movimentazioni in uscita, nel rispetto delle seguenti condizioni: vincolo sanitario preavviso di 48 ore al Servizio Veterinario della ASL competente per l allevamento di destino accordo tra i Servizi Veterinari Regionali nel caso di movimentazioni verso allevamenti di altre regioni i pulcini di un giorno: a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo. Nel caso in cui gli allevamenti da riproduzione siano sottoposti a vaccinazione ai sensi del PVE, devono essere testati gli animali sentinella le pollastre non vaccinate: a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico; inoltre, se possibile in relazione alla taglia dell animale, nelle 48 ore precedenti la movimentazione tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale. Trascorsi 15 gg. dall accasamento gli animali nell allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli sierologici e virologici. Qualora questi animali provengano da allevamenti situati in ZVE e siano destinati ad allevamenti anch essi situati in ZVE, l autorità sanitaria di destinazione, valutato il rischio epidemiologico, oltre agli accertamenti sopra riportati, potrà anche richiedere la loro vaccinazione con vaccino bivalente. Tale vaccinazione deve essere effettuata almeno 20gg prima del carico e deve essere preceduta da un accertamento sierologico (10/20 campioni) favorevole effettuato nei 5 giorni precedenti. le pollastre vaccinate: a condizione che siano destinate ad un allevamento da produzione localizzato nella ZVE e, prima della movimentazione, siano state sottoposte con esito favorevole a: test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE); ispezione Veterinario Ufficiale nelle 48 ore precedenti l inizio del carico; prelievo, da parte del Veterinario Ufficiale, dagli animali sentinella di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico e, nelle 24 ore precedenti l inizio del carico, di 10 tamponi tracheali; la selvaggina, a condizione che: sia liberata esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia; nei 10 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale a tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione;

Pagina 3 di 6 ALLEGATO A - DDUO 5732 del 18/Aprile/2005 i volatili destinati alla macellazione: a condizione che siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione situato nella zona di protezione o, in caso di impossibilità, in altro impianto della regione Lombardia designato dall Autorità sanitaria, ed a condizione che siano rispettati i tempi di carico previsti dalla normativa vigente. La macellazione in impianti di altre regioni deve essere concordata tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche. Il Servizio Veterinario competente per territorio concede l autorizzazione per il trasporto al macello solo previo: esito favorevole dell ispezione veterinaria ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico; per i carichi successivi della stessa partita, l ispezione deve essere ripetuta almeno ogni tre giorni fino allo svuotamento dell allevamento; per gli animali non vaccinati, esito favorevole del prelievo di almeno 10 campioni di sangue, effettuati nei 5 giorni precedenti il primo carico; inoltre, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, esito favorevole di 10 tamponi tracheali eseguiti nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi vanno ripetuti ogni 3 giorni per i carichi successivi (non devono essere effettuati nel caso di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1); Per i volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione, i campioni ufficiali di cui al precedente punto devono essere prelevati dagli animali sentinella; verifica che il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato; completamento dell attestazione sanitaria di scorta, a seconda del caso, con una delle seguenti indicazioni: macellazione controllata di animali sieropositivi a Influenza Aviaria volatili provenienti da allevamento situato nella zona di protezione da Influenza Aviaria. 12) gli svezzatori possono movimentare gli animali, ad esclusione dei tacchini, solo in Regione Lombardia ed a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale, a tampone tracheale eseguito nelle 48 h precedenti la movimentazione. Gli svezzatori devono garantire la rintracciabilità delle partite di animali commercializzati; 13) è vietata l introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna; 14) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili; 15) controllo da parte del Servizio Veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili; 16) nel focolaio si applicano le norme di indennizzo previste dalla legge 218/88; 17) le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 15 giorni dopo il completamento della macellazione o dell abbattimento di tutti i volatili dell ultimo allevamento risultato infetto o sospetto di infezione e dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell azienda infetta conformemente a quanto previsto dall allegato II del DPR 656/96 e dopo l esecuzione, con esito negativo, di un monitoraggio ufficiale negli allevamenti ancora in attività.

