CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 SEDI FARMACEUTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (ATTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER LA SALUTE PG. 161684 DEL 16.04.2008) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE Estratto dal verbale della terza seduta della Commissione giudicatrice del 18.09.2008. (omissis) L attività di servizio prestata a tempo parziale fino a 20 ore settimanali sarà valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali (Cons. Stato Sez. IV 25 marzo 2005, n. 1274) Ove mancasse la specificazione tempo pieno/tempo parziale, la stessa verrà considerata a tempo parziale. Ai fini della valutazione dell esercizio professionale la Commissione attribuirà i punteggi stabiliti dall art. 5 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 1 e dall art. 9 della Legge 08.03.1968 n. 221, adottando i seguenti criteri: 1. l anno di esercizio professionale viene computato con la seguente modalità: nel computo dei periodi valutabili sono considerati periodi anche non consecutivi effettuati in attività diverse di cui al comma 3 dello stesso art. 5, intendendo per anno un periodo di 365 giorni e, pertanto, il punteggio è stabilito in base ai giorni lavorati; 2. Ai fini della valutazione dei titoli relativi all esercizio professionale è applicato il criterio di miglior favore ai candidati (si valutano prioritariamente i periodi professionali che comportano il punteggio più alto), prescindendo dal mero criterio cronologico e tenuto conto delle maggiorazioni previste per i farmacisti rurali, così come previsto all art. 9 della Legge 221/68. 1 Art. 5 DPCM 298/94 Valutazione dei titoli. 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale 2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno. 3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. 1
3. Per quanto riguarda il periodo lavorativo, valutabile se almeno pari ad un anno e fino ad un massimo di 20 anni di servizio, si procederà in senso cumulativo. Per esempio, ad un candidato che abbia ipoteticamente svolto la professione per sei mesi come titolare e per altri sei mesi come collaboratore, verrà attribuito il punteggio relativo ad un anno di esercizio professionale. 4. Sono valutati i periodi di praticantato. Se il numero delle ore lavorate settimanalmente non è espressamente indicato, verrà considerato equivalente al part-time (50% del punteggio previsto per la categoria professionale) 5. Il tirocinio ospedaliero è valutato come previsto alla lett. d) dell art. 5 del DPCM 298/94. 6. Non sono valutati eventuali periodi di servizio prestati a titolo di volontariato. 7. Nel caso il candidato dichiari l esercizio della professione senza specificare la qualifica, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione stessa, viene assegnato il minor punteggio corrispondente alle condizioni di cui all art. 5 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298. Non saranno valutate attività professionale diverse dal quelle indicate nel citato art. 5. 8. Nel caso il candidato dichiari l esercizio professionale omettendo, anche parzialmente, il relativo periodo di riferimento temporale, non viene attribuito alcun punteggio; 9. Nel caso il candidato dichiari l esercizio professionale fornendo una indicazione generica del periodo (ad esempio: 2 anni, periodo giugno 1999 marzo 2001, ) viene attribuito il punteggio come se il candidato avesse indicato dal 1 giorno del mese di inizio al 1 giorno del mese di fine. 10. Nel caso sia dichiarato l esercizio professionale presso farmacia aperta al pubblico senza specificarne la tipologia (urbana o rurale), viene attribuito il minor punteggio corrispondente alla farmacia urbana; 11. In tutti i restanti casi nei quali la dichiarazione sia resa in modo incompleto, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione stessa, viene assegnato il minor punteggio corrispondente alle condizioni di cui dell art. 5 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298; 12. Dato atto che la documentazione comprovante i titoli posseduti è dettagliatamente indicata all art. 6 del Bando di Concorso Documentazione comprovante i titoli posseduti (allegati C,D,E,F) non saranno ritenuti valide copie di documenti, certificati, pubblicazioni prive di dichiarazione di conformità. Non sono valutati i titoli, sia di servizio che di studio e carriera, desumibili solo dal Curriculum Vitae eventualmente allegato alla domanda e quant altro non reso nella forma della dichiarazione sostitutiva. 13. L esercizio professionale prestato presso farmacie succursali viene considerato come prestato presso farmacie urbane. 14. Il periodo di servizio professionale da valutarsi al 50% (tempo parziale fino a 20 ore settimanali) sarà inserito nello specifico programma informatico con indicazione di una data finale tale da corrispondere alla metà dei giorni effettivamente prestati dal candidato nella qualifica da questi indicata. Ai fine di poter valutare in modo omogeneo le dichiarazioni rese dai candidati in relazione all eventuale esercizio professionale in corso al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, anche in presenza di differenti modalità di compilazione del dato temporale, la Commissione assume le seguenti indicazioni: 2
verrà considerato utile ai fini del calcolo dell'esercizio professionale l'intero intervallo di tempo dichiarato dal candidato se la data finale risulterà essere coincidente o precedente rispetto alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso; nell ipotesi in cui il candidato abbia indicato una data finale successiva rispetto alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, sarà ritenuta valida - ai fini del calcolo dell esercizio professionale - la data di sottoscrizione della domanda medesima; anche nel caso in cui il candidato abbia scritto, in alternativa ad una data finale (gg/mm/aa), una frase di chiara interpretazione per quanto attiene alla persistenza dell'esercizio professionale alla data di sottoscrizione della domanda, come ad esempio a tutt oggi oppure ancora in corso oppure a tempo indeterminato", si farà riferimento, per l'individuazione della data finale dell'intervallo di tempo da ritenersi utile ai fini del calcolo dell'esercizio professionale, alla data di sottoscrizione della domanda medesima o degli allegati D),E),F). Ai fini della valutazione dei titoli di studio e carriera la Commissione attribuirà i punteggi stabiliti dall art. 6 del DPCM 298/94 2, adottando le specificazioni relative ai punti a), c), e), h) del medesimo art. 6 di seguito riportate: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica: VOTO DI LAUREA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 110 E LODE SU 110 PUNTI 1,0 110 SU 110 PUNTI 0,9 109 SU 110 PUNTI 0,8 108 SU 110 PUNTI 0,7 107 SU 110 PUNTI 0,6 106 SU 110 PUNTI 0,5 105 SU 110 PUNTI 0,4 104 SU 110 PUNTI 0,3 103 SU 110 PUNTI 0,2 102 SU 110 PUNTI 0,1 101 SU 110 PUNTI 0,05 100 SU 110 PUNTI 0,025 2 art. 6 DPCM 298/94 Valutazione dei titoli di studio e di carriera 1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a. voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b. possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c. specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti 0,4 ; d. possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; e. pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; f. idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g. idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h. voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1. 3
Non sarà attribuito alcun punteggio a coloro che avranno dichiarato un voto di laurea pari o inferiore a 99 su 110. In caso di omessa indicazione del voto di laurea non viene assegnato alcun punteggio. c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi dell art. 80 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 o dell art. 8 della legge 30.11.1989 n. 398: per ogni specializzazione, a seguito del conseguimento del titolo: punti 0,1; per ogni borsa di studio, a completamento del periodo di svolgimento: punti 0,1. Sarà equiparata a borsa di studio l attività di lavoro autonomo svolta ai fini della ricerca della durata superiore all anno; il dottorato di ricerca, accessibile ai laureati in Farmacia o in CTF, a conseguimento del titolo: punti 0,1 per un totale massimo complessivo di punti 0,4. Il Presidente sottolinea che la Commissione stabilisce di assegnare il punteggio in base a criteri di equità che tengano conto che uno stesso candidato può aver conseguito una o più specializzazioni universitarie, una o più borse di studio ed il dottorato di ricerca, così da assegnare il punteggio in modo proporzionale ai titoli presentati. e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d esame, precisato quanto indicato all art. 6 del Bando di Concorso e precisamente:..per le pubblicazioni e gli altri lavori scientifici non sono ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozze di stampa e i titoli e/o documenti dovranno essere redatti in lingua italiana o in una lingua ufficiale dell Unione europea. Saranno pertanto valutate le pubblicazioni inerenti le materie di esame, considerando come pubblicazioni scientifiche solo quelle su riviste, non a carattere divulgativo, che abbiano un comitato scientifico di redazione/dotate di un sistema di referee. La Commissione acquisisce agli atti (Allegato C) l elenco delle riviste specializzate in argomenti di carattere sanitario a livello mondiale, con indicazione, per ognuna di queste, dell indice di Impact Factor. Saranno valutate con elevato fattore d impatto quelle comprese nella prima metà dell elenco citato che raggruppa le riviste per tema ed in ordine decrescente di fattore d impatto. Sono pertanto stabiliti i seguenti criteri di valutazione: elevato fattore d'impatto in lingua inglese punti 0,04 elevato fattore d'impatto in lingua italiana punti 0,03 basso o senza fattore d'impatto in lingua inglese punti 0,02 basso o senza fattore d'impatto in lingua italiana punti 0,01 Punteggio massimo attribuibile pari a 0,2 punti. Non saranno valutate quali pubblicazioni e pertanto non sarà assegnato alcun punteggio per: comunicazioni a congressi o atti di convegni/congressi. 4
h)voto con cui si è conseguita l abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: Il voto dell abilitazione professionale verrà tenuto in considerazione ai fini della valutazione solo se indicato nell autodichiarazione presentata (Schema di domanda All. B del bando di concorso, punto 5) o se risultante dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione; non potrà essere valutato se ricavato da eventuale successiva documentazione richiesta a comprova del possesso del titolo. Nel caso di mancata indicazione o di voto senza denominatore (es. 100/..) il punteggio verrà considerato equivalente a zero. Verrà infine attribuito un punteggio di 0,01 al voto di abilitazione solo nel caso in cui tale voto rappresenti almeno l 80% del massimo previsto. Altri titoli conseguenti all abilitazione, valutabili fino ad un massimo di punti 0,09: Corsi universitari di perfezionamento (della durata di un anno e oltre), a completamento del percorso: QUANTITA' PUNTI =>3 corsi 0,01 2 corsi 0,005 1 corso 0,003 Master in argomenti di pertinenza (della durata di un anno e oltre), a completamento del percorso: un master universitario di 1 anno punti 0,005 un master universitario della durata superiore ad 1 anno punti 0,01 un master non universitario di 1 anno punti 0,0025 un master non universitario della durata superere ad 1 anno punti 0,005 E equiparata una eventuale seconda laurea in disciplina non prevista dal DPCM 298/94 Sono equiparati il conseguimento di Diploma di Farmacista esperto in Omeopatia e i titoli acquisiti a seguito di corsi pluriennali in Medicina Omeopatica master della durata inferiore all anno sono valutati fra i corsi di aggiornamento (esclusi ECM) fino ad un massimo di 0,02 punti; Corsi di aggiornamento (esclusi E.C.M.) in argomenti di pertinenza, anche in funzione della durata e dell eventuale esame finale: Durata Esame finale Punti >20 ore superato 0,001 fino a 20 ore oppure ore non indicate superato 0,005 >20 ore non previsto o non indicato 0,0005 fino a 20 ore oppure ore non indicate non previsto o non indicato 0,00025 corsi di qualsiasi durata con esame non superato 0 fino ad un massimo complessivo di 0,01 punti. Per i corsi svolti prima del 1999 i punteggi indicati nella tabella sopra riportata sono dimezzati. Corsi di aggiornamento (solo E.C.M.): in caso di debito formativo assolto nel periodo 2002/2007 sarà attribuita una valutazione di 0,03 punti. A coloro che abbiano assolto tale 5
debito formativo e abbiano acquisito ulteriori crediti ECM, nella misura minima di 50 crediti, sarà attribuita una ulteriore valutazione pari a 0,01 punti. Ai fini della valutazione dell assolvimento o meno del debito formativo nell ambito del Programma nazionale E.C.M. viene acquisito dal sito Internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quanto pubblicato in merito al Programma E.C.M., con particolare riferimento alla progressione 3 dei numero di crediti previsti per i singoli anni dal 2002 al 2006. Si acquisisce inoltre la Circolare della F.O.F.I. N. 2006001088/A.G. relativamente al numero di crediti fissato per l anno 2007 (documentazione allegata al presente verbale allegato D). Attività di docenza (nell ambito dell aggiornamento professionale rivolto ai farmacisti e/o ad altro personale sanitario), se non già valutata come altro titolo conseguito nell ambito dell aggiornamento professionale: docenze della durata superiore a 50 ore annuali punti 0,001 per anno docenze della durata inferiore a 50 ore annuali punti 0,0005 per anno fino al un massimo di 0,01 punti. Resta inteso che in tutti i casi nei quali la dichiarazione sia resa in modo incompleto, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione stessa, la Commissione di riserva di assegnare o meno il minor punteggio corrispondente alle condizioni di cui all art. 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298. (omissis) 3 fissata dall apposita Commissione Nazionale per la formazione continua 6