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20.1.2017 L 16/37 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/98 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2017 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'unione di cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2017) 123] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'unione solo da territori e paesi terzi autorizzati e che debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva. Nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione ( 2 ) figura il modello di certificato sanitario. (2) Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da effettuarsi su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ( 3 ) o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 4 ). (3) Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno richiedere ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test siano certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel modello di certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine. (4) La voce concernente la data di applicazione o di lettura del trasponditore o del tatuaggio di cani, gatti o furetti nella parte I del modello di certificato sanitario è stata interpretata erroneamente da alcuni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del modello di certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE. (6) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'unione di partite di cani, gatti e furetti, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla normativa dell'unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, ( 1 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. ( 2 ) Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20). ( 3 ) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

L 16/38 20.1.2017 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Per un periodo transitorio avente termine il 30 giugno 2017, gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2017 conformemente al modello figurante nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o giugno 2017. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 4 Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAIS Membro della Commissione

20.1.2017 L 16/39 ALLEGATO Nell'allegato, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'unione di cani, gatti e furetti

L 16/40 20.1.2017

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