Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Documenti analoghi
Tit del 29/04/2016

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 24/09/2014

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 4/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CERATTI / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1635/13) L AUTORITÀ

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

DELIBERA n.118/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI COSTANZO/VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n.244/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA

Il giorno 24 aprile 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 642/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA SORVILLO/ VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 684/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

DELIBERA n. 718/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEGYCAR / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1386/13) L AUTORITA

Determinazione 20/2015 Definizione della controversia Musacchio XXX/Vodafone Omnitel B.V. + Telecom Italia s.p.a. IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 101/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUARINONI FRIULAN / TELETU S.P.A. (GU14 n.416/12) L AUTORITA

Delibera n. 338/11/CONS

DELIBERA n.125/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ABBATE/ TELECOM ITALIA S.P.A. TELETU S.P.A. (ORA VODAFONE OMNITEL N.V.) (GU14 n.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 197/2014 XXX / FASTWEB XXX

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giuseppe Costa /Telecom Italia S.p.A.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: definizione della controversia XXX LUBELLO / TELECOM ITALIA S.p.A.

DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 218/2014 XXX AVATANEO/ SKY ITALIA SRL

DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 118/13/CSP

Consiglio regionale della Calabria

DELIBERA N. 134/13/CSP

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Umberto Melani /Tiscali Italia S.p.A.//Telecom Italia S.p.A.

DELIBERA DL/142/15/CRL/UD del 11 settembre 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx SERRA / ANTEA xxx (LAZIO/D/54/2014)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 16/14/CIR

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5537/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

DELIBERA n. 100/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SPINELLA / TELETU S.P.A. (GU14 n.393/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 93/11/CIR. Definizione della controversia M. A./ Tiscali Italia S.p.A. (gu14/544/11) l Autorità

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA

Verbale n. 26 Adunanza del 16 novembre 2015

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consiglio Regionale della Calabria

DELIBERA n. 96/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOZIONI CASE LIGURIA / TELECOM ITALIA S.P.A. L AUTORITA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

DELIBERA n. 643/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROSSO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1082/13) L AUTORITA

INDENNIZZI AUTOMATICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Delibera n VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Co.Re.Com. ATTI /3943/GU14 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Deliberazione n. 18 del 10 luglio 2014

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n Oggetto: Definizione della Controversia GU14 64/2015 XXX ONLUS / TELECOM ITALIA SPA

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Sky Italia XX

DELIBERA N. 74/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IL CUNEO XXX / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

DELIBERAZIONE n. 21 del 27 settembre 2012

DELIBERA N. 102/10/CIR. Definizione della controversia Multi Opportunities Business/Molitel S.r.l. L AUTORITA

VERBALE DI VERIFICA DEI CONTI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. Sono soggetti all'obbligo della resa del conto giudiziale tutti coloro che

DELIBERA n.19/13/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PORTE A PORTE / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.105/13) L AUTORITA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO ARGOMENTO DELL ASSEMBLEA. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Il giorno 12/06/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

CITTÀ di AVIGLIANA. Provincia di TORINO. DETERMINAZIONE N. 264 del 29/07/2014. Proposta n. 264

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DELIBERA n. 25/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUERRA / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 731/11) L AUTORITA

Tit /1050 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom

COMUNE DI MAMMOLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA C.F Tel Fax URL:

DELIBERA N. 39/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BED LINE XXX DI XXX FIORENZA/FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA DE LUCA E VODAFONE OMNITEL N.V.

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

Transcript:

DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RANIELLO / SKY ITALIA S.R.L. / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1201/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS; VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS; VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi; VISTA l istanza del Sig. Raniello, del 5 agosto 2015; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante Il Sig. Raniello lamenta la mancata migrazione dell utenza telefonica n. 0817414xxx, da Telecom Italia S.p.A. a Fastweb S.p.A, e la conseguente mancata attivazione dei servizi da parte di quest ultimo, in esecuzione al contratto Sky&Fastweb, denominato Home Pack, stipulato in data 13 febbraio 2013.

