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Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 27/06/2014 Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc. Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e Politiche Giovanili Oggetto dell'atto: D. LGS. 297/94 - CALENDARIO SCOLASTICO PER L'A.S. 2014/2015.

Alla stregua dell istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO a) che il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche approva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare all art. 74, comma 3, prescrive che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale c onclusione nel mese di luglio degli esami di Stato; VISTO l art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede, tra le competenze regionali, le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico; VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 5, co. 2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline; RICHIAMATI a) la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ; b) la competenza statale in relazione alla determinazione, per l intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale; c) la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94; d) l articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali; PRESO ATTO a) delle festività nazionali fissate dalla normativa statale: tutte le domeniche; il 1 novembre, festa di tutti i Santi; l 8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, Santo Stefano; il 1 gennaio, Capodanno il 6 gennaio, Epifania; il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1 maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica); RITENUTO a) che le vacanze natalizie si svolgono dal 22 al 31 dicembre 2014 e dal 2 al 5 gennaio 2015; b) che le vacanze pasquali si svolgono dal 02 al 07 aprile 2015; c) che sono, inoltre, sospese le attività didattiche il 17 febbraio 2015, ultimo giorno di carnevale;

RILEVATO a) che la Regione Campania intende conservare e rinnovare la memoria della tragedia dell olocausto e quella degli italiani e di tutte le vittime delle foibe nonché rinnovare e potenziare la propria azione sui temi dell educazione alla legalità, alla democrazia ed alla cittadinanza responsabile al fine di sviluppare nei giovani una coscienza civile ed educarli a coniugare l importanza dello studio con una pratica di comportamenti ispirati al rispetto della vita e delle persone, b) che è opportuno celebrare: il giorno 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come giorno della memoria al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; il giorno 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell esodo giuliano-dalmata; il giorno19 marzo festa della legalità istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell impegno e della memoria; nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare; CONSIDERATO necessario determinare un calendario dell attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto; RITENUTO, altresì, opportuno stabilire a) per tutti gli ordini e i gradi d istruzione e per i percorsi formativi: la data di inizio delle lezioni il giorno 15 settembre 2014; la data di termine delle lezioni il giorno 10 giugno 2015; b) per le scuole dell infanzia: la data di termine delle attività il giorno 30 giugno 2015; RILEVATO a) che le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio...) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all Assessorato regionale all Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all Ambito territorialmente competente; b) che, nel periodo successivo al 10 giugno 2015 e sino al 30 giugno 2015, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie; RILEVATO, altresì, a) che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d istituto debitamente motivati e deliberati dall istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l avvio delle lezioni in particolare: per esigenze derivanti dal Piano dell Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è

n. 47 del 9 Luglio 2014 necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; per esigenze connesse a specificità dell istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione all Assessorato regionale all Istruzione. Detta comunicazione va inviata anche all Ufficio Scolastico Regionale e all Ambito territorialmente competente; b) che la Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che, in fase di attuazione, si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo; DATO ATTO che, sulla proposta di calendario scolastico, sono stati sentiti, in data 18 giugno 2014, l Ufficio Scolastico Regionale, le Amministrazioni Provinciali della Campania e le OO. SS. di categoria, che hanno condiviso le date di avvio e termine delle lezioni; PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi DELIBERA 1. di approvare il calendario scolastico 2014/2015, determinato come segue: 1.1 per tutti gli ordini e i gradi d istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio il giorno 15 settembre 2014 e terminano il giorno 10 giugno 2015, per un totale previsto di n. 206 giorni di lezione, ovvero di n. 205 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2015; 1.2 le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio...) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all Assessorato regionale all Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all Ambito territorialmente competente; 1.3 nel periodo successivo al 10 giugno 2015 e sino al 30 giugno 2015, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie. 1.4 di prendere atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: tutte le domeniche; il 1 novembre, festa di tutti i Santi; l 8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, Santo Stefano; il 1 gennaio, Capodanno il 6 gennaio, Epifania; il lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1 maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica); ed inoltre di stabilire le seguenti sospensioni delle attività didattiche: vacanze natalizie: dal 22 al 31 dicembre 2014, dal 2 al 5 gennaio 2015; vacanze pasquali: dal 02 al 07 aprile 2015; ultimo giorno di carnevale: 17 febbraio 2015; 1.5 di celebrare: il giorno 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come giorno della memoria al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; il giorno 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell esodo giuliano-dalmata; il giorno19 marzo festa della legalità istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell impegno e della memoria; nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare; 1.6 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d istituto debitamente motivati e deliberati dall istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l avvio delle lezioni in particolare: per esigenze derivanti dal Piano dell Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; per esigenze connesse a specificità dell istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione all Assessorato regionale all Istruzione. Detta comunicazione va inviata anche all Ufficio Scolastico Regionale e all Ambito territorialmente competente; 1.7 La Giunta Regionale può emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo. 2. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione Campania Settore Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, anche via e-mail all indirizzo dirittoallostudio@regione.campania.it, alla Direzione Scolastica Generale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie; 3. di dare incarico alla UOD 02 Istruzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili di comunicare tempestivamente il calendario deliberato alla Direzione Scolastica

Generale per la Campania per l'esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane; 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it.