Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Documenti analoghi
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell isolazione

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Accordo

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sulla navigazione militare

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Regolamento del personale dell Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Codice delle obbligazioni

Proroga e modifica del 12 dicembre Il Consiglio federale svizzero decreta:

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

del 24 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017)

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Transcript:

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

[Signature] [QR Code] Ordinanza sul personale federale (OPers) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 3 ottobre 0 sul personale federale è modificata come segue: Art. a cpv. L impiegato è tenuto a partecipare ai provvedimenti d integrazione. Art. 7 cpv. lett. b Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo: b. aspiranti del Corpo delle guardie di confine e della Dogana nonché collaboratori del Controllo dei metalli preziosi; Art. 3 cpv. lett. c La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa dell impiegato se: c. l impiegato del DFAE soggetto all obbligo di trasferimento rinuncia volontariamente alla cittadinanza svizzera; Art. 39 cpv. 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 3 4 per cento ogni anno fino a raggiungere l importo massimo della classe di stipendio. RS 7.0..3 07 969

Ordinanza sul personale federale RU 07 3 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del,5,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l importo massimo della classe di stipendio. 4 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione, lo stipendio può essere aumentato dell per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l importo massimo della classe di stipendio. 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione, lo stipendio può essere diminuito ogni anno al massimo del 4 per cento dell importo massimo della classe di stipendio. Art. 49b cpv. La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per anno civile: a. il 0 per cento dell importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, per i dipendenti che percepiscono lo stipendio massimo della loro classe; b. il 5 per cento dell importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, per i dipendenti che non percepiscono ancora lo stipendio massimo della loro classe. Art. 50 cpv. Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l autorità competente ai sensi dell articolo può concedere un indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 0 per cento dell importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. L indennità in funzione del mercato del lavoro è concessa per cinque anni al massimo. Art. 5 cpv. 6 6 L autorità competente ai sensi dell articolo può assegnare fino al per cento dei posti che rientrano nelle classi 3 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all impiegato interessato. Alle stesse condizioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al per cento dei posti delle classi 3 e oltre, a eccezione dei posti di cui all articolo capoversi e bis. Art. 5a cpv., terzo periodo, e cpv., secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco Concerne soltanto il testo tedesco Art. 56 cpv. 5

Ordinanza sul personale federale RU 07 5 Se un impiegato è impedito al lavoro per malattia o infortunio e nei mesi prima dell inizio dell assenza è stato impedito al lavoro per malattia o infortunio per almeno 30 giorni complessivi, la durata di quest assenza è computata nel periodo di cui al capoverso. Art. 56a cpv. e 3 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all articolo 56 capoversi 3 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno mesi consecutivi. Le assenze dovute a malattia o infortunio complessivamente inferiori a 30 giorni non sono prese in considerazione. In caso di passaggio a un altra unità amministrativa secondo l articolo capoverso nel quadro di un provvedimento d integrazione secondo l articolo a, i periodi di cui all articolo 56 capoversi 3 non riprendono a decorrere. 3 Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso l impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di mesi consecutivi, allo scadere dei periodi di cui all articolo 56 capoversi 3 gli è versato il 90 per cento dello stipendio per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio e per 80 giorni dal sesto anno di servizio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata fino a mesi al massimo. Art. 64, rubrica Tempo di lavoro Art. 64a, rubrica Orario di lavoro basato sulla fiducia Art. 65, rubrica Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario Art. 66, rubrica Giorni festivi Art. 67, rubrica Vacanze 3

Ordinanza sul personale federale RU 07 Art. 68, rubrica Congedi Art. 78, rubrica, e cpv. 3 lett. e Versamento di indennità (art. 9 cpv. 3, 4 e 6 e 6 lett. b LPers) 3 Non è versata alcuna indennità a persone: e. che ricevono prestazioni in caso di pensionamento anticipato di cui all articolo 05b. Art. 79, rubrica, e cpv. 6 Ammontare dell indennità (art. 9 cpv. 5 e 6 e 6 lett. a LPers) 6 L indennità versata a impiegati che hanno rifiutato un pensionamento anticipato ai sensi dell articolo 05a non può superare il costo complessivo delle prestazioni offerte di cui all articolo 05b. Art. 96 lett. d È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali: d. al Corpo delle guardie di confine e al personale delle dogane; Art. 05b cpv. 3 lett. d Abrogata Art. 06, frase introduttiva, cpv. lett. b e cpv. lett. a Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all articolo 05 e 05b capoverso 3 nonché una partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell allegato all impiegato che ha compiuto il 60 anno d età se: b. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l articolo 0 capoverso 3 lettere a d e f o 4 LPers. Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se: a. Abrogata Art. 6d 4

Ordinanza sul personale federale RU 07 Abrogato Art. 6e cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 6g Disposizione transitoria della modifica del... 07 Gli impiegati che al momento dell entrata in vigore della modifica del... 07 ricevono un indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell articolo 50 possono continuare a riceverla al massimo fino al 3 dicembre 0. Le unità amministrative la cui quota di posti assegnati a una classe superiore ai sensi dell articolo 5 capoverso 6 supera il due per cento al momento dell entrata in vigore della modifica del... 07 non devono assegnare i posti interessati in una classe inferiore. Tuttavia, possono assegnare posti a una classe superiore soltanto se in tal modo non viene superata la quota massima del due per cento. II La presente ordinanza entra in vigore il gennaio 08. In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 5