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COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 26 Del 12-04-2012 COPIA Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. L anno duemiladodici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: TAGLIAVINI ANDREA P MORINI DANILO P BIRZI CRISTIAN P TORRI MAURIZIO P BERTOLINI TOMMASO P RICCIARDI SARA A FRANCIA GIORGIO P CORRADI CORRADO P BRAGLIA LORENZO A PASINI LIANA P RINALDINI ROBERTA P CANOVI GIOVANNI P CHIESI IVENS P ROSSI ALESSANDRO P SETTI STEFANO P INCERTI LUCA P BEN ROMDHANE RAMZI P ROMANI SAURO P GIAMPIETRI ANNA MARIA P GAMBARELLI MAURIZIO P GHIDONI ITALO P ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 2. Assessori esterni: Assume la presidenza il Signor GAMBARELLI MAURIZIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: SETTI STEFANO GHIDONI ITALO CANOVI GIOVANNI Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

OGGETTO: Imposta Municipale Propria IMU Determinazione aliquote e detrazioni per l anno 2012. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento; RICHIAMATO l art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce le seguenti aliquote di base dell imposta, che possono essere modificate con delibera del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997: - l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; - l aliquota per l abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento e il Comune può modificare in aumento o in diminuzione l aliquota sino a 0,2 punti percentuali; - l aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento e il Comune può ridurre l aliquota fino allo 0,1 per cento; - il Comune può ridurre l aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; RITENUTO necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote di base, e ritenuto in particolare: a) di aumentare di 0,05 punti percentuali l aliquota ridotta per l abitazione principale e relative pertinenze; b) di mantenere invariata l aliquota base per gli alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998; c) di aumentare l aliquota base di 0,14 punti percentuali per gli alloggi concessi in locazione con tipologia contrattuale diversa da quella indicata al precedente punto b); d) di aumentare l aliquota base di 0,14 punti percentuali per gli alloggi che rimangono vuoti e non locati per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01.01.2012; e) di aumentare l aliquota base di 0,14 punti percentuali per gli alloggi realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione e rimasti invenduti per un periodo non superiore a 2 (due) anni calcolati a partire dalla data di accatastamento dell unità immobiliare;

f) di aumentare l aliquota base di 0,14 punti percentuali per gli alloggi concessi in comodato a parenti e affini fino al 3 grado (figli, genitori, nonni, fratelli, zii, suoceri, generi e nuore, cognati) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente; g) di aumentare l aliquota base di 0,3 punti percentuali per gli alloggi tenuti a disposizione, non concessi in locazione a terzi o non concessi in comodato a parenti, non ricompresi nelle fattispecie di cui ai precedenti punti d), e), f); h) di aumentare l aliquota base di 0,11 punti percentuali per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente al gruppo catastale D e alle categorie catastali C/1 e C/3 ; i) di aumentare l aliquota base di 0,3 punti percentuali per le aree fabbricabili; j) di mantenere invariata l aliquota base per i terreni agricoli; k) di mantenere invariata l aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; l) di aumentare l aliquota base di 0,14 punti percentuali per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti; RITENUTO opportuno stabilire, per permettere il controllo sulla corretta applicazione delle aliquote, che la sussistenza dei requisiti per di cui ai precedenti punti b) (alloggio locato a canone concordato), d) (alloggio non locato da meno di 2 anni) ed f) (alloggio in comodato a parenti) dovrà essere autocertificata da ogni soggetto passivo mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell imposta annuale; RICHIAMATO il medesimo art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale prevede che: - dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; - per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra indicata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200; EVIDENZIATO che a norma dell art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011: - è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento; - la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria; - le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 15.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni; RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria, approvato in data odierna; VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; UDITI gli interventi pubblicati sul sito dell Ente e conservati in apposito CD; CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: Consiglieri presenti: n. 19 Voti di astensione: n. 1 (Birzi Cristian Gruppo Quattro Castella Democratica) Consiglieri votanti: n. 18 Voti contrari: n. 6 (Corradi Corrado, Pasini Liana, Canovi Giovanni e Rossi Alessandro Gruppo PDL-Lega Nord; Incerti Luca e Romani Sauro Gruppo Il Quinto Colle ) Voti favorevoli. n. 12; DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale propria anno 2012: a) Abitazione principale e relative pertinenze 0,45 % b) c) d) Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998 Alloggi vuoti e non locati per un periodo continuativamente non superiore a 2 anni alla data del 01.01.2012 Alloggi concessi in comodato a parenti e affini fino al 3 grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente 0,76 % 0,9 % 0,9 % e) Alloggi realizzati per la vendita dalle imprese di costruzione e rimasti invenduti per un periodo non superiore a 2 anni calcolati a partire dalla data di accatastamento dell unità immobiliare 0,9 % f) Alloggi tenuti a disposizione o non concessi in locazione a terzi, non 1,06 %

g) ricompresi nelle fattispecie di cui ai precedenti punti c), d), e) Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti esclusivamente al gruppo catastale D e alle categorie catastali C/1 e C/3 0,87 % h) Aree fabbricabili 1,06 % i) Terreni agricoli 0,76 % l) Fabbricati strumentali all attività agricola 0,2 % m) Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate 0,9 % 3) di stabilire che la sussistenza dei requisiti per l applicazione delle aliquote di cui ai precedenti punti b), c) e d) dovrà essere autocertificata da ogni soggetto passivo mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare all ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell imposta annuale; 4) di determinare le seguenti detrazioni per l anno 2012: a) in misura pari a Euro 200,00 (duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200,00; 5) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1 gennaio 2012; 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; 7) di dichiarare, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in virtù dell urgenza del provvedimento con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti: n. 19 Voti di astensione: n. 1 (Birzi Cristian Gruppo Quattro Castella Democratica) Consiglieri votanti: n. 18 Voti contrari: n. 6 (Corradi Corrado, Pasini Liana, Canovi Giovanni e Rossi Alessandro Gruppo PDL-Lega Nord; Incerti Luca e Romani Sauro Gruppo Il Quinto Colle ) Voti favorevoli: n. 12.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica (Art. 49 D. Lgs. 267/2000) Data: 06-04-2012 Il Responsabile del servizio F.TO ROSSI MAURO PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile (Art. 49 D. Lgs. 267/2000) Data: 06-04-2012 Il Responsabile del servizio F.TO ROSSI MAURO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. IL PRESIDENTE F.TO GAMBARELLI MAURIZIO SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Lì, 20-04-2012 SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA Copia conforme all originale per uso amministrativo. Lì, 20-04-2012 SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-2012, ai sensi dell art.134, della legge n.267/00. Lì, 13-04-2012 SEGRETARIO GENERALE F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA Copia conforme all originale per uso amministrativo. Lì, 20-04-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA