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LaPrevidenza.it, 17/10/2011

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COMUNE DI LONATE POZZOLO

ha pronunciato la presente

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- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

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N /2010 REG.SEN. N /2009 REG.RIC.

contro e con l'intervento di per l'annullamento

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contro e con l'intervento di per l'annullamento

Transcript:

N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 12125 del 2008, proposto da: Soc Demax Depositi e Trasporti Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B; contro Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Fratto, Egidio Mammone, con domicilio eletto presso Giuseppe Fratto in Roma, piazza Carlo Forlanini, 1; nei confronti di Soc Italarchivi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Guerzoni, con domicilio eletto presso Laura Terracciano in Roma, via Taranto, 21; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell AGGIUDICAZIONE GARA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA INFORMATIZZATA DEGLI ARCHIVI ALLA SOC ITALARCHIVI -

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Italarchivi Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato il 19 dicembre 2008 e depositato in pari data la Soc. DEMAX DEPOSITI e TRASPORTI S.p.A. ha impugnato gli atti relativi alla gara per l affidamento del servizio di custodia e gestione informatizzata degli archivi dell Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce: 1) violazione dell art. 14 del Capitolato speciale d appalto dell art. 75 del D.Lgs.vo n. 163/2006, del principio della par condicio e di libera concorrenza, dell art. 97 Cost: il deposito cauzionale dell aggiudicataria non corrisponde alle norme di gara, in quanto calcolato solo su una annualità e non sul triennio di durata dell appalto; 2) Violazione art. 14 del Capitolato, dell art. 42 del D.Lgs.vo n. 163/06. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di principi di par condicio e buon andamento, violazione art. 97 Cost.: l aggiudicataria ha omesso di dichiarare di aver svolto servizi identici a quello oggetto di gara in almeno un anno del triennio 2004, 2005 e 2006. A seguito d accesso agli atti, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti;

3) Violazione art. 48 D.Lgs.vo n. 163/06, art. 75 D.P.R. 445/2000. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione principi par condicio e buon andamento, violazione art. 97 Cost.; 4) Violazioen artt. 86 e 87 D.Lgs.vo n. 163/06 difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio della par condicio: la stazione appaltante non ha motivato in ordine alla congruità dell offerta, a seguito delle giustificazioni prodotte dall aggiudicataria. Costituitasi ITALARCHIVI S.r.l., aggiudicataria dell appalto, ha sostenuto l infondatezza del ricorso in quanto: il bando pubblicato sul sito web recava l importo a base di gara relativo ad una sola annualità, come anche indicato nel Capitolato speciale; le dichiarazioni sui requisiti tecnici sono conformi al bando, ed in particolare quella relativa all anno 2006; esse risultano provate con la documentazione prodotta; il giudizio di non anomalia dell offerta appare adeguatamente motivato seppure ob relationem alle giustificazioni. Costituitasi anche l Azienda Ospedaliera ha sostenuto l infondatezza del ricorso con argomentazioni analoghe a quelle prodotte dalla controinteressata. Con ordinanza collegiale n. 187/2009 la Sezione ha respinto l istanza cautelare; con ordinanza collegiale n. 1080/09 la Sezione V del Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento di primo grado sostenendo la fondatezza del primo motivo di gravame. Con memoria le parti hanno ribadito tesi e ragioni. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti di una gara indetta da Azienda ospedaliera per l affidamento del servizio triennale di custodia e gestione informatizzata degli archivi. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In particolare risulta fondato il primo motivo con il quale si evidenzia l insufficienza del deposito cauzionale dell aggiudicataria. Il bando di gara prevedeva infatti il deposito del 2% del prezzo base indicato nel bando. Nella G.U.C.E. era pubblicato il bando con la chiara indicazione che il valore dell appalto, per il triennio, era di 630.000,00 IVA esclusa; pertanto la cauzione doveva essere di 12.600,00; l aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità. L errore non può essere giustificato da presunto equivoco derivato dalla pubblicazione del bando anche sul sito web dell Azienda ospedaliera, in quanto con un minimo di diligenza la Società aggiudicataria avrebbe dovuto controllare gli atti ufficiali di pubblicazione del bando. Per giurisprudenza costante la produzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara comporta l esclusione dalla procedura concorsuale (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato Sez. V 28.2.2006 n. 882 e 13 marzo 2002 n. 1495). L aggiudicataria doveva pertanto essere esclusa dalla gara. Possono essere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. Considerate le situazioni di fatto, le spese di causa possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunle Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati: Mario Di Giuseppe, Presidente Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore Umberto Realfonzo, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO