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Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00185 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 642/17 S.N. Roma, 11 luglio 2017 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI OGGETTO: Trattamento economico di missione Indennità supplementare di viaggio e rimborso nel caso di utilizzo di mezzo proprio senza autorizzazione. Con lettera del 22 maggio 2017 (Allegato n. 1), la nostra Segreteria Provinciale di Padova è intervenuta nei confronti del Questore di quella provincia e del Dirigente del II Reparto Mobile a causa del mancato riconoscimento dell indennità supplementare prevista dall art. 14, comma 1, della legge 836/1973 1 nel caso in cui il personale comandato in missione abbia optato per il rimborso forfettario previsto dall art. 13, comma 12, del dpr 51/2009 2. Più in particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle citate norme, la nostra Segreteria Provinciale denunciava che a tutti i Poliziotti padovani, comandati in servizio di missione in regime forfettario, non viene contabilizzata e quindi corrisposta la prevista indennità supplementare in quanto, a giudizio degli Uffici Contabili sia della Questura che del Reparto Mobile, la stessa non sarebbe normativamente prevista. Di contro - evidenziava il COISP di Padova - detta indennità veniva regolarmente pagata al personale di altre Forze di Polizia, come giustamente previsto dalla normativa vigente. In risposta a tale intervento il Questore di Padova emanava in data 15 giugno u.s. una nota avente ad oggetto: «Trattamento economico di missione DPR nr. 51/09 - art. 13, comma 12 (indennità supplementare viaggio con trattamento economico forfettario); DPR nr. 51/09 - art. 13, comma 1 (rimborso biglietto ferroviario per utilizzo mezzo non di proprietà dell Amministrazione)» (Allegato n. 2), con la quale puntualizzava che «Questo Ufficio ha interpellato il Ministero dell Interno-Servizio TEP in merito alla corretta attribuzione, al personale della Polizia di Stato, delle indennità e dei rimborsi previsti dalla normativa in oggetto» e che - «In riferimento all art. 13 comma 12 DPR 51/09, il Ministero dell Interno, con nota prot. nr. 333- G/II.2464 dell 8 giugno 2017, ha chiarito che: nell individuare i rimborsi e le somme da corrispondere al dipendente che esercita tale facoltà, stabilisce anche che il forfetario è espressamente alternativo al trattamento economico di missione vigente, della cui struttura l indennità supplementare fa parte integrante ed a cui il dipendente, esercitando la scelta per il forfettario, conseguentemente rinuncia» - «Relativamente all art. 13 comma 1 DPR 51/09, il Ministero dell Interno, con nota prot. nr. 333-G/II.2464 dell 8 giugno 2017, ha chiarito che: le tariffe nazionali sono calcolate su base chilometrica, si ritiene che 1 Si riporta l art. 14, comma 1, della legge 836/1973: In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.. 2 Si riporta l Art. 13, comma 12, del DPR 51/2009: L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio..

Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00185 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it - www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA il metodo di conteggio debba far riferimento al tariffario chilometrico ( ). Il citato tariffario è reperibile sul sito internet di Trenitalia ed è costantemente aggiornato. L utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggiore onere, non giustificato, nel caso della scelta del mezzo non di proprietà dell Amministrazione.». Ciò premesso, va innanzitutto sottolineato che l interpretazione delle citate norme che avrebbe fornito il «Ministero dell Interno-Servizio TEP», con la nota riportata dal Questore di Padova, è assolutamente errata e, come sovente accade in questa Amministrazione, è chiaramente finalizzata a garantire dei risparmi di spesa sulla pelle dei Poliziotti e in barba ai loro diritti. Quanto all indennità supplementare prevista dall art. 14, comma 1, della legge 836/1973, l art. 13, comma 12, del dpr 51/2009 prevede che «L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente.». Il rimborso della somma forfettaria, quindi, viene corrisposto «in alternativa al trattamento economico di missione» MA «oltre al rimborso delle spese di viaggio». e l indennità supplementare in argomento è prevista non in aggiunta all indennità di trasferta ma «in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio» e pertanto va pure corrisposta ed il personale che esercita la facoltà di fruire del rimborso forfettario in luogo dell indennità di trasferta conseguentemente NON vi rinuncia affatto! Quanto invece al rimborso del biglietto ferroviario per l utilizzo di un mezzo non di proprietà dell Amministrazione, al cui riguardo il Questore di Padova ha pure inteso interpellare il Ministero, è da ricordare innanzitutto che la norma che statuisce tale rimborso, l art. 13, comma 1, del dpr 51/2009, afferma che: «Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario...». Pretendere pertanto che ai fini del rimborso della «somma nel limite del costo del biglietto ferroviario... il metodo di conteggio debba far riferimento al tariffario chilometrico reperibile sul sito internet di Trenitalia» e che «L utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggiore onere, non giustificato» vuol significare, anche questa volta, lucrare sui diritti dei Poliziotti, facendo scempio dell esatto significato delle norme contrattuali. Ora, ciò che più fa specie è il fatto che le suddette negazioni di ben chiare disposizioni normative - come di altre che a breve rappresenteremo in diversa sede - provengono sempre da una medesima Amministrazione (quella della Pubblica Sicurezza, il nostro Dipartimento, chi gestisce il personale della Polizia di Stato) tra le tante che fanno parte del Comparto Sicurezza e Difesa e le cui norme contrattuali sono le medesime! Giusto per fare un esempio, il Comando Generale della Guardia di Finanza, in un Compendio in materia di trattamento economico accessorio del personale, approvato dal Comandante Generale Gen, C.A. Saverio Capolupo con provvedimento del 20.05.2016 recante prot. 0161543/2016, chiarisce che - quanto all indennità supplementare sulle spese di viaggio, «l art. 14, primo comma, della legge n. 836/1973 prevede che al personale inviato in missione compete, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, un indennità supplementare finalizzata a rimborsare forfetariamente le spese accessorie relative al viaggio (uso di mezzi di percorso ordinario da e per le stazioni, facchinaggio per il trasporto bagaglio, ecc.)», che «il beneficio economico in parola è connesso all indennità di trasferta e compete allorquando sorge il diritto alla corresponsione della stessa» e che «la stessa indennità compete anche in caso di liquidazione della missione con il metodo del rimborso forfettario»; - quanto invece al rimborso del biglietto ferroviario per l utilizzo di un mezzo non di proprietà dell Amministrazione (artt. 13, comma 1, e 36, comma 1, del dpr 51/2009) la norma prevede «che al Pagina 2

Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00185 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it - www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA personale delle Forze di polizia.. compete il rimborso di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario di 1ª classe, qualora utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione, senza la prevista autorizzazione», che tale rimborso deve far riferimento al costo del «primo treno utile in rapporto all orario di partenza e di rientro da e per la sede di trasferta» e che «qualora tale rimborso debba essere quantificato con riferimento ad uno dei treni Alta Velocità deve essere presa a riferimento la tariffa base disponibile sia per i treni Frecciarossa che per Italo relativamente ai livelli di servizio denominati, rispettivamente, Business e Prima». Tutto ciò premesso, chiarito il fatto che ancora una volta il Servizio TEP si ingegna nel fornire interpretazioni unilaterali - peraltro non previste da alcuna norma - volte a danneggiare economicamente il personale della Polizia di Stato, si prega codesto Ufficio di intervenire con cortese urgenza al fine di ristabilire il rispetto degli artt. 14, comma 1, della legge 836/1973 e 13, comma 1, del dpr 51/2009, così come correttamente fanno le altre Amministrazione del Comparto. In attesa di riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP Pagina 3