In particolare, nell istanza introduttiva del procedimento, l istante ha dichiarato quanto segue: a. l utente, cliente del gestore Telecom Italia S.p.A., in data 13 febbraio 2013 ha aderito al contratto Sky&Fastweb denominato Home Pack che prevedeva, previa migrazione dell utenza, l attivazione dei servizi di telefonia (voce e ADSL) da parte di Fastweb S.p.A. e dei servizi di pay-tv da parte di Sky Italia S.r.l.; b. tuttavia, mentre Sky Italia S.r.l. ha adempiuto regolarmente alle prescrizioni contrattuali, l utenza n. 0817414xxx non è mai migrata in Fastweb S.p.A. che quindi non ha mai attivato i servizi di propria competenza; c. pertanto, l utente ha continuato a fruire dei servizi telefonici puntualmente erogati dal gestore Telecom Italia S.p.A. e a nulla sono valsi i numerosi reclami inviati a Fastweb S.p.A., rimasti tutti senza riscontro. In base a tali premesse, l utente ha chiesto: i. il rimborso dei canoni di abbonamento versati a Sky Italia S.r.l.; ii. il rimborso dei canoni di abbonamento versati a Telecom Italia S.p.A.; iii. la corresponsione dell indennizzo per mancata attivazione dei servizi telefonici da parte di Fastweb S.p.A.; iv. la corresponsione dell indennizzo per mancata risposta ai reclami inviati a Fastweb S.p.A. 2. La posizione degli operatori La società Sky Italia S.r.l., in relazione ai fatti oggetto di controversia, ha addotto che la mancata attivazione del servizio di telefonia da parte di Fastweb esula dall area di competenza di Sky. In particolare, per quanto attiene alla richiesta dell istante di restituzione dei canoni addebitati da Sky Italia S.r.l. l operatore ha precisato di aver fatturato al cliente esclusivamente l importo riconducibile al costo dell abbonamento ai propri servizi di pay-tv, i quali sono stati da Sky sempre regolarmente erogati e dall utente sempre regolarmente fruiti. La società Fastweb S.p.A., in primis ha addotto che le richieste di parte relative all indennizzo per mancata attivazione dei servizi telefonici e per mancata risposta al reclamo sono inammissibili in quanto non hanno formato oggetto del tentativo di conciliazione. In relazione ai fatti oggetto di controversia, l operatore ha poi rappresentato che, a fronte della PDA Home Pack sottoscritta dal Sig. Raniello in data 13 febbraio 2014, ha inviato a Telecom Italia S.p.A. due richieste di number portability del n. 0817414xxx, entrambe bocciate, e che i predetti impedimenti tecnici nell espletamento della procedura di portabilità sono stati prontamente comunicati al Sig. Raniello. A comprova della comunicazione effettuata all utente, l operatore ha prodotto copia di una schermata del software Remedy che traccia i contatti telefonici intercorsi tra l operatore e il proprio cliente. La società Telecom Italia S.p.A. ha addotto che la linea telefonica n. 0814474xxxrisulta intestata a Hobby Car di Raniello Vincenzo e che in riferimento alla stessa non è mai pervenuta alcuna richiesta di migrazione. 2

3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento come di seguito precisato. Preliminarmente, alla luce delle Linee Guida approvate con delibera n. 276/13/CONS dell 11 aprile 2013, si ritengono ammissibili le domande di parte relative all indennizzo per mancata attivazione dei servizi telefonici e per mancata risposta al reclamo, in ossequio al principio del favor utentis che nel caso di specie trova applicazione in quanto si ritiene che la pretesa di un indennizzo sia logicamente implicita e pertinente, a fronte del disservizio lamentato. In sede di udienza, Fastweb S.p.A. ha altresì rilevato l inammissibilità dell istanza di definizione stante la difformità tra il numero telefonico indicato nel formulario GU14 (081447xxx) e quello oggetto del contratto Home Pack dedotto in controversia (0817414xxx). In relazione a tanto, l utente ha rappresentato che per mero errore materiale nell istanza è stato indicato il n. 081447427; infatti, nel ribadire che l utenza interessata dal disservizio è la n. 0817414xxx, ha evidenziato che il tentativo di conciliazione, come risulta dal verbale del CORECOM Campania del 7 luglio 2015, è stato regolarmente esperito in relazione al contratto codice cliente n. 14551374, avente ad oggetto la numerazione 0817414xxx. Ciò stante, premesso che il codice cliente n. 14551374 è il medesimo indicato inequivocabilmente sia nell istanza di conciliazione che in quella di definizione e avendo constatato che solo Telecom Italia S.p.A. ha depositato memorie riferite al diverso contratto avente ad oggetto l utenza n. 0814474xxx(infatti sia le memorie depositate da Fastweb S.p.A. che quelle depositate da Sky Italia S.r.l. hanno ad oggetto la linea telefonica n. 0817414xxx), in sede di udienza è stato assegnato a Telecom Italia S.p.A. il termine ulteriore di quaranta giorni per produrre memorie e documentazione in riferimento alla mancata migrazione dell utenza n. 0817414xxx, accertato che era questa la linea oggetto dell istanza di definizione. Nel termine assegnato, tuttavia, l operatore non ha depositato alcuna documentazione in relazione alla fattispecie dedotta in controversia. Nel merito, la domanda dell utente di cui al punto i. non può trovare accoglimento in quanto, a fronte del regolare e incontestato adempimento da parte dell operatore Sky Italia S.r.l. delle prescrizioni contrattuali di competenza, non c è ragione per la quale l utente debba sottrarsi al versamento del corrispettivo. In particolare, addurre che il servizio di pay-tv per il Sig. Raniello non era essenziale rispetto a quello telefonico non esonera l instante dal pagamento dei canoni dovuti. Analogamente, la domanda dell utente di cui al punto ii. non può essere accolta atteso che il Sig. Raniello ha regolarmente fruito dei servizi telefonici correttamente erogati dall operatore Telecom Italia S.p.A., quindi a fronte della fruizione di un servizio si ritiene doveroso pagarne il corrispettivo. Diverse sono le considerazioni relative alla mancata migrazione dell utenza. Il gestore Fastweb S.p.A. ha dimostrato, mediante produzione di apposite schermate estratte dal sistema di interfaccia Eureka, che la procedura di migrazione non è andata a buon fine per impedimenti tecnici indipendenti dalla propria responsabilità, avendo ricevuto ripetuti KO dall operatore donating Telecom Italia S.p.A. che, viceversa, non ha provato che le causali di scarto notificate all operatore recipient fossero legittime in relazione alla disciplina vigente. 3

