ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO del 10 giugno 2002.

Documenti analoghi
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

IL MUNICIPIO DI BIASCA

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

ORDINANZA MUNICIPALE

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

ORDINANZA CHE REGOLA LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE TEL FAX ARBEDO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

Autorizzazione per l esecuzione di lavori sulla strada cantonale art. 45 LCStr, artt. 9 e seguenti Ldp

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (del 7 novembre 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI. Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC e 42 ROC.

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

ORDINANZA MUNICIPALE sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (del 11 marzo 2013)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (DEL 1 GENNAIO 2014)

Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n del COMUNE DI CERVETERI PROVINCIA DI ROMA

Ordinanza sull attività di ambulante professionale od occasionale nel Comune

Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

REGOLAMENTO D USO DELLA STRADA FORESTALE Quartino-Orgnana Cavriana

ORDINANZA MUNICIPALE concernente il servizio taxi a Minusio (del )

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI del 18 dicembre 1995

Ordinanza municipale concernente la gestione dei posteggi comunali a Bioggio paese

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL'AREA PUBBLICA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO del 16 dicembre 1991

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

COMUNE DI TALAMELLO Provincia di Pesaro-Urbino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 22 settembre 2015.

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze IL DIRIGENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI PORRETTA TERME

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Swissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni

CITTA DI BONDENO Provincia di Ferrara Settore Finanziario Ufficio Tributi

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze

IL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE RICOGNITORIO SUI PASSI CARRABILI, ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI

REGOLAMENTO PER ACCESSI E PASSI CARRABILI

COMUNE DI CORDIGNANO

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

REGOLAMENTO. PER LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI A MOTORE SU SUOLO PUBBLICO Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 22 marzo 2016

ORDINANZA MUNICIPALE SUL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO Il/la sottoscritto/a

Regolamento PER L INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI ED OMBREGGIANTI

COMUNE DI BRUNATE Provincia di Como

Ordinanza municipale concernente l uso dell autosilo Cervia

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Comune di Lostallo LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E GLI ALBERGHI

COMUNE DI GREZZANA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE COMUNALI

CHIEDE. SETTORE POLIZIA LOCALE Piazza Vittorio Veneto, 17 G A L L I A T E Tel. 0321/800709,11,14,15

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2007

COMUNE DI ALIA (Provincia Regionale di Palermo) Via Regina Elena n ALIA - (Pa) telefono fax

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI CAPO 1

Base legale e principio

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E GLI ALBERGHI

REGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Comune di Lavizzara O R D I N A N Z A M U N I C I P A L E S U L L A C U S T O D I A D E I C A N I

CONVENZIONE PER L INSTALLAZIONE GRATUITA DI MANUFATTI URBANI PER IL SUPPORTO DI STRISCIONI

ALLEGATO 3 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

GENERALITA RICHIEDENTE PROVINCIA C.A.P. INDIRIZZO N. TELEFONO FAX CODICE FISCALE P.IVA. della DITTA N. TELEFONO FAX E MAIL

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

COMUNE DI VAIANO REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI PROVINCIA DI PRATO

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche Affissioni Deliberazione di Giunta Comunale n 31 del 03/03/20 07

MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 676

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E L ESERCIZIO DEI PASSI CARRABILI

L AUTORIZZAZIONE VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

! " # # $ " % & ' ( ) * " + * & * *! + & +, $ - * % '. ), C - 2

DECORRENZA DEL TERMINE NOTE. E' necessario verificare la presenza di. Dalla data di presentazione della

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Ripartizione Tecnica LL.PP. / AMBIENTE Il Funzionario 4 Sezione

REGOLAMENTO PER L ORMEGGIO DI NATANTI NEL PORTO COMUNALE DI VIRA GAMBAROGNO

COMUNE DI MAGNAGO Città metropolitana di Milano

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTE AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI PER MEZZI PUBBLICITARI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Legge sull apertura dei negozi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507

Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI STORICI

REGOLAMENTO CIMITERO COMUNALE COMUNE DI COMANO I. AMMINISTRAZIONE. Art. 1 - amministrazione

Diritto vigente. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) 1)