Pagina 4 di 6 ALLEGATO A - DDUO 5732 del 18/Aprile/2005 Provvedimenti specifici per la Zona di Restrizione 1) divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti sia a carattere familiare che intensivo 2) controlli sierologici e virologici come di seguito indicato, da concludersi entro il 21/04/05: accertamento sierologico (10/20 campioni di sangue) in tutti gli allevamenti di a) tacchini da carne b) riproduttori c) anatre e oche, anche annesse ad aziende agrituristiche e/o allevamenti rurali accertamento virologico in tutti gli allevamenti di a) tacchini (10 tamponi tracheali) b) anatre e oche (pool di feci) 3) divieto di movimentazione in uscita degli animali dalle aziende in cui si trovano In deroga, potranno essere autorizzate le sotto indicate movimentazioni in uscita, nel rispetto delle seguenti condizioni: vincolo sanitario preavviso di almeno 48 ore, al Servizio Veterinario della ASL competente per l allevamento di destino accordo tra i Servizi Veterinari Regionali, nel caso di movimentazioni verso allevamenti di altre regioni i pulcini di un giorno: a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo. Nel caso in cui gli allevamenti da riproduzione siano sottoposti a vaccinazione ai sensi del PVE, devono essere testati gli animali sentinella le pollastre non vaccinate: a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico; inoltre, se possibile in relazione alla taglia dell animale, nelle 48 ore precedenti la movimentazione tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale. Trascorsi 15 gg. dall accasamento gli animali nell allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli sierologici e virologici. le pollastre vaccinate: a condizione che siano destinate ad un allevamento da produzione localizzato nella ZVE e, prima della movimentazione, siano state sottoposte con esito favorevole a: test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE); ispezione Veterinario Ufficiale nelle 48 ore precedenti l inizio del carico; la selvaggina, a condizione che: sia liberata esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia; nei 10 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale a tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione; i volatili destinati alla macellazione: a condizione che siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione situato nella zona di restrizione o, in caso di impossibilità, in altro impianto della regione Lombardia designato dall Autorità sanitaria, ed a condizione che siano rispettati i tempi di carico previsti dalla normativa vigente.

Pagina 5 di 6 ALLEGATO A - DDUO 5732 del 18/Aprile/2005 La macellazione in impianti di altre regioni deve essere concordata tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Il Servizio Veterinario competente per territorio concede l autorizzazione per il trasporto al macello alle seguente condizioni: esito favorevole dell ispezione veterinaria ufficiale effettuata nelle 48 ore precedenti il primo carico per i tacchini da carne prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell antigene virale; il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato. l attestazione sanitaria di scorta riporti l indicazione: animali provenienti da allevamento situato nella zona di restrizione da Influenza Aviaria. 4) Gli svezzatori possono movimentare gli animali, ad esclusione dei tacchini purché nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale, al tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 h precedenti la movimentazione Gli svezzatori devono garantire la rintracciabilità delle partite di animali commercializzati; 5) è vietata l introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna 6) sono vietate fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili 7) le misure previste nella zona di restrizione rimangono in vigore almeno fino al 30/04/05

Pagina 6 di 6 ALLEGATO A - DDUO 5732 del 18/Aprile/2005 Provvedimenti specifici per la Zona di sorveglianza 1) intensificazione dell attività di vigilanza in tutti gli allevamenti avicoli per verificare l eventuale presenza di forme cliniche sospette riferibili ad IA e il rispetto delle norme di biosicurezza 2) controlli sierologici e virologici come di seguito indicato, da concludersi entro il 21/04/05: accertamento sierologico (10/20 campioni di sangue) in tutti gli allevamenti di a) tacchini b) riproduttori accertamento virologico (10 tamponi tracheali) in tutti gli allevamenti di a) tacchini. 3) la concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello dei tacchini da carne è subordinata all esecuzione, con esito favorevole, di: ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico; prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell antigene virale; 4) le misure previste nella zona di sorveglianza rimangono in vigore almeno fino al 30/04/05