In particolare, si osserva che Telecom Italia S.p.A. non ha dimostrato di aver notificato a Fastweb S.p.A. causali di rifiuto coerenti con la causa che le ha generate, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e degli accordi tra le parti. Si rileva, altresì, che Fastweb S.p.A. non ha provato di aver reso adeguatamente edotto l utente in ordine agli impedimenti tecnici riscontrati nel corso della procedura stante il disconoscimento, da parte dell utente, dei contatti telefonici che l operatore ha addotto essere intercorsi al fine di adempiere ai propri oneri informativi. In relazione a tanto, ritenuto che la richiesta dell utente di cui al punto iii. meriti accoglimento, relativamente al periodo compreso dal 22 aprile 2013 (data in cui Telecom Italia S.p.A., donating, ha notificato a FW il primo KO alla richiesta di migrazione) al 24 febbraio 2014 (data in cui l utente ha comunicato a Fastweb S.p.A. l intenzione di recedere dal contratto), all istante deve essere riconosciuto l indennizzo di cui all articolo 3, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi, nella misura di euro 1,50 al giorno, per 308 giorni, per un totale di euro 462,00 (quattrocentosessantadue/00). In particolare, rilevato che il disagio patito dall utente è attribuibile al comportamento assunto nel caso di specie da entrambi i gestori, in applicazione al principio di equità espressamente richiamato anche nelle Linee Guida di cui sopra, si ritiene che l indennizzo così determinato debba essere corrisposto per metà, ovvero nella misura di euro 231,00 (duecentotrentuno/00), da Telecom Italia S.p.A. e per la restante metà, ovvero nella misura di euro 231,00 (duecentotrentuno/00), da Fastweb S.p.A. Infine, la richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami non può trovare accoglimento in quanto in atti non risultano reclami scritti, tantomeno l istante ha circostanziato il quando dei reclami via cavo rivolti all operatore Fastweb S.p.A. Per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), tenuto conto che la stessa ha presenziato sia all udienza di conciliazione presso il CORECOM che innanzi all Autorità, avvalendosi dell assistenza di un legale. UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità. DELIBERA Articolo 1 1. L Autorità accoglie parzialmente l istanza del Sig. Raniello, per le motivazioni espresse in premessa, nei confronti delle società Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., mentre rigetta l istanza avanzata dall utente nei confronti di Sky Italia S.r.l. 2. La società Fastweb S.p.A. è tenuta a liquidare, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell istante, oltre alla somma di euro 75,00 (settantacinque/00) per le spese di procedura, l importo di euro 231,00 (duecentotrentuno/00), maggiorato degli 4

interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza, a titolo di indennizzo, ai sensi dell articolo 3, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi. 3. La società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a liquidare, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell istante, oltre alla somma di euro 75,00 (settantacinque/00) per le spese di procedura, l importo di euro 231,00 (duecentotrentuno/00), maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza, a titolo di indennizzo, ai sensi dell articolo 3, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi. 4. Le società Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sono tenute a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. 5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259. 6. È fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell Autorità. Roma, 31 maggio 2016 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi 5