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Direttiva del 3/10/2011 n. 88 Obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti - a.s. 2011/2012 VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e in particolare le disposizioni in materia di organizzazione scolastica di cui all art.64; VISTA la legge 30 ottobre 2008, n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"; VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; 18/10/2011 14.43.16

Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante la revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 122, Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTA la legge 25 ottobre 2007, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, e in particolare l art.1, comma 5, il quale prevede che il Ministro fissi, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna del sistema scolastico e dei livelli di apprendimento degli studenti condotta dal Servizio nazionale di valutazione mediante verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo; VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", e in particolare l art. 1 il quale, sostituendo l art.3 della legge 10 dicembre 1997, n.425, stabilisce che l INVALSI provveda, sulla base di apposite direttive del Ministro, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova e, altresì, provveda alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità; VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in 2

particolare l art.17 che qualifica l INVALSI come ente di ricerca del settore istruzione e ne disciplina i compiti; VISTO l art.2, comma 4-undevicies,del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10,che definisce le componenti del Sistema nazionale di valutazione; VISTO il D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, Regolamento recante: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n.17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25"; STANTE la necessità di definire gli obiettivi delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti per l a.s. 2011/2012 che verranno effettuate dall INVALSI mediante le verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti come previsto dall art. 1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n.176; CONSIDERATO, altresì, che nell ambito del Progetto sperimentale relativo alla definizione di modalità e criteri per la valutazione delle scuole, di cui al D.M. del 29 marzo 2011, è stata prevista, con note dipartimentali n.953 del 20 aprile 2011 e n.1087 del 5 maggio 2011, la collaborazione dell INVALSI per la parte inerente alle attività di valutazione degli apprendimenti di base degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prime e terza classe della scuola secondaria di I grado, nonché degli studenti della seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado, collaborazione che si sostanzia nel consolidamento del processo straordinario sperimentale di progressiva costruzione e messa a punto del sistema di misurazione periodica e sistematica degli apprendimenti e delle altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; RITENUTO pertanto che, anche ai fini della definizione e generalizzazione dei processi di misurazione delle performance delle scuole, sia necessario consolidare progressivamente il progetto affidato all INVALSI finalizzato alla costruzione di un affidabile sistema per le rilevazioni nazionali degli apprendimenti, che preveda anche la tempestiva restituzione alle scuole degli esiti in modo da fornire uno stimolo continuo ed efficace alla individuazione degli aspetti critici da migliorare; EMANA 3

ai sensi dell art.1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n.176, la seguente direttiva che fissa, per l anno scolastico 2011-2012, gli obiettivi della valutazione esterna sui livelli di apprendimento degli studenti, effettuata dall INVALSI mediante le rilevazioni nazionali sulle conoscenze e abilità degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e della seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado. Oggetto della valutazione esterna degli apprendimenti Saranno oggetto delle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze e le abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e quinta della scuola secondaria di secondo grado. Nello specifico: - per gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria costituiranno riferimento, per la definizione delle prove e per la valutazione dei loro esiti, le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del d.lgs.19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007; in particolare per le classi quinte si terrà conto degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle Indicazioni per il curricolo relativamente alle due discipline considerate. Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d istituto, potranno concorrere a costituire la base informativa per la descrizione e la certificazione delle competenze; - per gli alunni delle classi prime e terze della scuola secondaria di I grado costituiranno riferimento, per la definizione delle prove e per la valutazione dei loro esiti, le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del d.lgs.19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007; in particolare per le classi terze si terrà conto degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle Indicazioni per il curricolo relativamente alle due discipline considerate e la rilevazione avrà luogo mediante la prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione. Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza 4

acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d istituto, potranno concorrere a costituire la base informativa per la descrizione e la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione; - per gli alunni delle classe seconde della scuola secondaria di II grado si dovrà tener conto, per la definizione delle prove e per la valutazione dei loro esiti, del documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione. Si muove, infatti, dal presupposto che l adempimento dell obbligo di istruzione deve consentire, dopo il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l acquisizione dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, secondo un principio di equivalenza formativa. Pertanto la rilevazione nazionale degli apprendimenti dovrà fare riferimento, per quanto riguarda l italiano, all asse culturale dei linguaggi e, per quanto riguarda la matematica, all asse culturale matematico così come definiti dal documento tecnico allegato al regolamento sull obbligo di istruzione. Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d istituto, potranno concorrere a costituire la base informativa per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell assolvimento dell obbligo di istruzione; - per gli alunni delle classi quinte della scuola secondaria di II grado, in un quadro di graduale attuazione dell art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n.425 come sostituito dall art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, l INVALSI valuterà, limitatamente all italiano, i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell istruzione secondaria superiore, utilizzando un campione significativo di prove scritte delle diverse tipologie, relativo a tutti gli ordini e gli indirizzi di studio del secondo ciclo di istruzione. La rilevazione avrà come riferimento gli obiettivi di apprendimento propri dei percorsi di studio del vecchio ordinamento e riguarderà alcune provincie del nord, del centro e del sud del Paese. L INVALSI realizzerà inoltre uno studio di fattibilità per l introduzione di prove standardizzate nell ambito dell esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti e l autonomia scolastica. 5

Obiettivi della valutazione degli apprendimenti Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. Per ciascuna scuola le rilevazioni nazionali consentiranno di acquisire i risultati nazionali di riferimento e i propri dati aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item. Ciò con l obiettivo di disporre della necessaria base conoscitiva per: - individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell efficacia dell azione educativa, e aspetti di qualità da mantenere e rafforzare; - apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socioeconomico-culturale, al fine di promuovere i processi di autovalutazione d istituto. Per l Amministrazione scolastica il progressivo consolidamento delle rilevazioni sistematiche e periodiche sugli apprendimenti degli studenti costituirà insostituibile occasione per acquisire e disporre delle serie storiche dei dati sui livelli di apprendimento, che permetteranno di rilevarne l andamento complessivo nel tempo. Tali informazioni rappresentano la necessaria base conoscitiva per orientare le politiche scolastiche e per definire le azioni di governo del sistema scolastico, con particolare riferimento allo sviluppo dell autonomia e alla valutazione delle scuole, alla formazione del personale e al miglioramento della didattica. Produzione delle prove La produzione delle prove avverrà ad opera dell INVALSI sulla base dell ormai consolidata esperienza scientifica del Servizio nazionale di valutazione, tenendo conto dei metodi condivisi a livello internazionale e ricorrendo alla validazione di ciascuna prova mediante un pre-test. Con adeguato anticipo rispetto alle date previste per l effettuazione delle rilevazioni, l INVALSI metterà a disposizione sul proprio sito internet il repertorio delle prove somministrate negli anni scolastici passati. Inoltre le predette prove potranno essere accompagnate da guide alla lettura delle stesse finalizzate alla 6

individuazione dei processi indagati da ciascun quesito e al relativo collegamento con le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del d.lgs.19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007 e con il documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n 139. Infine l INVALSI potrà mettere a disposizione sul proprio sito internet, per l autonomo utilizzo da parte delle scuole, modelli di prove e strumenti di valutazione relativi alla lingua inglese. Somministrazione delle prove In ordine alla somministrazione delle prove, che per le classi campione prevede la presenza di osservatori esterni, l INVALSI fornirà alle istituzioni scolastiche entro il 15 ottobre 2011, con apposita nota tecnica, tutte le necessarie informazioni circa le date e le modalità di svolgimento e correzione delle prove. Ciò per consentire alle scuole di predisporre per tempo le necessarie misure organizzative e ai dirigenti scolastici di assumere le opportune iniziative contrattuali finalizzate a compensare il personale scolastico coinvolto nelle attività di rilevazione. Restituzione dei risultati Alle singole istituzioni scolastiche dovrà essere fornito, in forma riservata e in tempi adeguati, un rapporto sui risultati degli apprendimenti relativi alle singole classi e recante l analisi delle risposte domanda per domanda. In tal modo la restituzione dei risultati consentirà alle scuole di cogliere l andamento generale dei livelli di apprendimento e, nel contempo, di evidenziare gli elementi di criticità relativi alle singole classi e aree disciplinari, in relazione ai quali promuovere azioni di miglioramento. Il rapporto evidenzierà anche il valore aggiunto realizzato dalle scuole che costituisce utile base per i processi di autovalutazione di istituto. Risorse finanziarie Per la realizzazione di tutte le attività connesse alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, saranno utilizzate le risorse finanziarie appositamente stanziate sul 7

capitolo 1298/1 del bilancio di previsione del Ministero dell Istruzione, del Università e della Ricerca per l anno finanziario 2011 per l affidamento all INVALSI del progetto sperimentale straordinario di progressiva costruzione e messa a punto del sistema di misurazione periodica e sistematica degli apprendimenti, nell ambito della collaborazione al progetto sperimentale Valutazione per lo sviluppo della qualità. Alle medesime risorse si farà riferimento anche per la realizzazione dello studio di fattibilità per l introduzione di prove standardizzate nell ambito dell esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, in quanto attività compresa negli obiettivi del richiamato progetto Valutazione per lo sviluppo della qualità. La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge IL MINISTRO F.to Mariastella Gelmini 8