Allegato 2 al DDUO n 5732 del 18/04/2005 CODICE_ALL Distretto COMUNE SPECIE_CAT 045CR101 CREMONA GABBIONETA BINANUOVA Broiler 045CR102 CREMONA GABBIONETA BINANUOVA Broiler 064CR101 CREMONA OSTIANO Tacchini da carne 064CR102 CREMONA OSTIANO Broiler 064CR103 CREMONA OSTIANO Broiler 064CR104 CREMONA OSTIANO Broiler 064CR105 CREMONA OSTIANO Ovaiole 064CR106 CREMONA OSTIANO Ovaiole 064CR107 CREMONA OSTIANO Broiler 064CR109 CREMONA OSTIANO Pollastre leggere 064CR110 CREMONA OSTIANO Broiler 064CR111 CREMONA OSTIANO Pollastre leggere 069CR101 CREMONA PESCAROLO ED UNITI Tacchini da carne 069CR103 CREMONA PESCAROLO ED UNITI Broiler 069CR104 CREMONA PESCAROLO ED UNITI Polli riprod 069CR108 CREMONA PESCAROLO ED UNITI Broiler 069CR109 CREMONA PESCAROLO ED UNITI Tacchini da carne 093CR102 CREMONA SCANDOLARA RIPA D'OGLIO Tacchini da carne 114CR101 CREMONA VOLONGO Broiler 114CR103 CREMONA VOLONGO Broiler 114CR104 CREMONA VOLONGO Tacchini da carne 114CR105 CREMONA VOLONGO Commerciante 114CR106 CREMONA VOLONGO Tacchini da carne 114CR107 CREMONA VOLONGO Capponi

Allegato 3 al DDUO n 5732 del 18/04/2005 Zona di restrizione Pagina 1 di 3 Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare con vaccino bivalente (H5-H7) Regione Lombardia Provincia Comune Porzione ACQUAFREDDA ALFIANELLO BAGNOLO MELLA BASSANO BRESCIANO BORGOSATOLLO BRESCIA SUD A4 CALCINATO SUD A4 CALVISANO CAPRIANO DEL COLLE CARPENEDOLO CASTENEDOLO SUD A4 CIGOLE DELLO DESENZANO DEL GARDA SUD A4 FIESSE FLERO GAMBARA GHEDI GOTTOLENGO ISORELLA LENO LONATO SUD A4 MANERBIO MILZANO MONTICHIARI MONTIRONE OFFLAGA PAVONE DEL MELLA PONCARALE PONTEVICO POZZOLENGO SUD A4 PRALBOINO QUINZANO D'OGLIO REMEDELLO REZZATO SUD A4 SAN GERVASIO BRESCIANO

Allegato 3 al DDUO n 5732 del 18/04/2005 Zona di restrizione Pagina 2 di 3 SAN ZENO NAVIGLIO SENIGA VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA VISANO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CAVRIANA CERESARA GOITO GUIDIZZOLO MARMIROLO MEDOLE MONZAMBANO PONTI SUL MINCIO ROVERBELLA SOLFERINO VOLTA MANTOVANA Ex Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare con vaccino monovalente (H7) Comune AZZANO MELLA BARBARIGA BERLINGO BORGO SAN GIACOMO BRANDICO CASTEGNATO CASTEL MELLA CASTELCOVATI CASTREZZATO CAZZAGO SAN MARTINO CHIARI COCCAGLIO COLOGNE COMEZZANO-CIZZAGO CORZANO ERBUSCO LOGRATO LONGHENA MACLODIO MAIRANO ORZINUOVI ORZIVECCHI OSPITALETTO PALAZZOLO SULL'OGLIO POMPIANO Porzione Provincia SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4

Allegato 3 al DDUO n 5732 del 18/04/2005 Zona di restrizione Pagina 3 di 3 PONTOGLIO ROCCAFRANCA RONCADELLE ROVATO RUDIANO SAN PAOLO TORBOLE CASAGLIA TRAVAGLIATO TRENZANO URAGO D'OGLIO VILLACHIARA ACQUANEGRA SUL CHIESE ASOLA BIGARELLO CANNETO SULL'OGLIO CASALMORO CASALOLDO CASALROMANO CASTEL D'ARIO CASTEL GOFFREDO CASTELBELFORTE GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MARIANA MANTOVANA PIUBEGA PORTO MANTOVANO REDONDESCO RODIGO RONCOFERRARO SAN GIORGIO DI MANTOVA VILLIMPENTA SUD A4 SUD A4