COMUNE DI CASTRONNO. Provincia di Varese

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE PUGLIA

Transcript:

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO del 10 giugno 2002. Il Municipio di Cadempino richiamati gli art. 192 LOC e l'art...del Regolamento comunale, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), le Norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR). o r d i n a : CAPITOLO 1 Disposizioni generali Oggetto Art. 1 1. La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione. 2. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al Regolamento d'esecuzione. Definizioni Art. 2 1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione. 2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II Autorizzazioni Obbligo Art. 4 L'esposizione di impianti, a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio. Validità Art. 5 1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda. 2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario sarà necessario presentare una nuova domanda. 3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda. Esenzioni Art. 6 1. Non necessitano di autorizzazione: gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figuri alcuna pubblicità per terzi (Sponsor); le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25 e non siano luminose o di natura rifrangente; gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità; le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività colà esercitata. 2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Divieti Art. 7 1. E' vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale. 2. E' inoltre vietata: l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 ss LImp; la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità; l'applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi e ai container; 3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali; Obblighi Art. 8 1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante. 2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di: cessazione, cessione o modifica dell'attività; quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente. CAPITOLO III Procedura Domanda Art. 9 1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in tre copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale di Cadempino.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare: indicazione del luogo (estratto planimetrico ufficiale); disegno in scala dell'impianto o insegna; tre fotografie del luogo di collocazione; consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente. Coordinamento Art. 10 con la licenza edilizia Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 9 della presente ordinanza. Coordinamento Art. 11 con il demanio cantonale Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp. CAPITOLO IV Tasse a) In generale Art. 12 1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 14 LImp - art. 9 RLImp). 2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge. 3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale di Cadempino.

b) Tassa di Art. 13 decisione Il Municipio preleva le tasse di decisione seguenti (art. 14 LImp). Insegne non luminose: fino a 1 mq: fr. 100.--; per dimensioni superiori: fr. 100.-- il mq e frazione decimale arrotondata; se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata. Insegne luminose: fino a 1 mq: fr. 200.--; per dimensioni superiori: fr. 200.-- il mq e frazione decimale arrotondata; se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata. Insegne dipinte: fino a 1 mq: fr. 50.--; per dimensioni superiori: fr. 50.-- il mq e frazione decimale arrotondata. Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni: fino a 2 mq: fr. 50.--; per ogni mq in più: fr. 20.--. Lanterne e bacheche: fr. 100.-- (a corpo) per unità. Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto: fino a 2 mq: fr. 150.--; per ogni mq in più: fr. 50.--. Pannelli destinati all'affissione di pubblicità per terzi: formato F4 (cm 90.5x128) fr. 100.--; formato F200 (cm 120x170) fr. 200.--; formato F12 (cm 271x128) fr. 400.--; formato GF (cm 400x300) fr. 700.--; altri formati (a dipendenza delle dimensioni): da fr. 500.-- a fr. 2'000.--; Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata. Richiami sonori: (in caso di mancata applicazione dell'art. 6 cpv.1) da fr. 50.-- a fr. 200.--, a dipendenza della durata della manifestazione. Palloni aerostatici:

(in caso di mancata applicazione dell'art. 6 cpv. 1) da fr. 100.-- a fr. 250.--, a dipendenza della durata di esposizione. Art. 14 Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva, per le prestazioni straordinarie, le tasse seguenti (art. 9 lett. b RLImp): tassa d'esame: da fr. 20.-- a fr. 100.--; sopralluoghi: da fr. 50.-- a fr. 200.--; preavvisi e consulenze: da fr. 20.-- a fr. 100.--; Esenzioni e Art. 15 Riduzioni 1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa. 2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.--, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente. 3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi. CAPITOLO V Norme Edilizie a) In generale Art. 16 b) Nucleo Art. 17 L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale. Gli impianti previsti all'interno del nucleo (Centro storico, ecc.) sottostanno alle restrizioni delle relative norme speciali.

CAPITOLO VI Disposizioni finali Sanzioni Art. 18 1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con: la multa; la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria. In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore. 2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC. Entrata in Art. 19 vigore La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo.