UNIVERSITÀ del SALENTO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO E CALENDARIO DELLE SEDUTE (Emanato con D.R. n.953 del 26 maggio 2009)
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO E CALENDARIO SEDUTE ART.1 PRESIDENZA DEL SENATO ACCADEMICO Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. In caso di impedimento o di assenza del Rettore o nel caso lo stesso si trovi in stato di incompatibilità per un determinato oggetto, il Senato Accademico è presieduto dal Pro-Rettore. In caso di momentaneo impedimento anche del Pro-Rettore, la presidenza è assunta dal membro più anziano per ruolo fra i Proff. ordinari presenti nel Senato ART.2 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO Il Rettore convoca il Senato Accademico e ne fissa l ordine del giorno, facendone pervenire comunicazione ai Componenti almeno 7 giorni prima della riunione, con fax recapitato presso gli istituti o dipartimenti indicati dagli stessi consiglieri, per i professori e ricercatori; presso i rispettivi uffici, per il personale tecnico-amministrativo e con posta elettronica a tutti i componenti, agli indirizzi che gli stessi componenti forniranno. La convocazione dovrà contenere l ordine del giorno e l indicazione delle sedute di aggiornamento, qualora previste, e qualsiasi documento ritenuto indispensabile. Il materiale istruttorio relativo alla seduta deve essere a disposizione, nella versione definitiva, presso la saletta dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta del Senato. Argomenti non istruiti entro tale scadenza vanno rinviati per primi alla successiva riunione del Senato Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere integrati nell o.d.g. già comunicato e la relativa notifica dovrà avvenire con le modalità di cui al primo capoverso. Contestualmente il relativo materiale istruttorio dovrà essere a disposizione dei Componenti. Sarà seguita la sequenza della numerazione dell odg. La richiesta di convocazione del Senato Accademico può essere avanzata, con espressa motivazione, da almeno cinque componenti. Nel corso della seduta la richiesta di inserimento di un punto aggiuntivo all o.d.g. può essere discussa solo se sono presenti tutti i Componenti. La richiesta di inserimento di uno o più punti all ordine del giorno può essere avanzata da cinque componenti del Senato Accademico e diviene obbligatoria per il Presidente. ART.3 VALIDITA DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI Il numero dei presenti non può essere inferiore alla metà più uno, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il collegio. Decorsi 30 minuti dall ora di convocazione, in mancanza del raggiungimento del numero legale, la seduta è considerata deserta e rinviata ad altra data.
I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate e sono sostituiti dai primi non eletti. I membri dimissionari rimangono in carica fino all accettazione delle dimissioni da parte del Rettore. Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta, per non più di 15 minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, annunciando la data e l ora della seduta successiva, con i punti all ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare. Gli assenti riceveranno tempestiva comunicazione della nuova data. Le deliberazioni sono approvate quando vota a favore la metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. ART.4 VOTAZIONI Il Presidente stabilisce l ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato. Il Senato Accademico approva immediatamente la verbalizzazione dell esito della votazione e del dispositivo della delibera adottata. I verbali delle singole sedute sono raccolti in un registro che è numerato e vidimato. Le votazioni del Senato Accademico avvengono a scrutinio palese per alzata di mano. Le votazioni riguardanti persone si svolgono di norma a scrutinio segreto. ART.5 INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE Qualora se ne ravvisi la necessità il Senato Accademico, con votazione effettuata ai sensi del precedente art.4, può fissare un limite alla durata degli interventi dei Componenti. ART.6 MOZIONI ED EMENDAMENTI Ciascun Componente può proporre emendamenti, mozioni e proposte alternative alle proposte di delibera presentate dal Presidente e da almeno cinque componenti, ai sensi del precedente art.2. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull intero testo. Qualora sia presentata ad una proposta di delibera una pluralità di emendamenti o di proposte alternative, il Presidente pone in votazione, prima quelli che più si allontanano dal testo originario e, in caso di rigetto, via via gli altri, fino all emendamento più vicino al testo originario; prima gli emendamenti soppressivi, quindi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. ART.7 COMUNICAZIONI E INTERROGAZIONI Il Presidente provvede, dopo l approvazione dei verbali delle sedute precedenti, a dare eventuali comunicazioni ai Componenti. Le eventuali interrogazioni e interpellanze vengono inserite in un apposito punto dell o.d.g..
La votazione nelle varie ed eventuali deve essere fatta soltanto per argomenti effettivamente urgenti, senza impegno di spesa e per i quali non è stato oggettivamente possibile l inserimento nell ordine del giorno. ART.8 VERBALE DELLE SEDUTE Delle sedute del Senato Accademico è redatto processo verbale, nel quale si riportano: ora, giorno, mese, anno, luogo della riunione; ordine del giorno sul quale il Senato è chiamato a deliberare, il nome dei componenti presenti. Il processo verbale è la sintesi fedele della discussione in seno al Senato. Qualora un componente desideri riportare il suo intervento nella sua interezza lo stesso consigliere è tenuto a rendere il proprio intervento per iscritto e a consegnarlo al segretario verbalizzante del Senato entro la fine della seduta. Devono essere inoltre riportati il numero e il nome dei votanti che hanno votato contro e che si sono astenuti l esito della votazione e la proclamazione da parte del Presidente; la firma del Presidente e del segretario verbalizzante. Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva a quella a cui si riferisce. Gli estratti di deliberazioni approvate seduta stante, vengono trasmessi agli uffici competenti per l immediata esecuzione. Le sedute del Senato Accademico vengono registrate per memoria, ai fini della rispondenza dei vari interventi e le registrazioni vengono distrutte dopo l approvazione del relativo verbale. ART.9 COMMISSIONI CONSILIARI Il Senato Accademico, per l istruzione delle pratiche e per l esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire Commissioni permanenti. I membri delle Commissioni possono essere anche in parte esterni al Senato Accademico che comunque non possono essere in numero superiore a quello dei membri interni. Le Commissioni sono composte da non più di 7 membri di cui almeno 3 componenti del Senato Accademico fatta salva la presenza maggioritaria dei membri del Senato Per le materie di competenza sia del Senato Accademico, sia del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite Commissioni miste di 7 membri ciascuna, composte, di norma, da 3 componenti designati dal S.A., 3 designati dal C.dA., più un rappresentante degli studenti designato di concerto dal S.A. e dal C.d.A. I componenti delle Commissioni decadono e sono prontamente sostituiti dopo la terza assenza consecutiva non giustificata. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare gli altri componenti del Senato Il Senato Accademico può istituire commissioni o gruppi di studio in relazione alla trattazione di argomenti specifici, su problemi non ricorrenti. Lo scioglimento di commissioni permanenti e temporanee è sempre e comunque deliberato dal Senato Ciascuna Commissione elegge al suo interno il coordinatore ove già non designato dal Senato Il coordinatore delle Commissioni miste è eletto esclusivamente all interno delle stesse. Le commissioni sono convocate dal coordinatore di propria iniziativa e qualora ne facciano richiesta due componenti delle stesse.
Ogni Commissione si avvarrà, come segretario, di un dipendente designato dal Direttore Amministrativo. ART.10 CALENDARIO SEDUTE Il Senato Accademico si riunisce, in via ordinaria, secondo un calendario predisposto dal Rettore. In via straordinaria il Senato Accademico si riunirà, anche ad horas, in caso di comprovata urgenza.